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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 29187/2023

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano che ha accolto l'appello cautelare da lei proposto avverso il provvedimento della Corte di appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle quote societarie della «[OSCURATO:SOCIETA].» di sua proprietà, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 43109/2018 RGNR iscritto a carico del marito, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto amministratore di fatto della società, procedimento definito con sentenza di assoluzione del 21/01/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Con unico motivo deduce l'abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui, pur accogliendo l'appello, ha comunque fatto salva l'efficacia del decreto di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento n. 36328/2020 RGNR iscritto a suo carico.

Osserva al riguardo: a) il decreto di sequestro preventivo era stato adottato nell'ambito del procedimento penale n. 42109/2018 RGNR iscritto a carico del marito, [OSCURATO:PERSONA], per reati (artt. 81, comma primo, 110, 452-quaterdecies, comma primo, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006) ai quali la stessa era del tutto estranea; b) oggetto del decreto era il 100% delle quote della società «[OSCURATO:SOCIETA].» coinvolta nell'organizzazione del traffico illecito di rifiuti rubricato al capo C; c) l'Accarino è stato assolto con sentenza del 21/01/2022 per non aver commesso il fatto ma il Tribunale aveva dimenticato di dichiarare l'inefficacia del sequestro; d) nel separato procedimento penale iscritto a carico della ricorrente non è stato adottato alcun provvedimento cautelare reale; e) il tribunale del riesame, dunque, pur avendo accolto l'appello cautelare della ricorrente, non poteva lasciare impregiudicata l'efficacia del decreto di sequestro nell'ambito del procedimento n. 36328/2020 RGNR iscritto a suo carico, poiché tale affermazione corrisponde, nei fatti, alla emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo che non compete al tribunale del riesame; f) il tribunale non avrebbe potuto decidere "ultra petita" adottando una decisione abnorme che si risolve, per le sue conseguenze, in un provvedimento cautelare nemmeno richiesto dal PM. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato. 3.Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che: 3.1.il decreto di sequestro preventivo che il tribunale del riesame ha dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., è quello adottato il 30/09/2020 nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del marito dell'odierna ricorrente, successivamente assolto con sentenza del 21/01/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, sentenza gravata dal PM con atto di appello (di qui la decisione di rigetto che era stata assunta dalla Corte di appello ed era stata impugnata dalla Santambrogio); 3.2.1a ricorrente non era iscritta nel registro degli indagati all'epoca dell'adozione del provvedimento cautelare, lo sarebbe stata più tardi per il medesimo reato ascritto al marito e per il quale era stato emesso il provvedimento cautelare; 3.3.il sequestro, in particolare, era stato adottato al fine di impedire che la disponibilità delle quote societarie della «[OSCURATO:SOCIETA].» aggravasse le conseguenze del reato di organizzazione del traffico illecito di rifiuti o consentisse la consumazione di altri; 3.4.1a Santambrogio, come detto, era stata successivamente iscritta nel registro delle notizia di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. nell'ambito del medesimo procedimento rubricato al n. 43109/2018 RGNR. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.11 decreto di sequestro preventivo è stato adottato per le finalità cautelari di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. ed ha riguardato beni di proprietà della ricorrente, iscritta nel registro degli indagati in epoca certamente successiva alla adozione del decreto stesso; 4.2.1'art. 323, cod. proc. pen., regola l'efficacia del sequestro preventivo in base all'esito del procedimento nel cui ambito è stato adottato: 4.3.in caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, il giudice deve ordinare la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto; la perentorietà del verbo "ordina", l'immediata esecutività del provvedimento di restituzione predicata dalla norma, anche in costanza di impugnazione della sentenza, non consentono di nutrire dubbi sul fatto che il giudice non abbia alcuna discrezionalità al riguardo: la sentenza di proscioglimento determina sempre e comunque la immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo; il fatto che la norma indichi come beneficiario del provvedimento di restituzione «chi ne abbia diritto», e dunque non solo l'imputato prosciolto, si spiega con la possibilità che il bene sequestrato nel corso delle indagini preliminari appartenga a persona diversa dall'imputato, evidentemente estranea ai fatti (ché altrimenti sarebbe stata imputata anch'essa).

