CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 40180/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocata d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], indagato non ricorrente, si rimette alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 23 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Novara ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, avverso l'ordinanza del 7 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara di rigetto dell'istanza da lui proposta di revoca del decreto di sequestro preventivo del 13 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara emesso per il reato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed eseguito anche sul veicolo di proprietà dell'appellante, in quanto suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 259, comma 2, cl.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, comma 2, e 322-bis cod. proc. pen. in relazicne all'eccezione di nullità del decreto genetico sollevata nell'appello cautelare. Dopo aver riassunto l'iter del procedimento, si eccepisce l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata sul primo motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo, già dichiarata dal Tribunale del riesame di Novara con l'ordinanza del 21 febbraio 2022, per l'assenza di motivazione sul periculum in mora. La nullità del decreto genetico, già dichiarata dal Tribunale del riesame di Novara, avrebbe dovuto determinare la revoca del sequestro preventivo anche nei confronti del ricorrente, terzo interessato; la mancata proposizione tempestiva dell'istanza di riesame non comporterebbe alcuna decadenza. Il ricorrente sarebbe stato legittimato a sollevare la questione relativa alla mancanza della motivazione del decreto genetico di sequestro preventivo anche con l'appello cautelare. Il Tribunale del riesame non avrebbe risposto a tale motivo di appello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 321, comma 2, e 322-bis cod. proc. pen. in relazione all'eccezione di nullità dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Novara del 7 aprile 2022 per l'illegittima integrazione della motivazione del decreto genetico di sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame non avrebbe specificamente risposto al secondo motivo dell'appello con cui si sarebbe impugnata l'ordinanza del 7 aprile 2022, di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo, nella parte in cui aveva integrato la motivazione del decreto genetico, introducendo per la prima volta le argomentazioni concernenti il periculum in mora. L'integrazione della motivazione sarebbe illegittima, in quanto effettuata al di fuori dei limiti consentiti dalla legge e dalla medesima autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento genetico viziato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 310 e 322- bis cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame, in sede di appello, proceduto all'integrazione della motivazione del decreto genetico di sequestro preventivo; il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto, in sede di appello cautelare, di avere poteri integrativi della motivazione più ampi rispetto al giudice del riesame, potendo, ex art. 322-bis cod. proc. pen., integrare la motivazione insufficiente o mancante del decreto genetico. Il Tribunale del riesame, di conseguenza, avrebbe introdotto la motivazione sul periculum in mora, reiterando, però, la motivazione dell'ordinanza impugnata; tale motivazione non potrebbe sanare il vizio del decreto genetico di sequestro preventivo del 13 gennaio 2021, non oggetto di impugnazione. La potestà integrativa della motivazione in sede di appello da parte del giudice dell'impugnazione, seppur esercitabile entro certi limiti, si riferirebbe ai soli vizi della motivazione del provvedimento impugnato, non ad un provvedimento non oggetto di impugnazione. L'integrazione della motivazione del provvedimento genetico di sequestro preventivo integrerebbe un error in procedendo idoneo a determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata per esercizio di un potere al di fuori dei limiti consentiti dalla legge. Il Tribunale del riesame, reputando sussistente il periculum in mora perché la libera disponibilità degli automezzi in capo ai legittimi proprietari ed il loro conseguente uso determinerebbe un pericolo di dispersione della res, reitererebbe le stesse argomentazioni dell'ordinanza impugnata con l'appello. Tale motivazione non potrebbe qualificarsi integrativa perché ripetitiva di quella del provvedimento impugnato; né la motivazione dell'ordinanza di rigetto avrebbe potuto essere integrata, essendo la motivazione presente, benché illegittima. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 322-bis cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del periculum in mora. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata anche rispetto alle modalità con cui è stata argomentata la sussistenza del periculum in mora perché non coerente con la natura anticipatoria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e con la natura del bene oggetto di sequestro preventivo, i veicoli. Il periculum non potrebbe coincidere con il rischio di dispersione della res - poiché la confisca obbligatoria sanziona il traffico di rifiuti - ma avrebbe dovuto essere parametrato al rischio che gli autoveicoli fossero impiegati da parte dei terzi estranei al reato in ulteriori attività illecite. La motivazione sul rigetto dell'appello sarebbe priva di pregio, perché se il periculum fosse insito nell'attitudine alla circolazione su strada dei veicoli a motore, di questi beni sarebbe sempre possibile ordinare il sequestro. La motivazione sull'insussistenza della buona fede sarebbe, poi, generica e prive di qualsiasi contenuto riferibile al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto di sequestro preventivo genetico per la mancanza della motivazione su tale eccezione, dedotta con il primo motivo dell'appello cautelare, è infondato. 1.1. Dagli atti risulta che, in altra procedura, il Tribunale del riesame di Novara, con l'ordinanza del 21 febbraio 2022, ha dichiarato la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza della motivazione sul periculum in mora. 1.2. Come correttamente sostenuto nel terzo motivo, la risposta del Tribunale del riesame all'eccezione è errata in diritto allorché ha ritenuto, in sede di appello, di poter integrare la motivazione del decreto genetico: in sede di appello, il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato, che non è quello genetico bensì quello emesso a seguito dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. 1.3. L'errore di diritto può essere corretto dalla Corte di cassazione perché l'eccezione di nullità del decreto genetico di sequestro preventivo non avrebbe potuto essere accolta, per l'infondatezza delle tesi difensive. 1.4. L'eccezione di nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo genetico è proponibile esclusivamente con il riesame, non con il procedimento di revoca e con l'appello cautelare reale. 1.4.1. Il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione o dell'autonoma valutazione sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio (cfr. in tal senso, in tema di misure cautelari personali, Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 01, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi). Cfr. in tema di misure cautelari personali, Sez. 1, n. 2271 del 05/04/1996, Morra, Rv. 204823, per cui la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte. Secondo un altro orientamento, espresso sempre in tema di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, deiD. 2019, Urso, Rv. 276482), la nullità per la mancanza di motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. ha natura relativa. 1.4.2. Per entrambi gli orientamenti tale nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ma deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame, restando, altrimenti, preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. Quanto alla deducibilità, la nullità non concerne un atto del procedimento «principale», bensì un atto del procedimento incidentale cautelare reale. Pertanto, il regime giuridico applicabile non è quello previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., norma costruita per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio, ma quello dell'art. 182 cod. proc. pen. La parte che riceve l'atto viziato per la mancanza di motivazione assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto. Poiché la nullità per la mancanza di motivazione non può essere rilevata prima della emissione del decreto genetico, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale il provvedimento genetico sia impugnato. Ex art. 182, comma 3, cod. proc. pen., iil termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio. 1.4.3. Occorre, ora, verificare se la nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita oltre che con il riesame, anche con l'istanza di revoca del sequestro preventivo. Con la sentenza, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo ed hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'irnpugnazione. Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. Secondo le Sezioni Unite «L'unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99 dIsp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali.., l'unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare il controllo d'ufficio del tribunale preposto - che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi - o alla sollecitazione del controllo formale sull'ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposi:i giustificativi del provvedimento». 1.4.4. La verifica dei requisiti formali del decreto genetico ; come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere effettuata esclusivamente in sede di riesame. La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto ma l'eccezione di nullità non sia stata tempestivamente proposta e, quindi, non è più né proponibile né rilevabile d'ufficio. In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 2. Il terzo motivo è infondato. 2.1. Con il terzo motivo di appello si contestò la motivazione dell'ordinanza impugnata di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo sulla sussistenza del periculum in mora. Il Tribunale del riesame, premesso che il veicolo in sequestro è suscettibile di confisca obbligatoria (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata), ha motivato esplicitamente sulla sussistenza del pericolo di dispersione della res ed ha correttamente applicato i principi di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 — 01, sull'obbligo di motivazione ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. La sentenza Ellade ha affermato il seguente principio: «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)». Secondo la sentenza Ellade, la motivazione deve avere ad oggetto il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa, suscettibile di confisca, venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, sicché l'apprensione si rende necessaria perché, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. La ratio della misura cautelare è quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. 2.3. Le questioni dedotte riguardano il contenuto della motivazione: si propone in sostanza il vizio della motivazione„ al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen. 2.4. È, invece, inammissibile il ricorso laddove contesta la motivazione sulla insussistenza della buona fede trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. p