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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27933/2022

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ente Rep. j1,-3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6649 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51P09 F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50A06 F839G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, lega- le rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H69 F839Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8219/2020, pubblicata in data 2 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione (ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c.) avverso l'atto di precetto di pagamento noti- ficatogli dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Colli in data 24 gennaio 2019, per la somma di € 163.648,90, sulla base di una sen- tenza di condanna emessa, a carico del Capasso e dell'azienda Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 intimante, in solido, in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] ed alla quale essa azienda aveva dato integrale esecuzione.

L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Napoli, che ha dichiarato insussistente il diritto dell'azienda in- timante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Capasso, limitatamente alla somma di C 81.575,55, rigettando ogni altro motivo di opposizione.

Ricorre il Capasso, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] dei Colli.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p..c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione degli articoli 479 e 480 del codice di procedura civile con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. ».

Il ricorrente contesta esclusivamente il capo della decisione impugnata avente ad oggetto il rigetto del proprio motivo di opposizione (da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), con il quale aveva so- stenuto che l'esecuzione era stata minacciata in mancanza della prescritta notificazione del titolo spedito in forma esecu- tiva in favore dell'intimante, notificazione non avvenuta né an- teriormente né contestualmente a quella dell'atto di precetto.

Il tribunale ha rigettato tale motivo di opposizione, sull'assunto per cui il debitore non potrebbe «limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pre- giudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato», pregiudizio nella spec:ie non allegato dall'opponente.

Il ricorso è manifestamente fondato.

2. La decisione impugnata non è conforme all'indirizzo di que- sta Corte (cui il Collegio intende dare continuità) secondo il quale «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimen- to del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignora- mento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di ineffi- cacia dei relativi atti esecutivi o pre -esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di al- cun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32838 del 09/11/2021, Rv. 662963 - 01, nella cui motivazione si osserva che «in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare - anche solo in astratto - uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore ri- spetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe im- possibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione stes- sa» e che «se si volesse seguire fino in fondo una siffatta im- Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 postazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notifi- care il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualun- que mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione»; in precedenza, cfr. anche,, nel medesimo sen- so, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 - 01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi», richiamandosi a sostegno gli ulteriori precedenti di cui a Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01, ed escludendosi la possibilità di valutare in proposito l'eventuale sussistenza dell'allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio in quanto «la nulli- tà dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudi- zio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano»; per l'affermazione dell'analogo principio di irrile- vanza dell'allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio, in presenza della violazione di precise prescrizioni formali di ca- rattere processuale, sia pure in diversa fattispecie, ancor più di recente, cfr.: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021, Rv. 663244 - 01).

Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 La decisione impugnata va dunque cassata affinché in sede di rinvio la fattispecie possa essere rivalutata alla luce dei princi- pi di diritto sopra indicati.

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. j1,-3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6649 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51P09 F839I) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50A06 F839G) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, lega- le rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H69 F839Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8219/2020, pubblicata in data 2 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione (ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c.) avverso l'atto di precetto di pagamento noti- ficatogli dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Colli in data 24 gennaio 2019, per la somma di € 163.648,90, sulla base di una sen- tenza di condanna emessa, a carico del Capasso e dell'azienda Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 5 intimante, in solido, in favore di tale [OSCURATO:PERSONA] ed alla quale essa azienda aveva dato integrale esecuzione. L'opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Napoli, che ha dichiarato insussistente il diritto dell'azienda in- timante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Capasso, limitatamente alla somma di C 81.575,55, rigettando ogni altro motivo di opposizione. Ricorre il Capasso, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] dei Colli. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p..c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Violazione e fal- sa applicazione degli articoli 479 e 480 del codice di procedura civile con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. ». Il ricorrente contesta esclusivamente il capo della decisione impugnata avente ad oggetto il rigetto del proprio motivo di opposizione (da qualificare in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), con il quale aveva so- stenuto che l'esecuzione era stata minacciata in mancanza della prescritta notificazione del titolo spedito in forma esecu- tiva in favore dell'intimante, notificazione non avvenuta né an- teriormente né contestualmente a quella dell'atto di precetto. Il tribunale ha rigettato tale motivo di opposizione, sull'assunto per cui il debitore non potrebbe «limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pre- giudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato», pregiudizio nella spec:ie non allegato dall'opponente. Il ricorso è manifestamente fondato. 2. La decisione impugnata non è conforme all'indirizzo di que- sta Corte (cui il Collegio intende dare continuità) secondo il quale «tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimen- to del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignora- mento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli art. 474 e ss. c.p.c. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di ineffi- cacia dei relativi atti esecutivi o pre -esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di al- cun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32838 del 09/11/2021, Rv. 662963 - 01, nella cui motivazione si osserva che «in realtà non sarebbe di fatto neanche possibile immaginare ed individuare - anche solo in astratto - uno specifico pregiudizio per il debitore, ulteriore ri- spetto a quello consistente nella stessa mancata notificazione dello stesso titolo in forma esecutiva e, quindi, sarebbe im- possibile pretendere che un siffatto ipotetico pregiudizio venga allegato in sede di opposizione agli atti esecutivi, a pena di inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione stes- sa» e che «se si volesse seguire fino in fondo una siffatta im- Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 postazione, dovrebbe probabilmente giungersi ad ammettere che il creditore intimante precetto, che abbia omesso di notifi- care il titolo in forma esecutiva, possa dimostrare con qualun- que mezzo che il debitore era a conoscenza dell'esistenza di quel titolo, il che sarebbe palesemente in contrasto con la chiarissima sistematica del codice di rito in materia esecutiva e finirebbe anzi per portare ad una sostanziale abrogazione delle disposizioni che regolano gli stessi atti preliminari all'esecuzione»; in precedenza, cfr. anche,, nel medesimo sen- so, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1096 del 21/01/2021 Rv. 660276 - 01, nella quale si afferma espressamente il principio di diritto per cui «il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi», richiamandosi a sostegno gli ulteriori precedenti di cui a Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01, ed escludendosi la possibilità di valutare in proposito l'eventuale sussistenza dell'allegazione di qualunque ulteriore specifico pregiudizio in quanto «la nulli- tà dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudi- zio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano»; per l'affermazione dell'analogo principio di irrile- vanza dell'allegazione di un ulteriore specifico pregiudizio, in presenza della violazione di precise prescrizioni formali di ca- rattere processuale, sia pure in diversa fattispecie, ancor più di recente, cfr.: Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021, Rv. 663244 - 01). Ric. n. 6649/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 La decisione impugnata va dunque cassata affinché in sede di rinvio la fattispecie possa essere rivalutata alla luce dei princi- pi di diritto sopra indicati. 2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così
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