L'unico limite alla perdita di efficacia del sequestro è la confisca che il giudice, nonostante il proscioglimento, deve «disporre (...) a norma dell'art. 240 del codice penale» (oltre alla possibilità, prevista dal comma quarto dell'art. 323 cod. proc. pen., che il giudice disponga il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316, purché si tratti di «cose appartenenti all'imputato»).

L'immediata esecutività del provvedimento di restituzione, impermeabile a possibili impugnazioni della sentenza di proscioglimento, osta all'interpretazione, pure adombrata da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18053 del 01/04/2014, Nepi, Rv. 258913 - 01), della sufficienza della "confiscabilità astratta" del bene sequestrato.

Il tenore letterale della norma è chiaro: il sequestro perde efficacia anche in caso di (e nonostante la) impugnazione della sentenza; affermare la "astratta confiscabilità" del bene equivale a frustrare tale previsione.

E' necessario, dunque, che la confisca venga adottata contestualmente alla sentenza e che venga adottata a norma dell'art. 240 cod. pen.

L'art. 240 non consente la confisca facoltativa di cui al primo comma in assenza di condanna, sicché, in caso di proscioglimento, non può mai essere ordinata la confisca delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto», le quali devono essere immediatamente restituite all'avente diritto.

Pertanto, a meno di specifiche disposizioni di segno contrario, il giudice, in caso di assoluzione, può e deve ordinare la confisca delle sole cose indicate ai numeri 1), 1-bis) e 2) del secondo comma dell'art. 240 cod. pen. e nei limiti previsti dai successivi commi terzo e quarto della stessa norma.

In conclusione: in caso di proscioglimento, il decreto di sequestro preventivo perde immediatamente efficacia, anche se la sentenza è soggetta a impugnazione; ciò nondimeno il giudice non deve restituire la cosa quando ne disponga contestualmente la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, cpv., cod. pen. o quando norme di parte speciale la impongano anche in assenza di condanna; 4.4.in caso di condanna, invece, gli effetti del sequestro permangono solo se il giudice dispone la confisca delle cose sequestrate; in tal caso permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946 - 01; Sez. 2, n. 27889 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aloe, Rv. 283634 - 01; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 - 01; Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01; Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01).5.Nel caso di specie, il Tribunale che ha assolto il marito della odierna ricorrente non ha contestualmente ordinato la confisca delle quote della società di proprietà di quest'ultima e, per quanto il PM abbia impugnato la sentenza, il decreto di sequestro ha comunque perso efficacia. 5.1.11 Tribunale del riesame ne ha preso atto, correttamente dichiarando l'inefficacia del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale n. 43109/2018 RGNR, salvo - nel dispositivo - dichiarare l'efficacia dello stesso decreto nell'ambito del procedimento n. 36328/2020 iscritto a carico della Santambrogio. 5.2.Costei se ne duole lamentando che, in tal modo, il Tribunale del riesame ha esteso l'efficacia del sequestro ad un procedimento diverso da quello nell'ambito del quale era stato disposto, così violando anche il principio della domanda cautelare. 5.3.La questione, così come posta, impone le seguenti osservazioni. 5.4.Se nel corso dell'unico procedimento penale viene adottata una misura cautelare reale cd. impeditiva (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che attinga beni di proprietà di persona iscritta nel registro delle notizie di reato solo dopo l'esecuzione della misura, il pubblico ministero non deve reiterare il provvedimento già eseguito (avverso il quale, peraltro, la persona avente diritto alla restituzione del bene poteva già proporre autonomo riesame), se quest'ultima viene iscritta per il medesimo fatto-reato ascritto ad altri e i beni attinti sono i medesimi.

In tal caso, trattandosi di misura cautelare reale, la sua efficacia è indipendente dal fatto che l'autore del reato sia già stato iscritto o meno nel registro delle notizie di reato; ciò che conta è il rapporto oggettivo di natura pertinenziale tra il bene sequestrato e il reato per il quale si procede, non essendo necessario che la disponibilità del bene sia ascrivibile all'autore del reato.

