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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 46006/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale C RISTINA MARZAGALLIha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; i l difensoredi [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell’8 maggio 2024, la Corte di appello di Roma definiva il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di rapina impropria, ritenendo congrua la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: la Corte costituzionale con sentenzan. 86 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio2024, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva che la pena fosse diminuita in misura non eccedente un terzo quando,per la natura la specie i mezzi le modalità o circostanze dell'azione e la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risultasse di “lieve entità”.La pronuncia era sopravvenuta alla sentenza che aveva accolto la proposta di concordato , sicché il ricorrente non aveva avuto la possibilità di trarne alcun beneficio,nonostante le modalità della condotta ed il danno arrecato avrebbero potuto consentire l’inquadramento della condotta come di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

1.1. La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l’esigenza dell’attenuante in questione –in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. –trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «“l’individualizzazione” della pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)».

I giudici della Consulta hanno anche affermato che«il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)».E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittaledi rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).

Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni “minime”,la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole;dunque, contraria alle indicazioni contenute nell’art. 27 della Costituzione .

1.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appello può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo grado sempre che, la sentenza impugnata non abbia escluso di fatto la “lieve entità” della condotta e,con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, funzionale (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta; (b) all’applicazione in concreto della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile “fino ad un terzo”),ove tali condizioni siano, in concreto, considerate sussistenti. 1.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 628 cod. pen. è intervenuta successivamente alla definizione del procedimento con il concordato ex art. 599-biscod. proc. pen. (la sentenza impugnata risale, infatti, all’8 maggio 2024).

Dunque, il ricorrente, in astratto, ed in presenza dei presupposti di cui sopra, aveva il diritto di invocare l’annullamento della sentenza di condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni per applicare la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale(la rilevazione delle condizioni che legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l’attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2,n. 19938 del 15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286432).

Tuttavia, in concreto, tale diritto è stato esercitato senza indicare quali fossero le circostanze e le modalità della condotta che avrebbero potuto, ove rivalutate, giustificare il riconoscimento del beneficio.

Invero larapina per la quale è stato condannato il Caldiero ha avuto ad oggetto un furgone “Iveco”,modello Daily, ed è stata agita attr a verso l’uso di modalità violente , dato che stata ingaggiata dal Caldiero una colluttazione con il proprietario del mezzo trafugato econ il suo accompagnare.

Tale condotta è ictu oculinon lieve, sicché il ricorrente, con l’impugnazione, avrebbe dovuto indicare le specifiche ragionia sostegno del suo possibile inquadramento come azione delittuosa di “lieve entità”.

Sul punto, tuttavia, il ricorso non offre argomenti specifici, atteso che si l i m ita ad indicare le modalità della condotta descrittanel capo di imputazione, qualificandole come “di lieve entità” e, pertanto,non supera la soglia di ammissibilità.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale C RISTINA MARZAGALLIha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; i l difensoredi [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell’8 maggio 2024, la Corte di appello di Roma definiva il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di rapina impropria, ritenendo congrua la pena concordata dalle parti ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la Corte costituzionale con sentenzan. 86 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio2024, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevedeva che la pena fosse diminuita in misura non eccedente un terzo quando,per la natura la specie i mezzi le modalità o circostanze dell'azione e la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risultasse di “lieve entità”.La pronuncia era sopravvenuta alla sentenza che aveva accolto la proposta di concordato , sicché il ricorrente non aveva avuto la possibilità di trarne alcun beneficio,nonostante le modalità della condotta ed il danno arrecato avrebbero potuto consentire l’inquadramento della condotta come di lieve entità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l’esigenza dell’attenuante in questione –in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. –trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «“l’individualizzazione” della pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)». I giudici della Consulta hanno anche affermato che«il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990)».E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittaledi rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost.» (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.). Si tratta di un intervento funzionale a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni “minime”,la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole;dunque, contraria alle indicazioni contenute nell’art. 27 della Costituzione . 1.2. Tale pronuncia, se sopravvenuta alla sentenza di condanna in grado di appello può legittimare la richiesta di annullamento della condanna inflitta in secondo grado sempre che, la sentenza impugnata non abbia escluso di fatto la “lieve entità” della condotta e,con il ricorso, si indichino specifici argomenti a sostegno di un rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove, funzionale (a) alla verifica della sussistenza delle condizioni per riconoscere la lieve entità della condotta; (b) all’applicazione in concreto della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile “fino ad un terzo”),ove tali condizioni siano, in concreto, considerate sussistenti. 1.3.Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 628 cod. pen. è intervenuta successivamente alla definizione del procedimento con il concordato ex art. 599-biscod. proc. pen. (la sentenza impugnata risale, infatti, all’8 maggio 2024). Dunque, il ricorrente, in astratto, ed in presenza dei presupposti di cui sopra, aveva il diritto di invocare l’annullamento della sentenza di condanna per ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni per applicare la diminuente introdotta dalla Corte costituzionale(la rilevazione delle condizioni che legittimano la necessità di valutare, nel merito, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l’attenuante è possibile anche ex officio: Sez. 2,n. 19938 del 15/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286432). Tuttavia, in concreto, tale diritto è stato esercitato senza indicare quali fossero le circostanze e le modalità della condotta che avrebbero potuto, ove rivalutate, giustificare il riconoscimento del beneficio. Invero larapina per la quale è stato condannato il Caldiero ha avuto ad oggetto un furgone “Iveco”,modello Daily, ed è stata agita attr a verso l’uso di modalità violente , dato che stata ingaggiata dal Caldiero una colluttazione con il proprietario del mezzo trafugato econ il suo accompagnare. Tale condotta è ictu oculinon lieve, sicché il ricorrente, con l’impugnazione, avrebbe dovuto indicare le specifiche ragionia sostegno del suo possibile inquadramento come azione delittuosa di “lieve entità”. Sul punto, tuttavia, il ricorso non offre argomenti specifici, atteso che si l i m ita ad indicare le modalità della condotta descrittanel capo di imputazione, qualificandole come “di lieve entità” e, pertanto,non supera la soglia di ammissibilità.2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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