CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1994
Cassazione n. 38503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/08/1994 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto per l'esclusione dell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 309/90 è generico rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); Rilevato che nel caso di specie il dato ponderale (238 dosi singole di hashsih) è stato motivatamente ritenuto elemento assorbente per l'esclusione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero ritenere tale fatto compatibile con l'ipotesi della lieve entità, che il ricorrente neppure ha specificato; Ritenuto che la memoria difensiva depositata in data 21 luglio 2022 appare riproduttiva delle medesime censure già dedotte nei motivi di ricorso di cui va ribadita l'inammissibilità; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] esten