Un diverso ragionamento comporterebbe la necessità, per il pubblico ministero, di reiterare la richiesta di sequestro preventivo, che sia stato già applicato ed eseguito quando il procedimento era iscritto a carico di ignoti, ogni qual volta, e sol perché, successivamente venga individuato l'autore del reato e così all'infinito ogni volta che vengano scoperti altri concorrenti (nel senso che, ai fini dell'applicazione della misura del sequestro preventivo è necessario che sussistano elementi che rendano ipotizzabile il reato per cui si procede, non essendo, tuttavia, richiesto che gli stessi riguardino un soggetto individuato, potendo, infatti, il vincolo essere disposto anche nei confronti di ignoti, Sez. 3, n. 35312 del 08/06/2011, Pancotti, Rv. 250859 - 01; Sez. 2, n. 11098 del 03/12/2019, dep. 2020, n.m.; Sez. 2, n. 50752 del 06/11/2019, n.m.; Sez. 3, n. 5776 del 17/01/2014, n.m.).

L'individuazione postuma dell'autore del reato (o del concorrente nel reato) non determina il venir meno del sequestro il quale continua ad esplicare i suoi effetti reali sui medesimi beni. 5.5.Così se, per fare un esempio, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di persona ritenuta, come nel caso di specie, effettiva titolare di beni di proprietà altrui, viene disposto il sequestro preventivo di tali beni, non è necessario reiterare il sequestro dei medesimi beni sol perché, successivamente alla sua esecuzione, il proprietario venga a sua volta iscritto nel medesimo procedimento quale concorrente negli stessi reati per i quali era stato emesso il provvedimento cautelare. 5.6.Tale provvedimento conserva la sua efficacia anche in caso di trasmissione di atti ad altro ufficio disposta dal pubblico ministero durante le indagini preliminari ai sensi dell'art. 54, comma 1, cod. proc. pen., nemmeno se - si è sottolineato - ciò avvenga in conseguenza del provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione individua la competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato, trattandosi di provvedimenti che - spiega la giurisprudenza di legittimità - hanno natura organizzatoria e non spiegano alcun effetto sull'efficacia della misura cautelare, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del giudice che l'abbia disposta (Sez. 6, 2336 del 07/01/2015, Pretner, Rv. 262083 - 01; Sez. 5, n. 26586 del 09/04/2014, Trivelli, Rv. 260568 - 01; Sez. 4, n. 15127 del 06/03/2006, Barbato, Rv. 233962 - 01). 5.7.Se, invece, nei confronti della persona già attinta dal provvedimento cautelare reale venga successivamente avviato un nuovo ed autonomo procedimento penale, la perdita di efficacia del sequestro precedentemente adottato nel diverso procedimento determina, ai sensi dell'art. 323, comma 1, cod. proc. pen., il venir meno del vincolo se i beni da restituire non siano stati a loro volta sequestrati in base ad un nuovo ed autonomo provvedimento.

Il decreto di sequestro preventivo esplica la sua efficacia all'interno del procedimento nel quale è stato adottato, non in procedimenti diversi. 5.8.Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Santambrogio era stata iscritta nel registro degli indagati in relazione al medesimo capo di imputazione ascritto al marito e nell'ambito del medesimo procedimento rubricato al n. 43109/2018 (pag. 2, punto 2) successivamente alla esecuzione del sequestro. 5.9.Quel che però non è chiaro è se, come afferma il difensore (e ha ribadito nell'odierna discussione), l'iscrizione della ricorrente nel registro delle notizie di reato sia stata effettuata solo dopo l'esercizio dell'azione penale nei confronti del marito.

Il fatto che, come afferma il Tribunale del riesame a pag. 5 dell'ordinanza impugnata, il procedimento in corso a carico della Santambrogio «è scaturito dal medesimo procedimento in cui il provvedimento di sequestro è stato adottato», lascia aperto il dubbio, ben potendo il nuovo procedimento essere iscritto previa estrazione copia degli atti di quello precedente (art. 130, comma 1-bis, disp. att. c. p. p.). 5.10.Se l'iscrizione della persona sottoposta a indagini, titolare del bene già sequestrato, viene effettuata dopo la definizione del procedimento a carico del concorrente nel medesimo reato in relazione al quale il provvedimento è stato emesso, il sequestro preventivo a suo tempo adottato non può avere efficacia nei suoi confronti, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento ormai già definito, anche se il nuovo fascicolo è costituito, come detto, mediante l'estrazione di copia degli atti del procedimento 'a quo'. 5.11.Non trova applicazione, ai fini cautelari, il concetto di diversità definito dalla Corte di cassazione in tema di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.). 5.12.Lì (intercettazioni telefoniche) viene in rilievo una questione di osmosi probatoria tra procedimenti sostanzialmente non diversi; qui (sequestro preventivo) si tratta della "esportazione" di una misura cautelare reale al di fuori del procedimento nel quale è stata adottata.

E' evidente la diversità dei termini di paragone che osta a pericolosi accostamenti. 5.13.11 diverso procedimento impone una nuova domanda cautelare e un nuovo giudice che su di essa si pronunci. 5.14.Sicché, l'apertura di un nuovo ed autonomo procedimento penale a carico della persona destinataria del provvedimento cautelare adottato nell'ambito del precedente procedimento già definito dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale (ma anche con la richiesta di archiviazione) impone l'adozione di una nuova misura cautelare non potendo il titolo della precedente ablazione provvisoria estendere i propri effetti in un procedimento diverso.

