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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01996/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/11/1964 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis, 625 n.2 e 490 cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione all'art. 490 cod.pen., è manifestamente infondato.

Sul punto, questa Corte ha affermato (Sez. 5, Sentenza n. 13836 del 11/12/2013, Rv. 260200) che non sussiste il concorso tra il reato di furto e quello di falso per soppressione qualora vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l'azione sia stata compiuta all'unico scopo di eliminare la prova del delitto e, tuttavia, nel caso di specie vengono in rilievo condotte cronologicamente diverse, con ciò escludendosi l'assorbimento del reato furto, quale "antefatto non punibile", nel delitto di cui all'art. 490 cod.pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inedito, ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen, in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello.

In ogni caso il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente (Sez. 6, Sentenza n. 41095 del 18/09/2013, Rv. 257805), circostanza insussistente nella specie; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è articolato senza tener conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto ( Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1115/11/1964 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis, 625 n.2 e 490 cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione all'art. 490 cod.pen., è manifestamente infondato. Sul punto, questa Corte ha affermato (Sez. 5, Sentenza n. 13836 del 11/12/2013, Rv. 260200) che non sussiste il concorso tra il reato di furto e quello di falso per soppressione qualora vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l'azione sia stata compiuta all'unico scopo di eliminare la prova del delitto e, tuttavia, nel caso di specie vengono in rilievo condotte cronologicamente diverse, con ciò escludendosi l'assorbimento del reato furto, quale "antefatto non punibile", nel delitto di cui all'art. 490 cod.pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inedito, ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen, in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello. In ogni caso il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente (Sez. 6, Sentenza n. 41095 del 18/09/2013, Rv. 257805), circostanza insussistente nella specie; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è articolato senza tener conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto ( Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen
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