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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 32670/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29884 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29884del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B08 H501K ) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F . : CFF VCN62C20 H501D) e [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F .: [OSCURATO:PERSONA] 70D29 H501E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Silvia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M66 D612P ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FLCFNC 74R30 H501F ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4348/2019, pubblicata in data 26 giugno 20 19 (e notificata in data 4 luglio 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di € 46.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura privata con la quale quest’ultimo, in occasione Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 della loro separazione personale, si era impegnato a corrispon- derle annualmente la somma di € 4.600,00.

L’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Tribunale di Vel- letri.

La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 comma 1°nr. 3 c.p.c. - Violazione o falsa applicazione di norme di di- rittoin relazione agli artt. 115, 194, 198 comma 2°, 216, 217, 218c.p.c. e 2697 c.c. - Nullità della c.t.u. - Mancata verifica- zione della autenticità della sottoscrizione della scrittura privata del 30/11/2003 -Mancanza assoluta della prova del credito».

Con il motivo di ricorso in esame vengono formulate tre distinte censure, tutte infondate.

Il ricorrente sostiene: a) che avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile l’istanza di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione della scrit- tura privata fatta valere in giudizio nei suoi confronti e da lui disconosciuta, in mancanza di produzione dell’originale della stessa, con conseguente violazione degli artt. 216 e 271 c.p.c.; b) che, comunque, avrebbe dovuto ritenersi nulla la consulenza tecnica di ufficio, in quanto effettuata su un documento non prodotto regolarmente in giudizio, né acquisito con il consenso di tutte le parti e, per giunta, diverso dalla scrittura in Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 verificazione, con conseguente violazione degli artt. 194, 198, comma 2, e 218 c.p.c.; c) che, di conseguenza, sarebbero stati violati anche gli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c., essendo stata ritenuta valida ed efficace la dichiarazione negoziale contenuta nella scrittura privata l’au- tenticità della cui sottoscrizione non poteva ritenersi legittima- mente accertata. 1.1La prima delle censure sopra indicate (quella sub a) è in- fondata.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare, qualora sia fatta valere in giudizio una scrittura privata e sia prodotta la copia fotostatica della stessa, anche se la conformità di tale co- pia all’originale del documento non sia disconosciuta, la parte contro cui la scrittura è prodotta può comunque disconoscere la propria sottoscrizione in calce alla stessa e, in tal caso, quella che l’ha prodotta ne può chiedere la verificazione, richiesta che è senz’altro ammissibile, mentre l’eventuale mancata acquisi- zione al giudizio dell’originale del documento prodotto in copia fotostatica incide solo sulpossibile concreto esito di tale verifi- cazione(in particolare, mediante perizia grafologica da esple- tarsi sull’originale del documento), restando comunque possi- bile la dimostrazione dell’autenticità della sottoscrizione stessa con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni (in tal senso, cfr., tra le altre: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5189 del 11/04/2002, Rv. 553653 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 25/02/2009, Rv. 606996 –01; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014, Rv. 631388 –01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636339 –01 ; Sez. 2, Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018, Rv. 647808 –01).

Di conseguenza, è certamente infondato l’assunto di parte ri- corrente, secondo il quale avrebbe dovuto ritenersi di per sé inammissibile l’istanza di verificazione dell’autenticità della Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 sottoscrizione da lui disconosciuta: sia perché tale istanza come appena chiarito, èda ritenere, in generale, comunque ammis- sibile, anche in mancanza dell’originale del documento prodotto in copia fotostatica, quanto meno una volta accertata (come avvenuto nella specie) la conformità della copia all’originale; sia perché, in realtà,nella specie, la scrittura privata fatta valere in giudizio, in uno dei suoi originali, è stata regolarmente ac- quisita agli atti, come meglio sarà chiarito in prosieguo e, di conseguenza, è stato possibile l’esame grafologico dell’autenti- cità della sottoscrizione della parte che l’aveva sottoscritta e contro la quale è stata fatta valere nel presente giudizio. 1.2Anche la seconda censura (indicata sub b) è infondata. 1.2.1La scrittura privata posta a base della domanda proposta dalla Mastie fatta valere contro il [OSCURATO:PERSONA] risulta pacificamente redatta in tre originali(se ne dà atto nel contenuto della stessa) ed essa, altrettanto pacificamente,risulta essere stata oggetto di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio che, di conseguenza, è rimasto depositariodell’originale (o , almeno , di uno degli originali)di tale scrittura. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in giudizio una copia fotostatica della scrittura registrata, copia che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, le sarebbe stata rilasciata dalla stessa de- positaria Agenzia delle Entrate ela cui conformità all’originale, comunque,non è stata oggetto di disconoscimento (o, quanto meno, di un disconoscimento sufficientemente specifico), come rilevato dalla corte d’appello (cfr. pag. 4 della sentenza impu- gnata), onde tale conformità deve ritenersi fuori discussione.

Avendo, però, il [OSCURATO:PERSONA] disconosciuto la propria sottoscrizione in calce a tale scrittura, ed essendone stata chiesta la verifica- zione, è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio per ac- certarne l’autenticità.

Poiché la scrittura registrata risultava depositat a in originale presso l’Agenzia delle Entrate, il giudice istruttore ha disposto Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 che tale originale fosse acquisito el’accertamento grafologico avvenisse su di esso,e ciò pur avendo lo stesso consulente tec- nico fatto presente (come riferisce ilricorrente a pag. 6 del ri- corso) che «la scrittura privata, recante la firma in verifica, è stata redatta in tre originali e che l’esemplare rinvenuto nel corso dell’accesso effettuato in data 20.12.2016 presso l’Agen- zia delle Entrate di Frascati è altro rispetto a quello contenuto in atti in fotocopia e recante la firma disconosciuta».Con tal e affermazione, il consulente parrebbe avere inteso semplice- mente segnalare che la copia fotostatica prodotta in giudizio dall’attrice era la riproduzione di un altro dei tre originali: in ogni caso, la questione non ha decisivo rilievo, dal momento che, come già chiarito, la conformità all’originale della scrittura prodotta in copia fotostatica non può ritenersi in discussione, essendo oggetto di contestazione esclusivamente l’autenticità della relativa sottoscrizione.

Il consulente ha, poi, accertato che la sottoscrizione esistente in calce alla scrittura privata registrata e depositata in originale presso l’Agenzia delle Entrate era autentica, cioè che essa era autografa del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.2Tanto premesso, in primo luogo, deve ribadirsi che, poi- ché la conformità all’originale della copia fotostatica della scrit- tura prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è in discussione, altrettanto fuori discussione deve ritenersi l’ammissibilità dell’istanza di verifi- cazione della sottoscrizione disconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA], per le ra- gioni già esposte in precedenza.

Èopportuno sottolineare, in proposito, che non potrebbe attri- buirsi alcun rilievo all’eventuale non coincidenza materiale tra l’originaledella scrittura riprodotto nella copia fotostatica pro- dotta in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] e quello acquisito dal consulente presso l’Agenzia delle Entrate: esistendo tre originali della scrit- tura, che devono ritenersi del tutto equivalenti tra loro sotto il profilo dell’efficacia negoziale, qualunque fosse quello da cui era Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 stata tratta la copia fotostatica prodotta in giudizio, resta ac- certata la sostanziale conformità di tale copia non solo all’origi- nale di cui essa costituiva la riproduzione fotografica ma, in quanto tra loro equivalenti, anche a tutti gli altri originali , quanto meno sul piano dell’efficacia negoziale.

D’altra parte, dovendo l’accertamento grafologico dell’autenti- cità della sottoscrizione necessariamente avvenire su un origi- nale della scrittura (non ha importanza, come già ampiamente chiarito, su quale dei tre originali, avendo essi pari efficacia sul piano negoziale) ed essendo,certamente, almeno uno degli ori- ginali rimasto depositato presso l’Agenzia delle Entrate, in se- guito alla registrazione della scrittura stessa (come risulta so- stanzialmente pacifico e, comunque, accertato in fatto dalla corte d’appello), non può dubitarsi in alcun modo della legitti- mità dell’autorizzazione conferita al consulente dal giudice istruttore ad effettuare il suo accertamento grafologico sul pre- detto originale.

L’acquisizione di informazioni (e, quindi, anche di documenti) in possesso di enti pubblici e, in generale, di terzi estranei al giudizio, quanto meno per il consulente tecnico , ai fini dell’espletamento della sua attività, deve ritenersi senz’altro consentita, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 194 e 213 c.p.c..

Il combinato disposto di tali norme, unitamente a quelle desu- mibili dall’art. 218 c.p.c. (benché tale ultima disposizione si ri- ferisca, in realtà, alle scritture di comparazione), a giudizio di questa Corte, impone di ritenere consentita l’acquisizione dell’originale della scrittura prodotta in copia fotostatica,di cui sia stata accertata in qualunque modo la conformità all’origi- nale, ovvero il suo esame diretto presso il luogo in cui si trova, laddove l’originale sia custodito presso un depositario pubblico o privato.

Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 1.2.3Nel caso di specie, è avvenuto esattamente quanto ap- pena esposto, onde va esclusa la sussistenza delle nullità pro- cessuali dedotte dal ricorrente, sulla base dei seguenti principi di diritto: «nel caso in cui sia fatta valere in giudizio una scrittura privata oggetto di registrazione, il cui originale si trovi depositato presso l’Agenzia delle Entrate e di cui sia prodotta la copia fo- tostatica (la cui conformità all’originale non risulti contestata ovvero sia comunque accertata), laddove sia necessario verifi- care l’autenticità della sottoscrizione di detta scrittura di una delle parti, il giudice può autorizzare il consulente tecnico di ufficio nominato a tal fine ad effettuare l’accertamento diretta- mente sull’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrate, acquisendolo ovvero effettuando i suoi accertamenti presso il luogo di deposito»; «nel caso in cui una scrittura privata sia redatta in più originali e sia poi oggetto di registrazione, anche se la copia fotostatica prodotta in giudizio(la cui conformità all’originale da cui è tratta non risulti contestata ovvero sia comunque accertata)non sia la riproduzione fotografica de ll’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrateai fini della registrazione, ma di altro dei plurimi originali, ciò non determina né l’inammissibilità dell’istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, né la nullità dell’accertamento operato dal consulente tecnico sull’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrate,dal mo- mento che ciascuno degli originali della scrittura privata deve ritenersi del tutto equivalente (quanto meno in mancanza di specifiche eccezioni sulla non conformità di essi), sotto il profilo dell’efficacia negoziale e, dunque, l’accertamento della confor- mità della copia fotostatica prodotta all’originale dicui essa co- stituisce la riproduzione fotograficaè sufficiente al fine di rite- nere possibile la verificazione della autenticità della Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 sottoscrizione, disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., anche su uno qualunque degli altrioriginali». 1.3L’infondatezza delle prime due censure (indicate sub a e b ) determina, altresì, l’infondatezza anche dell’ultima (quella indi- cata subc), in quanto la scrittura privata fatta valere dalla Ma- sti, essendo stata regolarmente accertata l’autenticità della sot- toscrizione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA], è certamente da rite- nersi valida, efficace e vincolante per le parti, ai fini del pre- sente giudizio. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Art. 360 comma 1° nr. 3 c.p.c.- Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in re- lazione agli artt. 1350 comma 1nr. 10 c.c., 1322, 1323, 1362, 1363, 1872 e 1988 c.c.– Errata qualificazione della scrittura privata del 30/11/2003 come promessa unilaterale di paga- mento –Rendita vitalizia – Nullità – Sussiste ».

Il motivo è infondato. 2.1Secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , la scrittura privata fatta va- lere dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti andrebbe qualificata come contratto di costituzione di rendita vitalizia, e tale contratto sa- rebbe nullo per difetto di forma, ai sensi dell’art. 1872, comma 2, c.c., essendo a suo dire necessaria la forma pubblica, trat- tandosi, nella sostanza, di un atto di donazione.

La corte d’appello, al contrario, ha escluso che la scrittura pri- vata in questione potesse qualificarsi come contratto di costitu- zione di rendita vitalizia; l’ha, invece, qualificata come «pro- messa di pagamento titolata (con indicazione del rapporto fon- damentale costituito dai pregressi rapporti patrimoniali tra i co- niugi)».

Il ricorrente contesta tale statuizione, sostenendo che, dallo stesso inequivocabile contenuto letterale della scrittura, emerge che essa regolava rapporti diversi da quelli derivanti dal matrimonio.

Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 2.2Non vi è dubbio che la scrittura in questione venne redatta in occasione della separazione personale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per regolare rapporti patrimoniali tra di essi sorti nel corso del matrimonio.

In essa, è, infatti, contenuta la seguente espressa dichiara- zione: «… nel corso delloro matrimonio sono intercorsi rapporti patri- monialicomplessi non riconducibili ai normali doveri di collabo- razione nella conduzione della vita familiare previsti dai principi generali deldiritto. [OSCURATO:PERSONA] intendono regolare tali specifici rap- porti patrimoniali distintamente edautonomamente dalle deci- sioni prese nell’eventuale pronuncia di divorzio».

Tanto premesso, può senz’altro condividersi l’assunto del Co- lucci, secondo il quale non potrebbero ritenersi oggetto della stipulazione rapporti patrimoniali derivanti direttamente dal matrimonio, avendo le parti fatto espresso riferimento a rap- porti derivanti da altra fonte, sorti semplicemente nel corso del matrimonio.

La questione, peraltro, non ha rilievo ai finidell’esito della con- troversia, onde la motivazione della sentenza impugnata va semplicemente corretta con riguardo a tale specifico punto, fermo il dispositivo finale.

L’esatto titolo giuridico dei rapporti patrimoniali oggetto della regolamentazione voluta dalle parti non è, infatti, decisivo ai fini della qualificazione della dichiarazione negoziale del [OSCURATO:PERSONA] in termini di contratto di costituzione di rendita vitalizia ovvero di promessa di pagamentoe, tanto meno, ai fini della validità di essa, sotto il profilo del rispetto dei requisiti di forma. 2.3 In effetti, l’esito della presente controversia non mute- rebbe, anche a qualifica r e la scrittura privata fatta valere in giudiziodalla [OSCURATO:PERSONA] come un accordo negoziale che costituisce in suo favore una rendita vitalizia, come tale soggetto alle di- sposizioni di cui agli artt. 1872 e ss. c.c., e ciò perquanto esso Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 non possa ritenersi, in realtà,rientrare a pieno titolo nel relativo tipo negoziale codicistico, in quanto l’impegno al pagamento di una somma annuale da parte del [OSCURATO:PERSONA] non trova causa né nell’alienazione di un bene immobile né nella cessione di un ca- pitale (e, tanto meno, in un atto di liberalità, come meglio si vedrà).

Anche a voler qualificare l’impegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base del suo oggetto, quale atto di costituzione di una rendita vitalizia, e a volerlo , quindi , ritenere soggetto (quanto meno per analogia) alle norme che regolano il tipo contrattuale codi- cistico del contratto di costituzione di rendita vitalizia, deve cer- tamente escludersi che si tratti di un contratto riconducibile alla donazione e, quindi, che esso sia soggetto, ai sensi dell’art.1872 c.c., comma 2, c.c., ai corrispondenti vincoli di forma.

Nel caso di specie, per quello che emerge inequivocabilmente dalla stessa scrittura privata –e che risulta correttamente colto dalla corte territoriale, la quale, per tale ragione, ha ritenuto sussistere una promessa di pagamento ed ha, pertanto, escluso la necessità della forma pubblica –il riconoscimento della ren- dita in favore della [OSCURATO:PERSONA] non è frutto di un atto di liberalità operato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di quest’ultima, ma è espressa- mente considerato una attribuzione patrimoniale destinata a regolarepregressi rapporti patrimoniali insorti tra le parti (rap- porti espressamente richiamati, per quanto non descritti nel dettaglio, nella scrittura, salva la precisazione che essi non de- rivavano direttamente dal rapporto matrimoniale).

Tali rapporti– deve , quindi, ritenersi – avevano dato luogo ad una pretesa della [OSCURATO:PERSONA] che, con la costituzione della rendita in suo favore, il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso in qualche modo regolare o estinguere.

In tale ottica, dunque, va intesa la qualificazione in termini di promessa di pagamento data all’atto negoziale dalla corte d’ap- pello.

Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Del resto, la qualificazione della dichiarazione in questione in termini di promessa di pagamento non esclude che l’oggetto dell’atto negoziale di cui si controverte sia, come afferma la parte ricorrente,la costituzione di una rendita vitalizia, ben po- tendo, nell’esplicazione della libertà negoziale delle parti (che consente anche di stipulare atti non rientranti nei tipi negoziali codicistici),essere costituita una rendita vitalizia al fine di estin- guere una pregressa obbligazione. 2.4Quanto sin qui osservato ha, in ogni caso , rilievo esclusi- vamente su di un piano qualificatorio ed astratto.

Ciò che ha realmente rilievo, ai fini della valutazione della fon- datezza dell’eccezione di nullitàdella scrittura in questione sol- levata dal Coluccie, quindi, ai fini dell’esito della presente con- troversia,è la possibilità di qualificare o meno la dichiarazione negoziale da lui sottoscritta in termini di atto di liberalità o do- nazione.

Con riguardo a tale questione, anche a prescindere dalla esatta qualificazione della scrittura, non vi è alcun dubbio che il suo stesso contenuto sia tale da escludere in radice che la sua causa possa essere riconducibile ad un atto di liberalità, come sarebbe necessario onde poter affermare la necessità della forma pub- blica per la sua stipulazione.

Con la scrittura privata in contestazione, le parti hanno inteso regolare pregressi rapporti patrimoniali esistenti tra di loro, me- diante il pagamento di un determinato importo annuale da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA]; non vi è alcun elemento che possa indurre a individuare una causa di liberalità alla base dell’attribuzione patrimoniale operata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, anche se le parti hanno ritenuto di regolare i loro pre- gressi rapporti patrimoniali mediante la costituzione di una ren- dita vitalizia, certamente va escluso che tale rendita sia stata prevista a titolo gratuito e, a più forte ragione , che sia Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 configurabile alla sua base una causa di liberalità (è, comunque, appena il caso di osservare che, in realtà, anche se si trattasse di costituzione di rendita a titolo gratuito, mancando certa- mente l’animus donandi, non sarebbe comunque stato neces- sario l’atto pubblico e la scrittura privata sarebbe da ritenersi in ogni caso valida, sotto il profilo formale, perché l’atto pubblico è necessario solo in caso di rendita costituita per donazione, cioè se sussiste la causa di liberalità). 2.5Quanto sin qui esposto è senz’altro sufficiente (anche con la segnalata correzione o integrazione della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione del rapporto negoziale) ad escludere la dedotta nullità della scrittura privata fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], per difetto di forma pubblica, ai sensi dell’art. 1872, comma 2, c.c.. 2.6Va, infine , fatto cenno alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha, per la prima volta con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., dedotto una pretesa nullità della scrittura privata di cui si discute, in quanto desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] patrimoniale derivanti dal matrimonio al di fuori del giudizio di separazione e di sciogli- mento del matrimonio stesso.

Si tratta, in primo luogo, di una questione nuova, cherichiede- rebbe nuovi accertamenti di fatto, non ammissibili nella pre- sente sede e, come tale, non potrebbe in nessun caso essere presa in esame, per quanto configurante la deduzione di una pretesa nullità, vizio sempre rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (per l’impossibilità del rilievo della nullità in sede di legittimità nel caso in cui i relativi presupposti di fatto non siano stati già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, cfr.:Cass., Sez. 2, Or- dinanza n. 20438 del 29/07/2019, Rv. 654889 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020, Rv. 657007 –01; Sez. 3, Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, Rv. 668476 –02; Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024, Rv. 670332 –01).

D’altra parte, la prospettazione alla basedi tale eccezione è del tutto incompatibile con le difese svolte dallo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il suo ricorso, avendo quest’ultimo, in realtà, soste- nuto che emergeva in modo inequivocabile dallo stesso tenore letterale della scrittura fatta valere nei suoi confronti che i rap- porti patrimoniali con essa regolati fossero del tutto estranei alle obbligazioni derivanti dalmatrimonio.

E tale assunto è, in verità, come già esposto, certamente con- divisibile, tanto che sul punto è stata ritenuta necessaria una correzione della motivazione della decisione impugnata.

Ne consegue che l’eccezione (pure inammissibilmente sollevata solo con la memoria finale, quindi tardivamente) sarebbe in ogni caso da ritenere infondata. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Art. 360 comma 1° nr. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1872, 2935, 2946 e2948 c.c. – Errata iden- tificazione del termine di decorrenza della prescrizione – Pre- scrizione del diritto di credito– Sussiste ».

Il motivo è fondato.

Indipendentemente dalla qualificazione dell’atto negoziale con- troverso come atto di costituzione di una rendita vitalizia, è stata correttamente esclusa dalla corte d’appello la fondatezza dell’eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rendita stessa: l’ultimo regolare pagamento semestrale da parte del [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerge pacificamente dagli atti, era stato quello del 31 dicembre 2004; di conseguenza, la prima succes- siva scadenza utile per esercitare il diritto era quella del 30 giu- gno 2005; pertanto, la costituzione in mora dell’aprile 2015 deve ritenersi comunque tempestiva, ai fini dell’interruzione della dedotta prescrizione decennale.

Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 D’altronde, essendo stata proposta l’eccezione di prescrizione, deve comunque verificarsi la sussistenza della stessa con ri- guardo ai singoli ratei della rendita.

Poiché il pagamento doveva avvenire a scadenza semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (e fermo restando che, anche se il pagamento fosse da ritenersi a cadenza annuale, la durata della prescrizione sarebbe la medesima), la prescrizione era effettivamente quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c..

Deve, conseguentemente, ritenersi maturata la prescrizione, al momento dell’atto di costituzione in mora del 9 aprile 2015, in mancanza di ulteriori atti di interruzione, in relazione a tutti i ratei con scadenza anteriore di almeno cinque anni rispetto a tale data.

La decisione impugnata va, quindi, cassata in relazione alla sola statuizione di rigetto integrale dell’eccezione di prescrizione, af- finché, in sede di rinvio, tale eccezione sia nuovamente valu- tata, sulla base dell’applicazione dei principi di diritto appena esposti.

4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono rigettat i ; è accoltoil terzo e la sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 29884 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29884del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B08 H501K ) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C . F . : CFF VCN62C20 H501D) e [OSCURATO:PERSONA] ( C . F .: [OSCURATO:PERSONA] 70D29 H501E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Silvia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60M66 D612P ) rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FLCFNC 74R30 H501F ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4348/2019, pubblicata in data 26 giugno 20 19 (e notificata in data 4 luglio 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di € 46.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una scrittura privata con la quale quest’ultimo, in occasione Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 della loro separazione personale, si era impegnato a corrispon- derle annualmente la somma di € 4.600,00. L’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Tribunale di Vel- letri. La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 comma 1°nr. 3 c.p.c. - Violazione o falsa applicazione di norme di di- rittoin relazione agli artt. 115, 194, 198 comma 2°, 216, 217, 218c.p.c. e 2697 c.c. - Nullità della c.t.u. - Mancata verifica- zione della autenticità della sottoscrizione della scrittura privata del 30/11/2003 -Mancanza assoluta della prova del credito». Con il motivo di ricorso in esame vengono formulate tre distinte censure, tutte infondate. Il ricorrente sostiene: a) che avrebbe dovuto essere ritenuta inammissibile l’istanza di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione della scrit- tura privata fatta valere in giudizio nei suoi confronti e da lui disconosciuta, in mancanza di produzione dell’originale della stessa, con conseguente violazione degli artt. 216 e 271 c.p.c.; b) che, comunque, avrebbe dovuto ritenersi nulla la consulenza tecnica di ufficio, in quanto effettuata su un documento non prodotto regolarmente in giudizio, né acquisito con il consenso di tutte le parti e, per giunta, diverso dalla scrittura in Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 verificazione, con conseguente violazione degli artt. 194, 198, comma 2, e 218 c.p.c.; c) che, di conseguenza, sarebbero stati violati anche gli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c., essendo stata ritenuta valida ed efficace la dichiarazione negoziale contenuta nella scrittura privata l’au- tenticità della cui sottoscrizione non poteva ritenersi legittima- mente accertata. 1.1La prima delle censure sopra indicate (quella sub a) è in- fondata. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre argomenti idonei ad indurre a rimeditare, qualora sia fatta valere in giudizio una scrittura privata e sia prodotta la copia fotostatica della stessa, anche se la conformità di tale co- pia all’originale del documento non sia disconosciuta, la parte contro cui la scrittura è prodotta può comunque disconoscere la propria sottoscrizione in calce alla stessa e, in tal caso, quella che l’ha prodotta ne può chiedere la verificazione, richiesta che è senz’altro ammissibile, mentre l’eventuale mancata acquisi- zione al giudizio dell’originale del documento prodotto in copia fotostatica incide solo sulpossibile concreto esito di tale verifi- cazione(in particolare, mediante perizia grafologica da esple- tarsi sull’originale del documento), restando comunque possi- bile la dimostrazione dell’autenticità della sottoscrizione stessa con ogni mezzo di prova, anche mediante presunzioni (in tal senso, cfr., tra le altre: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5189 del 11/04/2002, Rv. 553653 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4476 del 25/02/2009, Rv. 606996 –01; Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del 13/06/2014, Rv. 631388 –01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636339 –01 ; Sez. 2, Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018, Rv. 647808 –01). Di conseguenza, è certamente infondato l’assunto di parte ri- corrente, secondo il quale avrebbe dovuto ritenersi di per sé inammissibile l’istanza di verificazione dell’autenticità della Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 sottoscrizione da lui disconosciuta: sia perché tale istanza come appena chiarito, èda ritenere, in generale, comunque ammis- sibile, anche in mancanza dell’originale del documento prodotto in copia fotostatica, quanto meno una volta accertata (come avvenuto nella specie) la conformità della copia all’originale; sia perché, in realtà,nella specie, la scrittura privata fatta valere in giudizio, in uno dei suoi originali, è stata regolarmente ac- quisita agli atti, come meglio sarà chiarito in prosieguo e, di conseguenza, è stato possibile l’esame grafologico dell’autenti- cità della sottoscrizione della parte che l’aveva sottoscritta e contro la quale è stata fatta valere nel presente giudizio. 1.2Anche la seconda censura (indicata sub b) è infondata. 1.2.1La scrittura privata posta a base della domanda proposta dalla Mastie fatta valere contro il [OSCURATO:PERSONA] risulta pacificamente redatta in tre originali(se ne dà atto nel contenuto della stessa) ed essa, altrettanto pacificamente,risulta essere stata oggetto di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, ufficio che, di conseguenza, è rimasto depositariodell’originale (o , almeno , di uno degli originali)di tale scrittura. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in giudizio una copia fotostatica della scrittura registrata, copia che, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, le sarebbe stata rilasciata dalla stessa de- positaria Agenzia delle Entrate ela cui conformità all’originale, comunque,non è stata oggetto di disconoscimento (o, quanto meno, di un disconoscimento sufficientemente specifico), come rilevato dalla corte d’appello (cfr. pag. 4 della sentenza impu- gnata), onde tale conformità deve ritenersi fuori discussione. Avendo, però, il [OSCURATO:PERSONA] disconosciuto la propria sottoscrizione in calce a tale scrittura, ed essendone stata chiesta la verifica- zione, è stata disposta una consulenza tecnica di ufficio per ac- certarne l’autenticità. Poiché la scrittura registrata risultava depositat a in originale presso l’Agenzia delle Entrate, il giudice istruttore ha disposto Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 15 che tale originale fosse acquisito el’accertamento grafologico avvenisse su di esso,e ciò pur avendo lo stesso consulente tec- nico fatto presente (come riferisce ilricorrente a pag. 6 del ri- corso) che «la scrittura privata, recante la firma in verifica, è stata redatta in tre originali e che l’esemplare rinvenuto nel corso dell’accesso effettuato in data 20.12.2016 presso l’Agen- zia delle Entrate di Frascati è altro rispetto a quello contenuto in atti in fotocopia e recante la firma disconosciuta».Con tal e affermazione, il consulente parrebbe avere inteso semplice- mente segnalare che la copia fotostatica prodotta in giudizio dall’attrice era la riproduzione di un altro dei tre originali: in ogni caso, la questione non ha decisivo rilievo, dal momento che, come già chiarito, la conformità all’originale della scrittura prodotta in copia fotostatica non può ritenersi in discussione, essendo oggetto di contestazione esclusivamente l’autenticità della relativa sottoscrizione. Il consulente ha, poi, accertato che la sottoscrizione esistente in calce alla scrittura privata registrata e depositata in originale presso l’Agenzia delle Entrate era autentica, cioè che essa era autografa del [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.2Tanto premesso, in primo luogo, deve ribadirsi che, poi- ché la conformità all’originale della copia fotostatica della scrit- tura prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è in discussione, altrettanto fuori discussione deve ritenersi l’ammissibilità dell’istanza di verifi- cazione della sottoscrizione disconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA], per le ra- gioni già esposte in precedenza. Èopportuno sottolineare, in proposito, che non potrebbe attri- buirsi alcun rilievo all’eventuale non coincidenza materiale tra l’originaledella scrittura riprodotto nella copia fotostatica pro- dotta in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] e quello acquisito dal consulente presso l’Agenzia delle Entrate: esistendo tre originali della scrit- tura, che devono ritenersi del tutto equivalenti tra loro sotto il profilo dell’efficacia negoziale, qualunque fosse quello da cui era Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 15 stata tratta la copia fotostatica prodotta in giudizio, resta ac- certata la sostanziale conformità di tale copia non solo all’origi- nale di cui essa costituiva la riproduzione fotografica ma, in quanto tra loro equivalenti, anche a tutti gli altri originali , quanto meno sul piano dell’efficacia negoziale. D’altra parte, dovendo l’accertamento grafologico dell’autenti- cità della sottoscrizione necessariamente avvenire su un origi- nale della scrittura (non ha importanza, come già ampiamente chiarito, su quale dei tre originali, avendo essi pari efficacia sul piano negoziale) ed essendo,certamente, almeno uno degli ori- ginali rimasto depositato presso l’Agenzia delle Entrate, in se- guito alla registrazione della scrittura stessa (come risulta so- stanzialmente pacifico e, comunque, accertato in fatto dalla corte d’appello), non può dubitarsi in alcun modo della legitti- mità dell’autorizzazione conferita al consulente dal giudice istruttore ad effettuare il suo accertamento grafologico sul pre- detto originale. L’acquisizione di informazioni (e, quindi, anche di documenti) in possesso di enti pubblici e, in generale, di terzi estranei al giudizio, quanto meno per il consulente tecnico , ai fini dell’espletamento della sua attività, deve ritenersi senz’altro consentita, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 194 e 213 c.p.c.. Il combinato disposto di tali norme, unitamente a quelle desu- mibili dall’art. 218 c.p.c. (benché tale ultima disposizione si ri- ferisca, in realtà, alle scritture di comparazione), a giudizio di questa Corte, impone di ritenere consentita l’acquisizione dell’originale della scrittura prodotta in copia fotostatica,di cui sia stata accertata in qualunque modo la conformità all’origi- nale, ovvero il suo esame diretto presso il luogo in cui si trova, laddove l’originale sia custodito presso un depositario pubblico o privato. Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 1.2.3Nel caso di specie, è avvenuto esattamente quanto ap- pena esposto, onde va esclusa la sussistenza delle nullità pro- cessuali dedotte dal ricorrente, sulla base dei seguenti principi di diritto: «nel caso in cui sia fatta valere in giudizio una scrittura privata oggetto di registrazione, il cui originale si trovi depositato presso l’Agenzia delle Entrate e di cui sia prodotta la copia fo- tostatica (la cui conformità all’originale non risulti contestata ovvero sia comunque accertata), laddove sia necessario verifi- care l’autenticità della sottoscrizione di detta scrittura di una delle parti, il giudice può autorizzare il consulente tecnico di ufficio nominato a tal fine ad effettuare l’accertamento diretta- mente sull’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrate, acquisendolo ovvero effettuando i suoi accertamenti presso il luogo di deposito»; «nel caso in cui una scrittura privata sia redatta in più originali e sia poi oggetto di registrazione, anche se la copia fotostatica prodotta in giudizio(la cui conformità all’originale da cui è tratta non risulti contestata ovvero sia comunque accertata)non sia la riproduzione fotografica de ll’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrateai fini della registrazione, ma di altro dei plurimi originali, ciò non determina né l’inammissibilità dell’istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, né la nullità dell’accertamento operato dal consulente tecnico sull’originale depositato presso l’Agenzia delle Entrate,dal mo- mento che ciascuno degli originali della scrittura privata deve ritenersi del tutto equivalente (quanto meno in mancanza di specifiche eccezioni sulla non conformità di essi), sotto il profilo dell’efficacia negoziale e, dunque, l’accertamento della confor- mità della copia fotostatica prodotta all’originale dicui essa co- stituisce la riproduzione fotograficaè sufficiente al fine di rite- nere possibile la verificazione della autenticità della Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 sottoscrizione, disconosciuta ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., anche su uno qualunque degli altrioriginali». 1.3L’infondatezza delle prime due censure (indicate sub a e b ) determina, altresì, l’infondatezza anche dell’ultima (quella indi- cata subc), in quanto la scrittura privata fatta valere dalla Ma- sti, essendo stata regolarmente accertata l’autenticità della sot- toscrizione di essa da parte del [OSCURATO:PERSONA], è certamente da rite- nersi valida, efficace e vincolante per le parti, ai fini del pre- sente giudizio. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Art. 360 comma 1° nr. 3 c.p.c.- Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in re- lazione agli artt. 1350 comma 1nr. 10 c.c., 1322, 1323, 1362, 1363, 1872 e 1988 c.c.– Errata qualificazione della scrittura privata del 30/11/2003 come promessa unilaterale di paga- mento –Rendita vitalizia – Nullità – Sussiste ». Il motivo è infondato. 2.1Secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] , la scrittura privata fatta va- lere dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti andrebbe qualificata come contratto di costituzione di rendita vitalizia, e tale contratto sa- rebbe nullo per difetto di forma, ai sensi dell’art. 1872, comma 2, c.c., essendo a suo dire necessaria la forma pubblica, trat- tandosi, nella sostanza, di un atto di donazione. La corte d’appello, al contrario, ha escluso che la scrittura pri- vata in questione potesse qualificarsi come contratto di costitu- zione di rendita vitalizia; l’ha, invece, qualificata come «pro- messa di pagamento titolata (con indicazione del rapporto fon- damentale costituito dai pregressi rapporti patrimoniali tra i co- niugi)». Il ricorrente contesta tale statuizione, sostenendo che, dallo stesso inequivocabile contenuto letterale della scrittura, emerge che essa regolava rapporti diversi da quelli derivanti dal matrimonio. Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 2.2Non vi è dubbio che la scrittura in questione venne redatta in occasione della separazione personale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per regolare rapporti patrimoniali tra di essi sorti nel corso del matrimonio. In essa, è, infatti, contenuta la seguente espressa dichiara- zione: «… nel corso delloro matrimonio sono intercorsi rapporti patri- monialicomplessi non riconducibili ai normali doveri di collabo- razione nella conduzione della vita familiare previsti dai principi generali deldiritto. [OSCURATO:PERSONA] intendono regolare tali specifici rap- porti patrimoniali distintamente edautonomamente dalle deci- sioni prese nell’eventuale pronuncia di divorzio». Tanto premesso, può senz’altro condividersi l’assunto del Co- lucci, secondo il quale non potrebbero ritenersi oggetto della stipulazione rapporti patrimoniali derivanti direttamente dal matrimonio, avendo le parti fatto espresso riferimento a rap- porti derivanti da altra fonte, sorti semplicemente nel corso del matrimonio. La questione, peraltro, non ha rilievo ai finidell’esito della con- troversia, onde la motivazione della sentenza impugnata va semplicemente corretta con riguardo a tale specifico punto, fermo il dispositivo finale. L’esatto titolo giuridico dei rapporti patrimoniali oggetto della regolamentazione voluta dalle parti non è, infatti, decisivo ai fini della qualificazione della dichiarazione negoziale del [OSCURATO:PERSONA] in termini di contratto di costituzione di rendita vitalizia ovvero di promessa di pagamentoe, tanto meno, ai fini della validità di essa, sotto il profilo del rispetto dei requisiti di forma. 2.3 In effetti, l’esito della presente controversia non mute- rebbe, anche a qualifica r e la scrittura privata fatta valere in giudiziodalla [OSCURATO:PERSONA] come un accordo negoziale che costituisce in suo favore una rendita vitalizia, come tale soggetto alle di- sposizioni di cui agli artt. 1872 e ss. c.c., e ciò perquanto esso Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 non possa ritenersi, in realtà,rientrare a pieno titolo nel relativo tipo negoziale codicistico, in quanto l’impegno al pagamento di una somma annuale da parte del [OSCURATO:PERSONA] non trova causa né nell’alienazione di un bene immobile né nella cessione di un ca- pitale (e, tanto meno, in un atto di liberalità, come meglio si vedrà). Anche a voler qualificare l’impegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base del suo oggetto, quale atto di costituzione di una rendita vitalizia, e a volerlo , quindi , ritenere soggetto (quanto meno per analogia) alle norme che regolano il tipo contrattuale codi- cistico del contratto di costituzione di rendita vitalizia, deve cer- tamente escludersi che si tratti di un contratto riconducibile alla donazione e, quindi, che esso sia soggetto, ai sensi dell’art.1872 c.c., comma 2, c.c., ai corrispondenti vincoli di forma. Nel caso di specie, per quello che emerge inequivocabilmente dalla stessa scrittura privata –e che risulta correttamente colto dalla corte territoriale, la quale, per tale ragione, ha ritenuto sussistere una promessa di pagamento ed ha, pertanto, escluso la necessità della forma pubblica –il riconoscimento della ren- dita in favore della [OSCURATO:PERSONA] non è frutto di un atto di liberalità operato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore di quest’ultima, ma è espressa- mente considerato una attribuzione patrimoniale destinata a regolarepregressi rapporti patrimoniali insorti tra le parti (rap- porti espressamente richiamati, per quanto non descritti nel dettaglio, nella scrittura, salva la precisazione che essi non de- rivavano direttamente dal rapporto matrimoniale). Tali rapporti– deve , quindi, ritenersi – avevano dato luogo ad una pretesa della [OSCURATO:PERSONA] che, con la costituzione della rendita in suo favore, il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso in qualche modo regolare o estinguere. In tale ottica, dunque, va intesa la qualificazione in termini di promessa di pagamento data all’atto negoziale dalla corte d’ap- pello. Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Del resto, la qualificazione della dichiarazione in questione in termini di promessa di pagamento non esclude che l’oggetto dell’atto negoziale di cui si controverte sia, come afferma la parte ricorrente,la costituzione di una rendita vitalizia, ben po- tendo, nell’esplicazione della libertà negoziale delle parti (che consente anche di stipulare atti non rientranti nei tipi negoziali codicistici),essere costituita una rendita vitalizia al fine di estin- guere una pregressa obbligazione. 2.4Quanto sin qui osservato ha, in ogni caso , rilievo esclusi- vamente su di un piano qualificatorio ed astratto. Ciò che ha realmente rilievo, ai fini della valutazione della fon- datezza dell’eccezione di nullitàdella scrittura in questione sol- levata dal Coluccie, quindi, ai fini dell’esito della presente con- troversia,è la possibilità di qualificare o meno la dichiarazione negoziale da lui sottoscritta in termini di atto di liberalità o do- nazione. Con riguardo a tale questione, anche a prescindere dalla esatta qualificazione della scrittura, non vi è alcun dubbio che il suo stesso contenuto sia tale da escludere in radice che la sua causa possa essere riconducibile ad un atto di liberalità, come sarebbe necessario onde poter affermare la necessità della forma pub- blica per la sua stipulazione. Con la scrittura privata in contestazione, le parti hanno inteso regolare pregressi rapporti patrimoniali esistenti tra di loro, me- diante il pagamento di un determinato importo annuale da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA]; non vi è alcun elemento che possa indurre a individuare una causa di liberalità alla base dell’attribuzione patrimoniale operata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, anche se le parti hanno ritenuto di regolare i loro pre- gressi rapporti patrimoniali mediante la costituzione di una ren- dita vitalizia, certamente va escluso che tale rendita sia stata prevista a titolo gratuito e, a più forte ragione , che sia Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 configurabile alla sua base una causa di liberalità (è, comunque, appena il caso di osservare che, in realtà, anche se si trattasse di costituzione di rendita a titolo gratuito, mancando certa- mente l’animus donandi, non sarebbe comunque stato neces- sario l’atto pubblico e la scrittura privata sarebbe da ritenersi in ogni caso valida, sotto il profilo formale, perché l’atto pubblico è necessario solo in caso di rendita costituita per donazione, cioè se sussiste la causa di liberalità). 2.5Quanto sin qui esposto è senz’altro sufficiente (anche con la segnalata correzione o integrazione della motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione del rapporto negoziale) ad escludere la dedotta nullità della scrittura privata fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA], per difetto di forma pubblica, ai sensi dell’art. 1872, comma 2, c.c.. 2.6Va, infine , fatto cenno alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] ha, per la prima volta con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., dedotto una pretesa nullità della scrittura privata di cui si discute, in quanto desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] patrimoniale derivanti dal matrimonio al di fuori del giudizio di separazione e di sciogli- mento del matrimonio stesso. Si tratta, in primo luogo, di una questione nuova, cherichiede- rebbe nuovi accertamenti di fatto, non ammissibili nella pre- sente sede e, come tale, non potrebbe in nessun caso essere presa in esame, per quanto configurante la deduzione di una pretesa nullità, vizio sempre rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (per l’impossibilità del rilievo della nullità in sede di legittimità nel caso in cui i relativi presupposti di fatto non siano stati già acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, cfr.:Cass., Sez. 2, Or- dinanza n. 20438 del 29/07/2019, Rv. 654889 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020, Rv. 657007 –01; Sez. 3, Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, Rv. 668476 –02; Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024, Rv. 670332 –01). D’altra parte, la prospettazione alla basedi tale eccezione è del tutto incompatibile con le difese svolte dallo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il suo ricorso, avendo quest’ultimo, in realtà, soste- nuto che emergeva in modo inequivocabile dallo stesso tenore letterale della scrittura fatta valere nei suoi confronti che i rap- porti patrimoniali con essa regolati fossero del tutto estranei alle obbligazioni derivanti dalmatrimonio. E tale assunto è, in verità, come già esposto, certamente con- divisibile, tanto che sul punto è stata ritenuta necessaria una correzione della motivazione della decisione impugnata. Ne consegue che l’eccezione (pure inammissibilmente sollevata solo con la memoria finale, quindi tardivamente) sarebbe in ogni caso da ritenere infondata. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Art. 360 comma 1° nr. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1872, 2935, 2946 e2948 c.c. – Errata iden- tificazione del termine di decorrenza della prescrizione – Pre- scrizione del diritto di credito– Sussiste ». Il motivo è fondato. Indipendentemente dalla qualificazione dell’atto negoziale con- troverso come atto di costituzione di una rendita vitalizia, è stata correttamente esclusa dalla corte d’appello la fondatezza dell’eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rendita stessa: l’ultimo regolare pagamento semestrale da parte del [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerge pacificamente dagli atti, era stato quello del 31 dicembre 2004; di conseguenza, la prima succes- siva scadenza utile per esercitare il diritto era quella del 30 giu- gno 2005; pertanto, la costituzione in mora dell’aprile 2015 deve ritenersi comunque tempestiva, ai fini dell’interruzione della dedotta prescrizione decennale. Ric. n. 29884/2019 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 D’altronde, essendo stata proposta l’eccezione di prescrizione, deve comunque verificarsi la sussistenza della stessa con ri- guardo ai singoli ratei della rendita. Poiché il pagamento doveva avvenire a scadenza semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (e fermo restando che, anche se il pagamento fosse da ritenersi a cadenza annuale, la durata della prescrizione sarebbe la medesima), la prescrizione era effettivamente quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.. Deve, conseguentemente, ritenersi maturata la prescrizione, al momento dell’atto di costituzione in mora del 9 aprile 2015, in mancanza di ulteriori atti di interruzione, in relazione a tutti i ratei con scadenza anteriore di almeno cinque anni rispetto a tale data. La decisione impugnata va, quindi, cassata in relazione alla sola statuizione di rigetto integrale dell’eccezione di prescrizione, af- finché, in sede di rinvio, tale eccezione sia nuovamente valu- tata, sulla base dell’applicazione dei principi di diritto appena esposti. 4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono rigettat i ; è accoltoil terzo e la sentenza impugnata è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa compo
Decreto Cassazione n. 32670/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris