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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02329/2026

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 3) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 4) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 5) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 6) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 7) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 8) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, accogliendo il concordato sulla pena intervenuto tra le parti, eccetto per [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa il 12 giugno 2024 nei confronti dei ricorrenti, per il delitto di associazione a delinquere dedita al narcotraffico (capo 1) e diversi reati fine in materia di stupefacenti riducendo l'originaria pena in anni 6 e mesi 8 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 4 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 8 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 6 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 2 di reclusione per Pernnarkaj; anni 4 e mesi 8 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 4 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e anni 5 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza nel resto.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori.

3. Ricorso comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1) in ordine alla corretta qualificazione giuridica dell'art. 74 DPR n. 309 del 1990 mancando nella specie i requisiti minimi necessari per configurare l'associazione attesa la sua natura rudimentale e l'assenza dei tre elementi essenziali (numero minimo di tre componenti, organizzazione, contributo alla stabilità dell'unione illecita e l'apporto individuale apprezzabile).

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminosa, atteso il suo ruolo marginale di semplice acquirente di stupefacente, l'assenza di prova della consapevolezza partecipativa ad un contesto associativo, la mancanza di mezzi e di comunanza di interessi con gli altri coimputati, tali da meritare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Inoltre, con riferimento al capo 37, sulla base del quale si è fondata la condotta partecipativa, le intercettazioni sono state travisate.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1) in ordine alla corretta qualificazione giuridica dell'art. 74 DPR n. 309 del 1990 mancandone gli elementi costitutivi.

6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione con riferimento al capo 1) in ordine alla condotta partecipativa all'associazione che la sentenza impugnata ha fondato su indicatori erroneamente individuati, ed evidenziati a pagina 57, rimasti privi di riscontri, anche perché al momento delle attività di indagine il ricorrente era detenuto, il suo arresto non aveva inciso sull'equilibrio dell'associazione, gli spacciatori operavano a rotazione e quindi venivano confusi dagli acquirenti, ed è stata erroneamente valorizzata la sua parentela con altro coimputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili eccetto quello di [OSCURATO:PERSONA] da ritenersi infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Tutti i ricorrenti, escluso [OSCURATO:PERSONA], hanno definito il procedimento dinnanzi alla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.

3. La sentenza impugnata, con argomentazioni puntuali rimaste sostanzialmente non contestate (pagg. 43-45), ha dato conto degli esiti probatori — intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontrate dai servizi di osservazione, dalle video riprese e dai sequestri di stupefacenti oltre che dagli arresti in flagranza e dalle dichiarazioni degli acquirenti - che hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistente sia l'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti di cui a capo 1), operativa nelle province di Milano, Varese e [OSCURATO:PERSONA], con predisposizione di mezzi (autovetture, basi logistiche, laboratori), stabili canali di approvvigionamento e risorse economiche, capace di contare su numerosi associati ciascuno con un proprio ruolo (pagg. 64 e ss. della sentenza di primo grado richiamata a pag. 44 della sentenza impugnata); sia i numerosi reati-fine.

4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che censurano la sussistenza delle fattispecie di reato contestate, oggetto del concordato, sia in relazione all'associazione criminale che al ruolo da ciascuno ricoperto, sono inammissibili in quanto, innanzitutto, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) come richiesto da [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481).

5. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è inammissibile perché il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quelli relativi alla quantificazione della pena che lui stesso ha concordato, peraltro prevedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti (pag. 50), il chè ha implicato la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni doglianza (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Bruno, Rv. 288577).

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La sentenza impugnata, dopo avere dato conto dell'intero materiale probatorio dimostrativo dell'esistenza dell'associazione criminale dedita al narcotraffico, con argomenti completi, coerenti rispetto alle risultanze investigative e non illogici (pagg. 55-60), ha operato una valutazione complessiva dei significativi elementi dimostrativi della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura criminale: l'arresto in flagranza di reato con un rilevante quantitativo di droga e denaro oltre che con utenze telefoniche intestate a soggetti stranieri; la disponibilità dell'utenza (c.d. numero unico) chiamato dagli acquirenti per rifornirsi di stupefacente; le dichiarazioni, ritenute attendibili, dei numerosi clienti (tutte riportate alle pagg. 55-57) circa le stabili modalità dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente e da altri coimputati, con relativi riconoscimenti fotografici; l'annotazione di polizia giudiziaria del 5 settembre 2020 - da cui era risultato che dopo l'arresto del ricorrente gli altri associati avevano contattato i suoi clienti presentandosi come "gli amici di [OSCURATO:PERSONA]" e fornendo il numero di altra utenza da chiamare -, tanto da dimostrare una condivisione di scopi e di mezzi inquadrabile in un preciso sistema associativo; i collegamenti del ricorrente con altri appartenenti all'associazione.

La sentenza ha anche dato conto come le attività investigative fossero tutte successive all'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte dei sopra menzionati dati oggettivi, convergenti in ordine alla responsabilità penale del ricorrente per il delitto contestato, devono ritenersi infondati gli argomenti contenuti dal ricorso.

Infatti, la mancata incidenza dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] sull'equilibrio dell'associazione si spiega con la sua posizione di mero partecipe, mentre la rotazione tra gli spacciatori non ha inciso sull'avvenuto riconoscimento del ricorrente da parte dei numerosi acquirenti di stupefacenti che compravano (anche) da lui da tempo (pagg. 58 e 59), non risultando che la motivazione abbia valorizzato, ai fini della sussistenza della responsabilità penale, la parentela con altro coimputato.

In conclusione, gli elementi difensivi risultano inidonei ad incidere sulla solida struttura probatoria per come non illogicamente valutata dalla sentenza impugnata.

5. Alla stregua di tali argomenti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 3) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 4) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 5) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 6) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 7) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania 8) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, accogliendo il concordato sulla pena intervenuto tra le parti, eccetto per [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa il 12 giugno 2024 nei confronti dei ricorrenti, per il delitto di associazione a delinquere dedita al narcotraffico (capo 1) e diversi reati fine in materia di stupefacenti riducendo l'originaria pena in anni 6 e mesi 8 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 4 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 8 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 6 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 2 di reclusione per Pernnarkaj; anni 4 e mesi 8 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5 e mesi 4 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e anni 5 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza nel resto. 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai loro rispettivi difensori. 3. Ricorso comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1) in ordine alla corretta qualificazione giuridica dell'art. 74 DPR n. 309 del 1990 mancando nella specie i requisiti minimi necessari per configurare l'associazione attesa la sua natura rudimentale e l'assenza dei tre elementi essenziali (numero minimo di tre componenti, organizzazione, contributo alla stabilità dell'unione illecita e l'apporto individuale apprezzabile). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminosa, atteso il suo ruolo marginale di semplice acquirente di stupefacente, l'assenza di prova della consapevolezza partecipativa ad un contesto associativo, la mancanza di mezzi e di comunanza di interessi con gli altri coimputati, tali da meritare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Inoltre, con riferimento al capo 37, sulla base del quale si è fondata la condotta partecipativa, le intercettazioni sono state travisate. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1) in ordine alla corretta qualificazione giuridica dell'art. 74 DPR n. 309 del 1990 mancandone gli elementi costitutivi. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione con riferimento al capo 1) in ordine alla condotta partecipativa all'associazione che la sentenza impugnata ha fondato su indicatori erroneamente individuati, ed evidenziati a pagina 57, rimasti privi di riscontri, anche perché al momento delle attività di indagine il ricorrente era detenuto, il suo arresto non aveva inciso sull'equilibrio dell'associazione, gli spacciatori operavano a rotazione e quindi venivano confusi dagli acquirenti, ed è stata erroneamente valorizzata la sua parentela con altro coimputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili eccetto quello di [OSCURATO:PERSONA] da ritenersi infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Tutti i ricorrenti, escluso [OSCURATO:PERSONA], hanno definito il procedimento dinnanzi alla Corte d'appello di Milano ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. 3. La sentenza impugnata, con argomentazioni puntuali rimaste sostanzialmente non contestate (pagg. 43-45), ha dato conto degli esiti probatori — intercettazioni telefoniche e ambientali, riscontrate dai servizi di osservazione, dalle video riprese e dai sequestri di stupefacenti oltre che dagli arresti in flagranza e dalle dichiarazioni degli acquirenti - che hanno condotto il Tribunale a ritenere sussistente sia l'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti di cui a capo 1), operativa nelle province di Milano, Varese e [OSCURATO:PERSONA], con predisposizione di mezzi (autovetture, basi logistiche, laboratori), stabili canali di approvvigionamento e risorse economiche, capace di contare su numerosi associati ciascuno con un proprio ruolo (pagg. 64 e ss. della sentenza di primo grado richiamata a pag. 44 della sentenza impugnata); sia i numerosi reati-fine. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che censurano la sussistenza delle fattispecie di reato contestate, oggetto del concordato, sia in relazione all'associazione criminale che al ruolo da ciascuno ricoperto, sono inammissibili in quanto, innanzitutto, il giudice di secondo grado nell'accogliere la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522) come richiesto da [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale che impedisce la riproposizione della censura nel successivo grado di giudizio (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). 5. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è inammissibile perché il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quelli relativi alla quantificazione della pena che lui stesso ha concordato, peraltro prevedendo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti (pag. 50), il chè ha implicato la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni doglianza (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025 Bruno, Rv. 288577). 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La sentenza impugnata, dopo avere dato conto dell'intero materiale probatorio dimostrativo dell'esistenza dell'associazione criminale dedita al narcotraffico, con argomenti completi, coerenti rispetto alle risultanze investigative e non illogici (pagg. 55-60), ha operato una valutazione complessiva dei significativi elementi dimostrativi della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] alla struttura criminale: l'arresto in flagranza di reato con un rilevante quantitativo di droga e denaro oltre che con utenze telefoniche intestate a soggetti stranieri; la disponibilità dell'utenza (c.d. numero unico) chiamato dagli acquirenti per rifornirsi di stupefacente; le dichiarazioni, ritenute attendibili, dei numerosi clienti (tutte riportate alle pagg. 55-57) circa le stabili modalità dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente e da altri coimputati, con relativi riconoscimenti fotografici; l'annotazione di polizia giudiziaria del 5 settembre 2020 - da cui era risultato che dopo l'arresto del ricorrente gli altri associati avevano contattato i suoi clienti presentandosi come "gli amici di [OSCURATO:PERSONA]" e fornendo il numero di altra utenza da chiamare -, tanto da dimostrare una condivisione di scopi e di mezzi inquadrabile in un preciso sistema associativo; i collegamenti del ricorrente con altri appartenenti all'associazione. La sentenza ha anche dato conto come le attività investigative fossero tutte successive all'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte dei sopra menzionati dati oggettivi, convergenti in ordine alla responsabilità penale del ricorrente per il delitto contestato, devono ritenersi infondati gli argomenti contenuti dal ricorso. Infatti, la mancata incidenza dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] sull'equilibrio dell'associazione si spiega con la sua posizione di mero partecipe, mentre la rotazione tra gli spacciatori non ha inciso sull'avvenuto riconoscimento del ricorrente da parte dei numerosi acquirenti di stupefacenti che compravano (anche) da lui da tempo (pagg. 58 e 59), non risultando che la motivazione abbia valorizzato, ai fini della sussistenza della responsabilità penale, la parentela con altro coimputato. In conclusione, gli elementi difensivi risultano inidonei ad incidere sulla solida struttura probatoria per come non illogicamente valutata dalla sentenza impugnata. 5. Alla stregua di tali argomenti, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna al pagamento delle spese processua