Se, invece, la ricorrente era stata iscritta nel procedimento penale a carico del marito dopo l'adozione del sequestro dei suoi beni ma comunque prima che il PM esercitasse l'azione penale nei confronti di quest'ultimo, il decreto di sequestro mantiene la sua efficacia anche a seguito di successivo stralcio della posizione della donna e della trasmissione degli atti ad altro ufficio del PM.5.15.Trattandosi di accertamento di natura fattuale, sarà compito del giudice del rinvio procedervi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano che ha accolto l'appello cautelare da lei proposto avverso il provvedimento della Corte di appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle quote societarie della «[OSCURATO:SOCIETA].» di sua proprietà, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale n. 43109/2018 RGNR iscritto a carico del marito, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto amministratore di fatto della società, procedimento definito con sentenza di assoluzione del 21/01/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Con unico motivo deduce l'abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui, pur accogliendo l'appello, ha comunque fatto salva l'efficacia del decreto di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento n. 36328/2020 RGNR iscritto a suo carico. Osserva al riguardo: a) il decreto di sequestro preventivo era stato adottato nell'ambito del procedimento penale n. 42109/2018 RGNR iscritto a carico del marito, [OSCURATO:PERSONA], per reati (artt. 81, comma primo, 110, 452-quaterdecies, comma primo, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006) ai quali la stessa era del tutto estranea; b) oggetto del decreto era il 100% delle quote della società «[OSCURATO:SOCIETA].» coinvolta nell'organizzazione del traffico illecito di rifiuti rubricato al capo C; c) l'Accarino è stato assolto con sentenza del 21/01/2022 per non aver commesso il fatto ma il Tribunale aveva dimenticato di dichiarare l'inefficacia del sequestro; d) nel separato procedimento penale iscritto a carico della ricorrente non è stato adottato alcun provvedimento cautelare reale; e) il tribunale del riesame, dunque, pur avendo accolto l'appello cautelare della ricorrente, non poteva lasciare impregiudicata l'efficacia del decreto di sequestro nell'ambito del procedimento n. 36328/2020 RGNR iscritto a suo carico, poiché tale affermazione corrisponde, nei fatti, alla emissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo che non compete al tribunale del riesame; f) il tribunale non avrebbe potuto decidere "ultra petita" adottando una decisione abnorme che si risolve, per le sue conseguenze, in un provvedimento cautelare nemmeno richiesto dal PM. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato. 3.Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che: 3.1.il decreto di sequestro preventivo che il tribunale del riesame ha dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 323 cod. proc. pen., è quello adottato il 30/09/2020 nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico del marito dell'odierna ricorrente, successivamente assolto con sentenza del 21/01/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, sentenza gravata dal PM con atto di appello (di qui la decisione di rigetto che era stata assunta dalla Corte di appello ed era stata impugnata dalla Santambrogio); 3.2.1a ricorrente non era iscritta nel registro degli indagati all'epoca dell'adozione del provvedimento cautelare, lo sarebbe stata più tardi per il medesimo reato ascritto al marito e per il quale era stato emesso il provvedimento cautelare; 3.3.il sequestro, in particolare, era stato adottato al fine di impedire che la disponibilità delle quote societarie della «[OSCURATO:SOCIETA].» aggravasse le conseguenze del reato di organizzazione del traffico illecito di rifiuti o consentisse la consumazione di altri; 3.4.1a Santambrogio, come detto, era stata successivamente iscritta nel registro delle notizia di reato di cui all'art. 335 cod. proc. pen. nell'ambito del medesimo procedimento rubricato al n. 43109/2018 RGNR. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.11 decreto di sequestro preventivo è stato adottato per le finalità cautelari di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. ed ha riguardato beni di proprietà della ricorrente, iscritta nel registro degli indagati in epoca certamente successiva alla adozione del decreto stesso; 4.2.1'art. 323, cod. proc. pen., regola l'efficacia del sequestro preventivo in base all'esito del procedimento nel cui ambito è stato adottato: 4.3.in caso di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, il giudice deve ordinare la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto; la perentorietà del verbo "ordina", l'immediata esecutività del provvedimento di restituzione predicata dalla norma, anche in costanza di impugnazione della sentenza, non consentono di nutrire dubbi sul fatto che il giudice non abbia alcuna discrezionalità al riguardo: la sentenza di proscioglimento determina sempre e comunque la immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo; il fatto che la norma indichi come beneficiario del provvedimento di restituzione «chi ne abbia diritto», e dunque non solo l'imputato prosciolto, si spiega con la possibilità che il bene sequestrato nel corso delle indagini preliminari appartenga a persona diversa dall'imputato, evidentemente estranea ai fatti (ché altrimenti sarebbe stata imputata anch'essa). L'unico limite alla perdita di efficacia del sequestro è la confisca che il giudice, nonostante il proscioglimento, deve «disporre (...) a norma dell'art. 240 del codice penale» (oltre alla possibilità, prevista dal comma quarto dell'art. 323 cod. proc. pen., che il giudice disponga il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316, purché si tratti di «cose appartenenti all'imputato»). L'immediata esecutività del provvedimento di restituzione, impermeabile a possibili impugnazioni della sentenza di proscioglimento, osta all'interpretazione, pure adombrata da parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18053 del 01/04/2014, Nepi, Rv. 258913 - 01), della sufficienza della "confiscabilità astratta" del bene sequestrato. Il tenore letterale della norma è chiaro: il sequestro perde efficacia anche in caso di (e nonostante la) impugnazione della sentenza; affermare la "astratta confiscabilità" del bene equivale a frustrare tale previsione. E' necessario, dunque, che la confisca venga adottata contestualmente alla sentenza e che venga adottata a norma dell'art. 240 cod. pen. L'art. 240 non consente la confisca facoltativa di cui al primo comma in assenza di condanna, sicché, in caso di proscioglimento, non può mai essere ordinata la confisca delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto», le quali devono essere immediatamente restituite all'avente diritto. Pertanto, a meno di specifiche disposizioni di segno contrario, il giudice, in caso di assoluzione, può e deve ordinare la confisca delle sole cose indicate ai numeri 1), 1-bis) e 2) del secondo comma dell'art. 240 cod. pen. e nei limiti previsti dai successivi commi terzo e quarto della stessa norma. In conclusione: in caso di proscioglimento, il decreto di sequestro preventivo perde immediatamente efficacia, anche se la sentenza è soggetta a impugnazione; ciò nondimeno il giudice non deve restituire la cosa quando ne disponga contestualmente la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, cpv., cod. pen. o quando norme di parte speciale la impongano anche in assenza di condanna; 4.4.in caso di condanna, invece, gli effetti del sequestro permangono solo se il giudice dispone la confisca delle cose sequestrate; in tal caso permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 1, n. 3031 del 20/09/2022, dep. 2023, Giordano, Rv. 283946 - 01; Sez. 2, n. 27889 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aloe, Rv. 283634 - 01; Sez. 5, n. 37489 del 07/09/2021, Quattromani, Rv. 282026 - 01; Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476 - 01; Sez. 2, n. 31813 del 27/06/2018, Ragusa, Rv. 273240 - 01).5.Nel caso di specie, il Tribunale che ha assolto il marito della odierna ricorrente non ha contestualmente ordinato la confisca delle quote della società di proprietà di quest'ultima e, per quanto il PM abbia impugnato la sentenza, il decreto di sequestro ha comunque perso efficacia. 5.1.11 Tribunale del riesame ne ha preso atto, correttamente dichiarando l'inefficacia del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale n. 43109/2018 RGNR, salvo - nel dispositivo - dichiarare l'efficacia dello stesso decreto nell'ambito del procedimento n. 36328/2020 iscritto a carico della Santambrogio. 5.2.Costei se ne duole lamentando che, in tal modo, il Tribunale del riesame ha esteso l'efficacia del sequestro ad un procedimento diverso da quello nell'ambito del quale era stato disposto, così violando anche il principio della domanda cautelare. 5.3.La questione, così come posta, impone le seguenti osservazioni. 5.4.Se nel corso dell'unico procedimento penale viene adottata una misura cautelare reale cd. impeditiva (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) che attinga beni di proprietà di persona iscritta nel registro delle notizie di reato solo dopo l'esecuzione della misura, il pubblico ministero non deve reiterare il provvedimento già eseguito (avverso il quale, peraltro, la persona avente diritto alla restituzione del bene poteva già proporre autonomo riesame), se quest'ultima viene iscritta per il medesimo fatto-reato ascritto ad altri e i beni attinti sono i medesimi. In tal caso, trattandosi di misura cautelare reale, la sua efficacia è indipendente dal fatto che l'autore del reato sia già stato iscritto o meno nel registro delle notizie di reato; ciò che conta è il rapporto oggettivo di natura pertinenziale tra il bene sequestrato e il reato per il quale si procede, non essendo necessario che la disponibilità del bene sia ascrivibile all'autore del reato. Un diverso ragionamento comporterebbe la necessità, per il pubblico ministero, di reiterare la richiesta di sequestro preventivo, che sia stato già applicato ed eseguito quando il procedimento era iscritto a carico di ignoti, ogni qual volta, e sol perché, successivamente venga individuato l'autore del reato e così all'infinito ogni volta che vengano scoperti altri concorrenti (nel senso che, ai fini dell'applicazione della misura del sequestro preventivo è necessario che sussistano elementi che rendano ipotizzabile il reato per cui si procede, non essendo, tuttavia, richiesto che gli stessi riguardino un soggetto individuato, potendo, infatti, il vincolo essere disposto anche nei confronti di ignoti, Sez. 3, n. 35312 del 08/06/2011, Pancotti, Rv. 250859 - 01; Sez. 2, n. 11098 del 03/12/2019, dep. 2020, n.m.; Sez. 2, n. 50752 del 06/11/2019, n.m.; Sez. 3, n. 5776 del 17/01/2014, n.m.). L'individuazione postuma dell'autore del reato (o del concorrente nel reato) non determina il venir meno del sequestro il quale continua ad esplicare i suoi effetti reali sui medesimi beni. 5.5.Così se, per fare un esempio, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di persona ritenuta, come nel caso di specie, effettiva titolare di beni di proprietà altrui, viene disposto il sequestro preventivo di tali beni, non è necessario reiterare il sequestro dei medesimi beni sol perché, successivamente alla sua esecuzione, il proprietario venga a sua volta iscritto nel medesimo procedimento quale concorrente negli stessi reati per i quali era stato emesso il provvedimento cautelare. 5.6.Tale provvedimento conserva la sua efficacia anche in caso di trasmissione di atti ad altro ufficio disposta dal pubblico ministero durante le indagini preliminari ai sensi dell'art. 54, comma 1, cod. proc. pen., nemmeno se - si è sottolineato - ciò avvenga in conseguenza del provvedimento con cui il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione individua la competenza di una determinata procura a procedere per il reato ipotizzato, trattandosi di provvedimenti che - spiega la giurisprudenza di legittimità - hanno natura organizzatoria e non spiegano alcun effetto sull'efficacia della misura cautelare, sulla quale incidono unicamente i provvedimenti dichiarativi di incompetenza del giudice che l'abbia disposta (Sez. 6, 2336 del 07/01/2015, Pretner, Rv. 262083 - 01; Sez. 5, n. 26586 del 09/04/2014, Trivelli, Rv. 260568 - 01; Sez. 4, n. 15127 del 06/03/2006, Barbato, Rv. 233962 - 01). 5.7.Se, invece, nei confronti della persona già attinta dal provvedimento cautelare reale venga successivamente avviato un nuovo ed autonomo procedimento penale, la perdita di efficacia del sequestro precedentemente adottato nel diverso procedimento determina, ai sensi dell'art. 323, comma 1, cod. proc. pen., il venir meno del vincolo se i beni da restituire non siano stati a loro volta sequestrati in base ad un nuovo ed autonomo provvedimento. Il decreto di sequestro preventivo esplica la sua efficacia all'interno del procedimento nel quale è stato adottato, non in procedimenti diversi. 5.8.Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Santambrogio era stata iscritta nel registro degli indagati in relazione al medesimo capo di imputazione ascritto al marito e nell'ambito del medesimo procedimento rubricato al n. 43109/2018 (pag. 2, punto 2) successivamente alla esecuzione del sequestro. 5.9.Quel che però non è chiaro è se, come afferma il difensore (e ha ribadito nell'odierna discussione), l'iscrizione della ricorrente nel registro delle notizie di reato sia stata effettuata solo dopo l'esercizio dell'azione penale nei confronti del marito. Il fatto che, come afferma il Tribunale del riesame a pag. 5 dell'ordinanza impugnata, il procedimento in corso a carico della Santambrogio «è scaturito dal medesimo procedimento in cui il provvedimento di sequestro è stato adottato», lascia aperto il dubbio, ben potendo il nuovo procedimento essere iscritto previa estrazione copia degli atti di quello precedente (art. 130, comma 1-bis, disp. att. c. p. p.). 5.10.Se l'iscrizione della persona sottoposta a indagini, titolare del bene già sequestrato, viene effettuata dopo la definizione del procedimento a carico del concorrente nel medesimo reato in relazione al quale il provvedimento è stato emesso, il sequestro preventivo a suo tempo adottato non può avere efficacia nei suoi confronti, trattandosi di misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento ormai già definito, anche se il nuovo fascicolo è costituito, come detto, mediante l'estrazione di copia degli atti del procedimento 'a quo'. 5.11.Non trova applicazione, ai fini cautelari, il concetto di diversità definito dalla Corte di cassazione in tema di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale sono state disposte (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 - 01, secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.). 5.12.Lì (intercettazioni telefoniche) viene in rilievo una questione di osmosi probatoria tra procedimenti sostanzialmente non diversi; qui (sequestro preventivo) si tratta della "esportazione" di una misura cautelare reale al di fuori del procedimento nel quale è stata adottata. E' evidente la diversità dei termini di paragone che osta a pericolosi accostamenti. 5.13.11 diverso procedimento impone una nuova domanda cautelare e un nuovo giudice che su di essa si pronunci. 5.14.Sicché, l'apertura di un nuovo ed autonomo procedimento penale a carico della persona destinataria del provvedimento cautelare adottato nell'ambito del precedente procedimento già definito dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale (ma anche con la richiesta di archiviazione) impone l'adozione di una nuova misura cautelare non potendo il titolo della precedente ablazione provvisoria estendere i propri effetti in un procedimento diverso. Se, invece, la ricorrente era stata iscritta nel procedimento penale a carico del marito dopo l'adozione del sequestro dei suoi beni ma comunque prima che il PM esercitasse l'azione penale nei confronti di quest'ultimo, il decreto di sequestro mantiene la sua efficacia anche a seguito di successivo stralcio della posizione della donna e della trasmissione degli atti ad altro ufficio del PM.5.15.Trattandosi di accertamento di natura fattuale, sarà compito del giudice del rinvio procedervi.
Decreto Cassazione n. 29187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris