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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20677/2026

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della Corte di appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaLuisa Miranda, che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Lecce, inparziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi il 18 febbraio2022, ha ridotto a un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena inflittaa [OSCURATO:PERSONA], cui sono stati concessi i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione, giudicato colpevole del delitto difurto aggravato dalla esposizione per necessità alla pubblica fede, per essersiimpossessato di diverse barre di alluminio sottratte a [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto,commesso a [OSCURATO:PERSONA] (BR) il 31 maggio 2019, ha riguardato materialiin parte temporaneamente collocati sul marciapiede dal personale della ditta e inparte già installati sulla facciata di un adiacente palazzo in fase di ristrutturazione.La Corte territoriale ha, altresì, su gravame anche della parte civile,condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della stessa,riconoscendole una provvisionale di euro 400,00, oltre che alla rifusione dellespese processuali relative al primo grado di giudizio.2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso percassazione l'imputato, deducendo cinque motivi di doglianza.3.1.

Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e viziomotivazionale in relazione agli artt. 624, 625 n. 7 e 120 cod. pen., nonché inrelazione all'art. 531 cod. proc. pen. per la mancata esclusione dell'aggravantedell'esposizione alla pubblica fede, assumendosi che, ove detta aggravante fosseesclusa, il fatto dovrebbe essere riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen., reatoprocedibile a querela già al momento della commissione del fatto, con laconseguenza che, in difetto di tempestiva querela nel termine di tre mesi,dovrebbe pronunciarsi declaratoria di non doversi procedere, senza che talecarenza possa reputarsi sanata dalla successiva costituzione di parte civile,intervenuta oltre il termine utile, rilevante solo per il furto aggravato divenutoperseguibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguenteapplicazione del relativo regime transitorio.

Il ricorrente ritiene disconnessa e privadi iter logico la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto integratal'aggravante sostenendo che gli operai, essendo dediti al lavoro, non potesserogarantire una sorveglianza costante.

Si evidenzia che tale presunta insufficienzadel controllo sarebbe una circostanza di fatto mai emersa e mai provata nel corsodell'istruttoria dibattimentale.

Per contro, il cantiere sarebbe stato costantementepresidiato dalle maestranze e dotato di videosorveglianza, sicché sarebbe mancatoin radice l'affidamento dei beni al mero senso di rispetto dei terzi consociati, tipicodella aggravante in esame.

A sostegno della tesi, il ricorrente richiamagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante non sussiste laddove la cosasia sottoposta a diretta sorveglianza e, più in generale, quando la res non siaaffidata al mero rispetto dei terzi perché collocata in un contesto munito di effettivipresidi di controllo o delimitazione.3.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e viziomotivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., causa di non punibilitàingiustamente negata dal giudice d'appello sulla scorta di un presunto dannoparametrato ai disagi e ai ritardi nell'ultimazione dei lavori, circostanza fattualedefinita come mai emersa nel dibattimento e in contrasto con le risultanzeprocessuali.

Si lamenta, inoltre, che il giudice di appello non abbia proceduto allanecessaria valutazione complessa e congiunta dei criteri ex art. 133 cod. pen.,omettendo qualsivoglia confronto con elementi ritenuti decisivi dalla difesa, qualiil disinteresse processuale palesato dalla persona offesa, l'assenza di precedentipenali a carico dell'imputato, nonché la natura occasionale e priva di pericolositàdella condotta.3.3.

Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 541cod. proc. pen. e all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., censurandosi la liquidazionedelle spese sostenute dalla parte civile per il primo grado di giudizio, nonostantel’inerzia della stessa in appello.

Il difensore rileva come, sebbene fosse statocelebrato il giudizio di appello, la parte civile non si era mai presentata in udienza,né aveva rassegnato le proprie conclusioni o la nota spese.

In ossequio al dispostodell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. e ai pacifici arresti della giurisprudenza dilegittimità, in difetto di una tempestiva domanda e della relativa nota, sarebbestata preclusa al giudice la liquidazione d'ufficio delle spese in favore della partevittoriosa rimasta assente nel grado, non avendo quest'ultima espletato alcuna3.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 76, 82 e 523 cod.proc. pen., nonché dell'art. 120 cod. pen. (in relazione agli artt. 624 e 625 cod.pen.), per il sopravvenuto venir meno della querela.

Il ricorrente osserva che laCorte territoriale avrebbe errato nel non ritenere integrata l'ipotesi della revocatacita della costituzione di parte civile.

Pur nella consapevolezza del principio diimmanenza ex art. 76 cod. proc. pen., la difesa evidenzia che la perduranteassenza della stessa per l'intero giudizio di secondo grado, unita alla mancatapresentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 cod. proc. pen., costituirebbeun comportamento concludente idoneo a determinare la revoca tacita ex art. 82,comma 2, cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto delvenir meno della volontà di procedere penalmente, con conseguente declaratoriadi non doversi procedere.3.5.

Con il quinto motivo si lamentano violazione di legge e viziomotivazionale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in merito alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, specificamente invocate neimotivi di appello.

Si evidenzia l'intrinseca contraddittorietà di una decisione che,pur valorizzando positivamente la personalità dell'imputato e il suo stato diincensuratezza al fine di concedere i doppi benefici di legge, pretermetterebbe deltutto i medesimi elementi - unitamente al corretto comportamento processuale ealla peculiarità della condotta - nel giudizio sulle attenuanti.

Si censura comeillegittimo il silenzio motivazionale sul punto e il mero rinvio all'adeguatezza dellapena, omettendo il confronto con i fattori attenuanti specificamente dedotti.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte, convalenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso;all'udienza pubblica si è riportato alla memoria depositata e ha concluso per ilrigetto.Il difensore del ricorrente, dopo aver chiesto la trattazione orale, hatrasmesso certificato medico a giustificazione della propria assenza, chiedendocomunque che il ricorso fosse deciso.Nessuno è comparso per la parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo – con cui si chiede l’esclusione dell'aggravantedell'esposizione alla pubblica fede e, per tale via, la declaratoria di non doversiprocedere per difetto di querela, sul rilievo che, espunta l'aggravante, il fattosarebbe rimasto ab origine procedibile a querela e che il relativo difetto nonsarebbe stato suscettibile di sopravvenuto recupero mediante la costituzione diparte civile – è infondato.La Corte territoriale ha dato risposta puntuale a entrambe le direttrici delgravame: da un lato, ha chiarito che parte delle barre era già installata sullafacciata e che le altre erano state collocate esattamente dinanzi ad essa, in attesadi immediato impiego, sicché la loro temporanea esposizione rinveniva unaragione oggettiva e non differibile nelle modalità di esecuzione dei lavori; dall'altro,ha spiegato che la mera presenza delle maestranze sul cantiere, perché assorbitenell'attività lavorativa, non si traduceva in una vigilanza diretta e continua idoneaa elidere l'affidamento alla pubblica fede.Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente e coerente con il principioper cui il requisito della necessità ricorre anche quando l'esposizione del bene siaimposta dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività in corso, derivando daimpellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa diportare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 15395 del28/01/2020, Meci, Rv. 279087-01, in un caso in cui l'aggravante è stata ravvisatanella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in14/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280492-01, in un caso in cui ladetta aggravante è stata ritenuta in relazione al furto di un furgone con relativocarico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alleconsegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolarecelerità e speditezza).La decisione dei giudici di merito, ancora, è conforme al condiviso indirizzosecondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosaalla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto,di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediatadell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficacenell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cuiall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Rv.286317-01; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Finotto, Rv. 239095-01).Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha escluso lariqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen.Esclusa, per le ragioni già dette, la riqualificazione del fatto nel furtosemplice, viene in rilievo il diverso e corretto percorso seguito dalla Corteterritoriale: il reato, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen., era originariamente procedibile d'ufficio; solo per effetto del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 esso è divenuto perseguibile a querela, con applicazionedel regime transitorio che consentiva la proposizione della querela nel termine ditre mesi decorrente dal 30 dicembre 2022.

In tale assetto, la costituzione di partecivile non revocata ben poteva essere valorizzata quale equipollente della querela,poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formulesacramentali, può essere desunta anche da atti che non la contengano in modoespresso, come ribadito da Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv.286741-01, nonché da Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844-01.3.

Il secondo motivo – incentrato sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che, si assume, sarebbe stata ingiustamente negata – èinammissibile.Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, nella prospettiva delineatadall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta,all'entità del danno o del pericolo, al grado della colpevolezza e all'eventualeabitualità del comportamento; tale apprezzamento, ove sorretto da motivazionenon manifestamente illogica, resta riservato al giudice di merito.Nella specie la Corte di appello ha escluso la tenuità valorizzando, non intermini meramente assertivi, il valore della refurtiva e le ricadute pregiudizievolidella sottrazione sull'esecuzione dei lavori; si tratta di apprezzamento di meritonon manifestamente illogico e che non può essere neutralizzato dallo stato diincensuratezza, che non può logicamente comportare, sempre e comunque, ladetta tenuità.

La censura, pertanto, finisce per sollecitare una rivalutazione delfatto e della concreta offensività della condotta, non consentita in questa sede.4.

Il terzo motivo – circa la liquidazione delle spese sostenute dalla partecivile per il primo grado di giudizio in violazione di legge, sul presupposto che laparte civile, pur appellante, non fosse poi comparsa nel giudizio di secondo grado– è infondato.La questione va riguardata nella sua corretta sequenza processuale.

Lapersona offesa si era ritualmente costituita parte civile nel giudizio di primo gradoe, all'esito di quel giudizio, aveva rassegnato le proprie conclusioni.

Il Tribunale,pur affermando la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, avevatuttavia omesso le conseguenti statuizioni civili.

Proprio per colmare tale omissionela parte civile ha proposto appello, chiedendo la condanna al risarcimento, laliquidazione di una provvisionale e la rifusione delle spese del primo grado; laCorte territoriale ha accolto tale specifico gravame.

Ne consegue che difettava,pertanto, non la domanda, ma solo la successiva partecipazione all'udienzatenutasi in appello.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale, in accoglimento diquello specifico motivo di appello, ha liquidato le sole spese del primo grado, giàsostenute e per l'attività effettivamente svolta dalla parte civile, escludendo invecequalunque riconoscimento per l'appello proprio in ragione della mancatacomparizione e della mancata presentazione di nuove conclusioni o nota spese indetto grado.Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza che nega laliquidazione delle spese del grado in favore della parte civile rimasta assente epriva di conclusioni, poiché qui la statuizione non riguarda le spese del giudizio diappello, ma l'omessa pronuncia sulle conseguenze civili e sulle spese del primogrado, nonostante la rituale costituzione della parte civile, le conclusioni ivirassegnate e l'attività difensiva allora svolta.

Resta, in ogni caso, fermo il principio,affermato da Sez.

U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214641-01, secondo cuila presentazione della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. nonè condizione necessaria per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile,poiché il giudice può provvedervi anche in mancanza della nota, purché vi siadomanda di refusione, come nella specie.5.

Il quarto motivo – con cui si afferma il sopravvenuto venir meno dellaquerela per omessa partecipazione al giudizio d'appello – è manifestamenteinfondato.La mancata comparizione della parte civile nel giudizio di appello non hadeterminato alcuna revoca tacita della costituzione.

La Corte territoriale ha fattocorretta applicazione del principio di immanenza di cui all'art. 76 cod. proc. pen.;e, nella specie, l'assenza di una revoca espressa si saldava, anzi, con la persistentevolontà di coltivare l'azione civile, resa palese dal previo atto di appello propostoproprio dalla persona offesa.

Né la mancata presentazione di conclusioni in udienzaè idonea, da sola, a integrare rinuncia alla querela o revoca della costituzione,tanto più in presenza di un'impugnazione già proposta dalla parte civile e maiabbandonata.Va, in definitiva, ribadito che la parte civile costituita, che non partecipi algiudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art.523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sueconclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado invirtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n.24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; per l'affermazione di analogoprincipio al giudizio di legittimità, Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257199-01).6.

Il quinto motivo - sulla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche – è, infine, anch’esso infondato.La censura muove, infatti, da una lettura solo formale della decisioneimpugnata e non tiene conto della complessiva rideterminazione del trattamentosanzionatorio operata dalla Corte territoriale.

Quest'ultima, dopo avere confermatola sussistenza del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod.pen., ha ritenuto eccessiva la pena inflitta in primo grado, l'ha ridotta a un annodi reclusione ed euro 1.000,00 di multa e ha contestualmente valorizzato ilconcreto disvalore del fatto e la personalità dell'imputato, concedendo anche lasospensione condizionale e la non menzione in ragione della positiva prognosidesunta dall'incensuratezza.In tale contesto non ricorre un'omissione motivazionale decisiva: laconsistente riduzione della pena rispetto a quella inflitta in primo grado rendeevidente che la Corte di merito ha comunque preso in considerazione gli elementifavorevoli indicati dalla difesa e li ha tradotti in una complessiva mitigazione deltrattamento sanzionatorio.

Né l'incensuratezza, il corretto comportamentoprocessuale o la dedotta occasionalità della condotta imponevano, di per sé, unamotivazione più analitica, trattandosi di elementi non automaticamente decisivi egià apprezzati, per quanto rilevante, ai fini della prognosi favorevole posta a basedei benefici concessi.La doglianza, pertanto, non evidenzia una violazione di legge né unamotivazione mancante o apparente, ma sollecita una diversa e più favorevolevalutazione di merito del trattamento sanzionatorio, non consentita nel giudizio dilegittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01).7.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non va adottata statuizione sulle spese della parte civile in questa sede, nonrisultando svolta attività difensiva nel giudizio di legittimità.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Lecce;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaLuisa Miranda, che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 settembre 2025, la Corte di appello di Lecce, inparziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi il 18 febbraio2022, ha ridotto a un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena inflittaa [OSCURATO:PERSONA], cui sono stati concessi i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione, giudicato colpevole del delitto difurto aggravato dalla esposizione per necessità alla pubblica fede, per essersiimpossessato di diverse barre di alluminio sottratte a [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto,commesso a [OSCURATO:PERSONA] (BR) il 31 maggio 2019, ha riguardato materialiin parte temporaneamente collocati sul marciapiede dal personale della ditta e inparte già installati sulla facciata di un adiacente palazzo in fase di ristrutturazione.La Corte territoriale ha, altresì, su gravame anche della parte civile,condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della stessa,riconoscendole una provvisionale di euro 400,00, oltre che alla rifusione dellespese processuali relative al primo grado di giudizio.2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso percassazione l'imputato, deducendo cinque motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo si lamentano violazione di legge e viziomotivazionale in relazione agli artt. 624, 625 n. 7 e 120 cod. pen., nonché inrelazione all'art. 531 cod. proc. pen. per la mancata esclusione dell'aggravantedell'esposizione alla pubblica fede, assumendosi che, ove detta aggravante fosseesclusa, il fatto dovrebbe essere riqualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen., reatoprocedibile a querela già al momento della commissione del fatto, con laconseguenza che, in difetto di tempestiva querela nel termine di tre mesi,dovrebbe pronunciarsi declaratoria di non doversi procedere, senza che talecarenza possa reputarsi sanata dalla successiva costituzione di parte civile,intervenuta oltre il termine utile, rilevante solo per il furto aggravato divenutoperseguibile a querela per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguenteapplicazione del relativo regime transitorio. Il ricorrente ritiene disconnessa e privadi iter logico la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto integratal'aggravante sostenendo che gli operai, essendo dediti al lavoro, non potesserogarantire una sorveglianza costante. Si evidenzia che tale presunta insufficienzadel controllo sarebbe una circostanza di fatto mai emersa e mai provata nel corsodell'istruttoria dibattimentale. Per contro, il cantiere sarebbe stato costantementepresidiato dalle maestranze e dotato di videosorveglianza, sicché sarebbe mancatoin radice l'affidamento dei beni al mero senso di rispetto dei terzi consociati, tipicodella aggravante in esame. A sostegno della tesi, il ricorrente richiamagiurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante non sussiste laddove la cosasia sottoposta a diretta sorveglianza e, più in generale, quando la res non siaaffidata al mero rispetto dei terzi perché collocata in un contesto munito di effettivipresidi di controllo o delimitazione.3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e viziomotivazionale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., causa di non punibilitàingiustamente negata dal giudice d'appello sulla scorta di un presunto dannoparametrato ai disagi e ai ritardi nell'ultimazione dei lavori, circostanza fattualedefinita come mai emersa nel dibattimento e in contrasto con le risultanzeprocessuali. Si lamenta, inoltre, che il giudice di appello non abbia proceduto allanecessaria valutazione complessa e congiunta dei criteri ex art. 133 cod. pen.,omettendo qualsivoglia confronto con elementi ritenuti decisivi dalla difesa, qualiil disinteresse processuale palesato dalla persona offesa, l'assenza di precedentipenali a carico dell'imputato, nonché la natura occasionale e priva di pericolositàdella condotta.3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 541cod. proc. pen. e all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., censurandosi la liquidazionedelle spese sostenute dalla parte civile per il primo grado di giudizio, nonostantel’inerzia della stessa in appello. Il difensore rileva come, sebbene fosse statocelebrato il giudizio di appello, la parte civile non si era mai presentata in udienza,né aveva rassegnato le proprie conclusioni o la nota spese. In ossequio al dispostodell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. e ai pacifici arresti della giurisprudenza dilegittimità, in difetto di una tempestiva domanda e della relativa nota, sarebbestata preclusa al giudice la liquidazione d'ufficio delle spese in favore della partevittoriosa rimasta assente nel grado, non avendo quest'ultima espletato alcuna3.4. Con il quarto motivo si deducono violazione degli artt. 76, 82 e 523 cod.proc. pen., nonché dell'art. 120 cod. pen. (in relazione agli artt. 624 e 625 cod.pen.), per il sopravvenuto venir meno della querela. Il ricorrente osserva che laCorte territoriale avrebbe errato nel non ritenere integrata l'ipotesi della revocatacita della costituzione di parte civile. Pur nella consapevolezza del principio diimmanenza ex art. 76 cod. proc. pen., la difesa evidenzia che la perduranteassenza della stessa per l'intero giudizio di secondo grado, unita alla mancatapresentazione delle conclusioni a norma dell'art. 523 cod. proc. pen., costituirebbeun comportamento concludente idoneo a determinare la revoca tacita ex art. 82,comma 2, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto delvenir meno della volontà di procedere penalmente, con conseguente declaratoriadi non doversi procedere.3.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione di legge e viziomotivazionale in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in merito alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, specificamente invocate neimotivi di appello. Si evidenzia l'intrinseca contraddittorietà di una decisione che,pur valorizzando positivamente la personalità dell'imputato e il suo stato diincensuratezza al fine di concedere i doppi benefici di legge, pretermetterebbe deltutto i medesimi elementi - unitamente al corretto comportamento processuale ealla peculiarità della condotta - nel giudizio sulle attenuanti. Si censura comeillegittimo il silenzio motivazionale sul punto e il mero rinvio all'adeguatezza dellapena, omettendo il confronto con i fattori attenuanti specificamente dedotti.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte, convalenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso;all'udienza pubblica si è riportato alla memoria depositata e ha concluso per ilrigetto.Il difensore del ricorrente, dopo aver chiesto la trattazione orale, hatrasmesso certificato medico a giustificazione della propria assenza, chiedendocomunque che il ricorso fosse deciso.Nessuno è comparso per la parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo – con cui si chiede l’esclusione dell'aggravantedell'esposizione alla pubblica fede e, per tale via, la declaratoria di non doversiprocedere per difetto di querela, sul rilievo che, espunta l'aggravante, il fattosarebbe rimasto ab origine procedibile a querela e che il relativo difetto nonsarebbe stato suscettibile di sopravvenuto recupero mediante la costituzione diparte civile – è infondato.La Corte territoriale ha dato risposta puntuale a entrambe le direttrici delgravame: da un lato, ha chiarito che parte delle barre era già installata sullafacciata e che le altre erano state collocate esattamente dinanzi ad essa, in attesadi immediato impiego, sicché la loro temporanea esposizione rinveniva unaragione oggettiva e non differibile nelle modalità di esecuzione dei lavori; dall'altro,ha spiegato che la mera presenza delle maestranze sul cantiere, perché assorbitenell'attività lavorativa, non si traduceva in una vigilanza diretta e continua idoneaa elidere l'affidamento alla pubblica fede.Si tratta di motivazione tutt'altro che apparente e coerente con il principioper cui il requisito della necessità ricorre anche quando l'esposizione del bene siaimposta dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività in corso, derivando daimpellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa diportare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 15395 del28/01/2020, Meci, Rv. 279087-01, in un caso in cui l'aggravante è stata ravvisatanella sottrazione di merce lasciata in stazionamento su un'area commerciale in14/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280492-01, in un caso in cui ladetta aggravante è stata ritenuta in relazione al furto di un furgone con relativocarico, rimasto aperto ed in moto per il tempo strettamente necessario alleconsegne che, per numero e protocolli di spedizione, richiedevano particolarecelerità e speditezza).La decisione dei giudici di merito, ancora, è conforme al condiviso indirizzosecondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosaalla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto,di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediatadell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficacenell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cuiall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 17029 del 19/03/2024, Rv.286317-01; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Finotto, Rv. 239095-01).Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha escluso lariqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen.Esclusa, per le ragioni già dette, la riqualificazione del fatto nel furtosemplice, viene in rilievo il diverso e corretto percorso seguito dalla Corteterritoriale: il reato, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen., era originariamente procedibile d'ufficio; solo per effetto del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 esso è divenuto perseguibile a querela, con applicazionedel regime transitorio che consentiva la proposizione della querela nel termine ditre mesi decorrente dal 30 dicembre 2022. In tale assetto, la costituzione di partecivile non revocata ben poteva essere valorizzata quale equipollente della querela,poiché la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formulesacramentali, può essere desunta anche da atti che non la contengano in modoespresso, come ribadito da Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv.286741-01, nonché da Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844-01.3. Il secondo motivo – incentrato sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. che, si assume, sarebbe stata ingiustamente negata – èinammissibile.Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, nella prospettiva delineatadall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tuttele peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo alle modalità della condotta,all'entità del danno o del pericolo, al grado della colpevolezza e all'eventualeabitualità del comportamento; tale apprezzamento, ove sorretto da motivazionenon manifestamente illogica, resta riservato al giudice di merito.Nella specie la Corte di appello ha escluso la tenuità valorizzando, non intermini meramente assertivi, il valore della refurtiva e le ricadute pregiudizievolidella sottrazione sull'esecuzione dei lavori; si tratta di apprezzamento di meritonon manifestamente illogico e che non può essere neutralizzato dallo stato diincensuratezza, che non può logicamente comportare, sempre e comunque, ladetta tenuità. La censura, pertanto, finisce per sollecitare una rivalutazione delfatto e della concreta offensività della condotta, non consentita in questa sede.4. Il terzo motivo – circa la liquidazione delle spese sostenute dalla partecivile per il primo grado di giudizio in violazione di legge, sul presupposto che laparte civile, pur appellante, non fosse poi comparsa nel giudizio di secondo grado– è infondato.La questione va riguardata nella sua corretta sequenza processuale. Lapersona offesa si era ritualmente costituita parte civile nel giudizio di primo gradoe, all'esito di quel giudizio, aveva rassegnato le proprie conclusioni. Il Tribunale,pur affermando la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, avevatuttavia omesso le conseguenti statuizioni civili. Proprio per colmare tale omissionela parte civile ha proposto appello, chiedendo la condanna al risarcimento, laliquidazione di una provvisionale e la rifusione delle spese del primo grado; laCorte territoriale ha accolto tale specifico gravame. Ne consegue che difettava,pertanto, non la domanda, ma solo la successiva partecipazione all'udienzatenutasi in appello. Correttamente, quindi, la Corte territoriale, in accoglimento diquello specifico motivo di appello, ha liquidato le sole spese del primo grado, giàsostenute e per l'attività effettivamente svolta dalla parte civile, escludendo invecequalunque riconoscimento per l'appello proprio in ragione della mancatacomparizione e della mancata presentazione di nuove conclusioni o nota spese indetto grado.Non è dunque pertinente il richiamo alla giurisprudenza che nega laliquidazione delle spese del grado in favore della parte civile rimasta assente epriva di conclusioni, poiché qui la statuizione non riguarda le spese del giudizio diappello, ma l'omessa pronuncia sulle conseguenze civili e sulle spese del primogrado, nonostante la rituale costituzione della parte civile, le conclusioni ivirassegnate e l'attività difensiva allora svolta. Resta, in ogni caso, fermo il principio,affermato da Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214641-01, secondo cuila presentazione della nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. nonè condizione necessaria per la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile,poiché il giudice può provvedervi anche in mancanza della nota, purché vi siadomanda di refusione, come nella specie.5. Il quarto motivo – con cui si afferma il sopravvenuto venir meno dellaquerela per omessa partecipazione al giudizio d'appello – è manifestamenteinfondato.La mancata comparizione della parte civile nel giudizio di appello non hadeterminato alcuna revoca tacita della costituzione. La Corte territoriale ha fattocorretta applicazione del principio di immanenza di cui all'art. 76 cod. proc. pen.;e, nella specie, l'assenza di una revoca espressa si saldava, anzi, con la persistentevolontà di coltivare l'azione civile, resa palese dal previo atto di appello propostoproprio dalla persona offesa. Né la mancata presentazione di conclusioni in udienzaè idonea, da sola, a integrare rinuncia alla querela o revoca della costituzione,tanto più in presenza di un'impugnazione già proposta dalla parte civile e maiabbandonata.Va, in definitiva, ribadito che la parte civile costituita, che non partecipi algiudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art.523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sueconclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado invirtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n.24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; per l'affermazione di analogoprincipio al giudizio di legittimità, Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv.257199-01).6. Il quinto motivo - sulla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche – è, infine, anch’esso infondato.La censura muove, infatti, da una lettura solo formale della decisioneimpugnata e non tiene conto della complessiva rideterminazione del trattamentosanzionatorio operata dalla Corte territoriale. Quest'ultima, dopo avere confermatola sussistenza del furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod.pen., ha ritenuto eccessiva la pena inflitta in primo grado, l'ha ridotta a un annodi reclusione ed euro 1.000,00 di multa e ha contestualmente valorizzato ilconcreto disvalore del fatto e la personalità dell'imputato, concedendo anche lasospensione condizionale e la non menzione in ragione della positiva prognosidesunta dall'incensuratezza.In tale contesto non ricorre un'omissione motivazionale decisiva: laconsistente riduzione della pena rispetto a quella inflitta in primo grado rendeevidente che la Corte di merito ha comunque preso in considerazione gli elementifavorevoli indicati dalla difesa e li ha tradotti in una complessiva mitigazione deltrattamento sanzionatorio. Né l'incensuratezza, il corretto comportamentoprocessuale o la dedotta occasionalità della condotta imponevano, di per sé, unamotivazione più analitica, trattandosi di elementi non automaticamente decisivi egià apprezzati, per quanto rilevante, ai fini della prognosi favorevole posta a basedei benefici concessi.La doglianza, pertanto, non evidenzia una violazione di legge né unamotivazione mancante o apparente, ma sollecita una diversa e più favorevolevalutazione di merito del trattamento sanzionatorio, non consentita nel giudizio dilegittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01).7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Non va adottata statuizione sulle spese della parte civile in questa sede, nonrisultando svolta attività difensiva nel giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20677/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris