CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la circostanza attenuante speciale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., le circostanze attenuanti generiche e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta reiterativo poiché omette il confronto con la sufficiente e non illogica motivazione della Corte territoriale e con l'adeguato esame delle deduzioni difensive già proposte, dovendosi in particolare considerare che le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. sono già state riconosciute all'imputato, con giudizio di prevalenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M