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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2023

Cassazione n. 13166/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19798/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso DECRETO di TRIBUNALE SASSARI n. 40/2014 depositata i l 01/07/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 15 settembre 2016, con cui il Tribunale di Sassari ha accolto in parte l’opposizione allo stato passivo spiegata dall’odierna ricorrente, ammessa per € 435.685,35 a fronte dell’insinuazione per € 1.236.350,68, in chirografo, ammettendo la stessa società per l’ulteriore importo di € 6.119,93.

2. ― Il Tribunale ha per quanto interessa così motivato: «L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.

Il contratto di "finanziamento" stipulato tra le parti in data 16.4.2008 in considerazione dell'oggetto, del contenuto e delle specifiche pattuizioni intercorse, non può che qualificarsi quale mutuo assistito da garanzie personali e reali e non quale mero contratto di finanziamento.

L'importo finanziato (euro 1.500.000,00), la durata del contratto (15 anni) l'ammortamento alla francese a rata costante, le molteplici garanzie anche reali associate al rapporto, la variabilità del tasso applicato inducono a ritenere assolutamente preferibile la tesi interpretativa fatta propria dal Giudice delegato nel decreto 16.12.2015.

Come correttamente rilevato dalla parte opposta, la Banca d'Italia già con le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio del 2002 ha precisato che rientravano nella categoria dei mutui i finanziamenti che siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali, non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale e prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

Tutte caratteristiche ribadite nelle Istruzioni degli anni successivi fino al 2009 dove è previsto che siano da considerare mutui i finanziamenti di durata superiore a cinque anni, con garanzia ipotecaria e rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

Con tutta evidenza quindi, nel caso di specie il finanziamento concesso nel 2008 a [OSCURATO:PERSONA] rientra in tale categoria.

La somma mutuata è pari ad euro 1.500.000,00.

La durata del contratto è di 15 anni e quindi, notevolmente superiore ai 5 anni di cui alle Istruzioni.

L'obbligazione di restituzione è assistita da diverse garanzie personali e reali.

Due contestuali fideiussioni personali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prestate specificatamente "per il buon fine del debito maturato" da [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 2.782.260,00 (vedi doc. 9).

Una cessione di credito (sempre datata 16.4.2008) [OSCURATO:PERSONA] con funzione di garanzia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] di tutti i crediti in maturazione vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ASL di Sassari n. 1 tramite rimessa su apposito conto corrente (doc. 10).

Ed infine, sempre "a garanzia del puntuale pagamento di quanto specificato nel contratto di finanziamento", con atto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (lo stesso giorno del contratto) viene costituita una ipoteca volontaria in favore della [OSCURATO:SOCIETA].

In tale atto si legge "[OSCURATO:PERSONA] costituisce a favore della [OSCURATO:SOCIETA] ipoteca di primo grado per l'Importo di euro 456.000,00" sugli immobili ivi indicati, i quali quindi, vengono ipotecati con ogni diritto accessorio, pertinenza e frutto, presente e futuro" (doc. 11). [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno ha poi costituito suoi procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori [OSCURATO:SOCIETA], per la effettiva costituzione di tale ipoteca e la relativa iscrizione presso la competente Conservatoria, con mandato rilasciato "in nome e per conto di esso mandante ed a semplice richiesta".

Con tutta evidenza quindi, il fatto che la ipoteca concessa non sia stata iscritta nell'immediatezza ma solo dopo tre anni, non incide sul fatto che il finanziamento in oggetto era fin dall'origine assistito anche da garanzia reale, oltre che personale, in quanto la effettiva costituzione dell'ipoteca stessa era subordinata alla mera volontà del creditore che in qualsiasi momento, senza alcun avviso o diffida, poteva di fatto mettere in esecuzione la procura speciale suddetta.

Pertanto, come esattamente ritenuto nel decreto oggetto di opposizione, tenuto conto di quanto sopra rilevato nonché della variabilità del tasso di interesse applicato (tipicamente collegata ai contratti di mutuo), il finanziamento de quo non può che essere considerato quale mutuo assistito da garanzia e quindi, in quanto tale con un tasso di interesse corrispettivo originario (9,70%) superiore al tasso soglia del periodo (6,0%) e conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. … Infine, va invece ammessa l'opposizione proposta relativamente alla somma di euro 6.119,93, quale crediti ASL incassati nel 2014, in quanto già decurtata dagli importi richiesti nella originaria domanda di ammissione, come da deduzione contenuta nell'atto di opposizione assolutamente Incontestata ex art. 115 TU bancario».

3. ― Il fallimento resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo, resistito da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso principale contiene i seguenti motivi: i) Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell'art. 2, commi 1 e 2, della l. 7 marzo 1996 n. 108, degli artt. 38 e 46 e 122, comma 1, lett. f) del decr. legisl. 1 settembre 1993, n. 385 e dell'art. 15 del d.p.r. 601/73, nonché degli artt. 12 preleggi e 1363 cod. civ. e 113 c.p.c. (con riferimento a quest'ultima norma anche exart. 360, n. 4, c.p.c.). ii) Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell'art. 2, commi 1e 2, della l 7 marzo 1996 n. 108, dell'art. 38 del decr. leg. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 12 preleggi e 2808, comma 2, 2821, 2827, 1387, 1388, 1703, 1704, 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e 113 c.p.c. (con riferimento a quest'ultima norma anche exart. 360, n. 4 c.p.c.). iii) Violazione e/o falsa applicazione dell'art 1815, co. 2° c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.

5. ― Il ricorso incidentale è proposto per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numeri 3 e 5, c.p.c., censurando il provvedimento impugnato per aver ammesso al passivo del fallimento la società opponente per l’importo di 6.119,93 € in chirografo. [OSCURATO:PERSONA]

6. ― Il ricorso principale è inammissibile.

6.1. ― I t re motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente considerati, sono infatti nel complesso evidentemente diretti a rimettere in discussione l’interpretazione del contratto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Ticca, interpretazione invece correttamente compiuta dal giudice di merito, per le ragioni che si diranno.

6.2. ― In particolare, il primo mezzo, svolto da pagina 6 a pagina 13 del ricorso, mette a fuoco l’asserito errore che il Tribunale avrebbe commesso nel reputare che la durata temporale dell’operazione economica avesse rilievo nel caratterizzare la figura del mutuo a fronte di quella del finanziamento, sicché la circostanza della durata quindicennale del rapporto in discorso non assumerebbe alcun peso al fine della qualificazione di esso come mutuo e non come finanziamento.

Il secondo mezzo, svolto da pagina 13 a pagina 19, sottolinea l’irrilevanza della prestazione di garanzie personali per i fini della distinzione tra mutuo e finanziamento ed aggiunge che la cessione del credito aveva una portata meramente provvisoria, mentre nessuna ipoteca era stata iscritta in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata solo conferita una procura che non consentiva l’iscrizione dell’ipoteca ad libitum dei procuratori, nulla infine rilevando la variabilità del tasso.

Il terzo mezzo, infine, altro non fa, in poco più di quattro righe, che tirare le somme dei motivi precedenti, assumendo che il Tribunale avrebbe errato nell’operare l’azzeramento dei tassi ai sensi del secondo comma dell’articolo 1815c.c..

6.3. ― Ciò detto, occorre anzitutto tenere per fermo che le parti concordano su un punto fondamentale: ossia che, ai fini della qualificazione del contratto [OSCURATO:SOCIETA]-Ticca ― se mutuo o finanziamento ― si debba far riferimento ai criteri distintivi elaborati dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, nella versione applicabile quoad tempus, considerato che il contratto in questione è del 2008.

6.4. ― Va quindi anzitutto ridimensionato il campo delle violazioni di legge, ben 20, in cui il giudice di merito, secondo la ricorrente, sarebbe riuscito ad incorrere nella propria decisione: non ha difatti senso predicare la violazione di norme che intanto possano dirsi violate in quanto il giudice abbia errato nel qualificare il contratto, giacché ciò che in tal caso viene in questione, com’è ovvio, è appunto l’attività di qualificazione, da cui a valle discende l’applicazione delle norme pertinenti allaqualificazione data.

Ciò esime dall’osservare che buona parte delle norme che si assumono violate non hanno in realtà nulla a che vedere con la fattispecie dedotta in giudizio, così come emergente dal provvedimento impugnato: e così per l’articolo 38 del testo unico bancario, concernente la «Nozione di credito fondiario» (che non è nella specie mai venuta in questione), l’articolo 46 della stessa legge, dettato in tema di «Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi» (privilegi estranei al tema del contendere), l’articolo 122 della medesima concernente nientemeno che l’ambito di applicazione del credito ai consumatori, per non parlare dell’articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie».

6.5. ― Quanto alle richiamate norme in tema di mandato e di ipoteca, è poi agevole constatare che neppure esse sono state richiamate a proposito, dal momento che il giudice di merito non ha affatto affermato, né tantomeno ha inteso affermare, che la garanzia ipotecaria fosse insorta contestualmente alla stipulazione del mutuo, ma, con tutta chiarezza, semplicemente constatare che il mutuante aveva il potere di avvalersi unilateralmente della garanzia ipotecaria data dal terzo, per il tramite dei propri amministratori Salsi e Pedretti, mediante la « relativa iscrizione presso la competente Conservatoria»: sicché è fuor d’opera l’assunto della ricorrente, svolto a pagina 17 del ricorso, secondo cui il giudice di merito avrebbe «confuso il mandato conferito a concedere un’ipoteca non solo con l’atto di concessione dell’ipoteca, ma addirittura con la costituzione stessa dell’ipoteca».

6.6. ― Ciò che residua, allora, è la dedotta violazione delle norme dettate in tema di interpretazione legale e contrattuale.

Naturalmente, però, l’articolo 12 delle preleggi è privo di rilievo ai fini dell’interpretazione della pattuizione intercorsa tra le parti, né dalla lettura del secondo motivo di ricorso, nella cui rubrica esso è citato, riesce ad intendersi perché il richiamo, reiterato a pagina 18, sia stato fatto.

Quanto alle norme di ermeneutica contrattuale, poi, si deve anzitutto osservare che il motivo accomuna indiscriminatamente regole di interpretazione soggettiva (articoli 1362-1363 c.c) ed oggettiva (articoli 1367 c.c.) che, invece, non possono così e semplicemente convivere, dal momento che le seconde in tanto possono essere applicate, in quanto le prime non abbiano consentito di attingere un risultato appagante: tra i due gruppi, secondo la prevalente opinione condivisa dal collegio, esiste cioè un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva solo quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti (Cass. 21 luglio 1972, n. 2505; Cass. 14 gennaio 1983, n. 287; Cass. 15 luglio 2016, n. 14432).

Rimane infine oscuro il rilievo dell’articolo 1367 c.c., che pone il principio di conservazione del contratto, visto che il giudice di merito non ha certo interpretato una qualche clausola contrattuale in modo tale da privarla di effetto.

6.7. ― Sfrondato il ricorso del troppo e del vano, non rimane dunque che la dedotta violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..

E qui si giunge al nocciolo del problema, e cioè se, nella materia in discorso, le menzionate disposizioni trovino piena applicazione, ovvero se il giudice sia tenuto a conformarsi alle Istruzioni della Banca d’Italia di cui il giudice di merito ha nella specie inteso fare applicazione. [OSCURATO:PERSONA], che in via generale trovano fondamento nell’articolo 4 del testo unico bancario («[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza»), manifestano altresì uno stretto collegamento con il secondo comma dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, «Disposizioni in materia di usura», secondo cui: «La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella [OSCURATO:PERSONA]».

In proposito, questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire che «i decreti ministeriali pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio.

Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall'art. 113 c.p.c.» (Cass.29 novembre 2022, n. 35102).

Orbene, tale rilevazione si traduce nella indicazione, nei decreti ministeriali, dei tassi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, e di qui dei tassi-soglia riferibili a distinte categorie di rapporti, così elencate, a titolo di esempio, nell’ultimo decreto disponibile, quello riferito al primo trimestre 2023: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, credito personale, credito finalizzato, factoring, leasing immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, leasing aeronavale e su autoveicoli, leasing strumentale, mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso e a tasso variabile, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito, altri finanziamenti.

Il decreto, come la serie di quelli che lo hanno preceduto, non individua ex se i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, criteri contenuti invece nelle Istruzioni della Banca d’Italia: e dunque recepisce inequivocabilmente, attribuendogli il rilievo di parametri normativamente fissati per l’interpretazione del contenuto di essi, tali criteri appunto dettati dalle menzionate Istruzioni.

In altri termini, il secondo comma dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, laddove prevede la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee … con decreto del Ministro del tesoro», conferisce rango normativo, quali parametri interpretativi da impiegarsi per la distinzione tra le diverse tipologie di operazioni, ai criteri contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia e recepiti nei decreti ministeriali di volta in volta rilasciati.

Il che val quanto dire che, nel discernere se un determinato rapporto debba essere sussunto entro l’una o l’altra categoria elencata dal decreto ministeriale applicabile, il giudice deve attenersi ai criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni di cui si è detto.

6.8. ― In particolare, quanto ai mutui, le Istruzioni del 2002 stabiliscono che: «Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che: (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi».

Per l’aggiornamento del 2006: «Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che: (a) abbiano durata superiore a cinque anni; (b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi».

Con riguardo agli «Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine» è detto: «Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti … La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi.

All’interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie di consumatori” e alle “unità produttive private”».

6.9. ― Ne consegue che la dedotta violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. non può configurarsi, essendosi d’altronde il giudice di merito doverosamente attenuto alle Istruzioni, ponendo l’accento sull’esistenza della garanzia ipotecaria, garanzia reale che all’evidenza costituisce il tratto distintivo principale tra il mutuo e gli «Altri finanziamenti».

Vale in proposito ribadire che la circostanza su cui fa leva la ricorrente, evidenziando la non contestualità tra il perfezionamento del mutuo e l’iscrizione della garanzia ipotecaria non rileva affatto, perché ciò che è richiesto dalle Istruzioni è semplicemente che i finanziamenti siano «assistiti» dalla garanzia, e cioè che il finanziatore, dunque il mutuante, possa unilateralmente avvalersi della garanzia quando ne ricorrano i presupposti: e, del resto, è di tutta evidenza che, se dovesse considerarsi decisivo lo scarto temporale tra finanziamento e iscrizione dell’ipoteca, si perverrebbe a conclusioni applicative palesemente assurde, essendo del tutto fisiologico che tra il mutuo e l’iscrizione ipotecaria possa trascorrere, ed anzi normalmente trascorra, un qualche lasso di tempo.

Quanto al lungo motivo dedicato alla durata del rapporto, il Tribunale non ha affatto affermato che la durata escludesse di per sé la qualifica del contratto quale finanziamento, ma ha semplicemente evidenziato che il mutuo ha come tale una durata alquanto prolungata nel tempo: notazione tutt’altro che insignificante in senso opposto, giacché, se si fosse trattato di una durata esigua, ciò avrebbe militato nel senso dell’esclusione della qualificazione del contratto come mutuo.

Insomma, la durata non era un dato insignificante, che non dovesse neppure essere menzionato nell’analisi della fattispecie.

Per il resto, con riguardo alle altre garanzie personali ed al tasso applicato, il provvedimento impugnato altro non ha fatto che descrivere i caratteri obiettivi del rapporto, svolgendo considerazioni che, tutt’al più, potrebbero connotarsi come ininfluenti quali obiter dicta.

In definitiva, come si premetteva, il giudice di merito ha fatto retta applicazione dei criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia, con conseguente inammissibilità del ricorso volta a far valere la non pertinente violazione degli articoli 1362-1363 c.c..

7. ― Il ricorso incidentale del Fallimento è tardivo (il decreto impugnato e del 1° luglio 2016 mentre il controricorso contenente ricorso incidentale è stato notificato il 1° ottobre 2016, trovando nella specie applicazione il termine di 30 giorni di cui al 12º comma dell’articolo 99 della legge fallimentare), con conseguente inefficacia ai sensi dell’articolo 334 c.p.c..

8. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i pres upposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19798/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso DECRETO di TRIBUNALE SASSARI n. 40/2014 depositata i l 01/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 15 settembre 2016, con cui il Tribunale di Sassari ha accolto in parte l’opposizione allo stato passivo spiegata dall’odierna ricorrente, ammessa per € 435.685,35 a fronte dell’insinuazione per € 1.236.350,68, in chirografo, ammettendo la stessa società per l’ulteriore importo di € 6.119,93. 2. ― Il Tribunale ha per quanto interessa così motivato: «L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento. Il contratto di "finanziamento" stipulato tra le parti in data 16.4.2008 in considerazione dell'oggetto, del contenuto e delle specifiche pattuizioni intercorse, non può che qualificarsi quale mutuo assistito da garanzie personali e reali e non quale mero contratto di finanziamento. L'importo finanziato (euro 1.500.000,00), la durata del contratto (15 anni) l'ammortamento alla francese a rata costante, le molteplici garanzie anche reali associate al rapporto, la variabilità del tasso applicato inducono a ritenere assolutamente preferibile la tesi interpretativa fatta propria dal Giudice delegato nel decreto 16.12.2015. Come correttamente rilevato dalla parte opposta, la Banca d'Italia già con le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio del 2002 ha precisato che rientravano nella categoria dei mutui i finanziamenti che siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali, non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale e prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. Tutte caratteristiche ribadite nelle Istruzioni degli anni successivi fino al 2009 dove è previsto che siano da considerare mutui i finanziamenti di durata superiore a cinque anni, con garanzia ipotecaria e rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. Con tutta evidenza quindi, nel caso di specie il finanziamento concesso nel 2008 a [OSCURATO:PERSONA] rientra in tale categoria. La somma mutuata è pari ad euro 1.500.000,00. La durata del contratto è di 15 anni e quindi, notevolmente superiore ai 5 anni di cui alle Istruzioni. L'obbligazione di restituzione è assistita da diverse garanzie personali e reali. Due contestuali fideiussioni personali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prestate specificatamente "per il buon fine del debito maturato" da [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza di euro 2.782.260,00 (vedi doc. 9). Una cessione di credito (sempre datata 16.4.2008) [OSCURATO:PERSONA] con funzione di garanzia in favore della [OSCURATO:SOCIETA] di tutti i crediti in maturazione vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ASL di Sassari n. 1 tramite rimessa su apposito conto corrente (doc. 10). Ed infine, sempre "a garanzia del puntuale pagamento di quanto specificato nel contratto di finanziamento", con atto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (lo stesso giorno del contratto) viene costituita una ipoteca volontaria in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. In tale atto si legge "[OSCURATO:PERSONA] costituisce a favore della [OSCURATO:SOCIETA] ipoteca di primo grado per l'Importo di euro 456.000,00" sugli immobili ivi indicati, i quali quindi, vengono ipotecati con ogni diritto accessorio, pertinenza e frutto, presente e futuro" (doc. 11). [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno ha poi costituito suoi procuratori speciali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori [OSCURATO:SOCIETA], per la effettiva costituzione di tale ipoteca e la relativa iscrizione presso la competente Conservatoria, con mandato rilasciato "in nome e per conto di esso mandante ed a semplice richiesta". Con tutta evidenza quindi, il fatto che la ipoteca concessa non sia stata iscritta nell'immediatezza ma solo dopo tre anni, non incide sul fatto che il finanziamento in oggetto era fin dall'origine assistito anche da garanzia reale, oltre che personale, in quanto la effettiva costituzione dell'ipoteca stessa era subordinata alla mera volontà del creditore che in qualsiasi momento, senza alcun avviso o diffida, poteva di fatto mettere in esecuzione la procura speciale suddetta. Pertanto, come esattamente ritenuto nel decreto oggetto di opposizione, tenuto conto di quanto sopra rilevato nonché della variabilità del tasso di interesse applicato (tipicamente collegata ai contratti di mutuo), il finanziamento de quo non può che essere considerato quale mutuo assistito da garanzia e quindi, in quanto tale con un tasso di interesse corrispettivo originario (9,70%) superiore al tasso soglia del periodo (6,0%) e conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. … Infine, va invece ammessa l'opposizione proposta relativamente alla somma di euro 6.119,93, quale crediti ASL incassati nel 2014, in quanto già decurtata dagli importi richiesti nella originaria domanda di ammissione, come da deduzione contenuta nell'atto di opposizione assolutamente Incontestata ex art. 115 TU bancario». 3. ― Il fallimento resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un mezzo, resistito da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso principale contiene i seguenti motivi: i) Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell'art. 2, commi 1 e 2, della l. 7 marzo 1996 n. 108, degli artt. 38 e 46 e 122, comma 1, lett. f) del decr. legisl. 1 settembre 1993, n. 385 e dell'art. 15 del d.p.r. 601/73, nonché degli artt. 12 preleggi e 1363 cod. civ. e 113 c.p.c. (con riferimento a quest'ultima norma anche exart. 360, n. 4, c.p.c.). ii) Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell'art. 2, commi 1e 2, della l 7 marzo 1996 n. 108, dell'art. 38 del decr. leg. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 12 preleggi e 2808, comma 2, 2821, 2827, 1387, 1388, 1703, 1704, 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e 113 c.p.c. (con riferimento a quest'ultima norma anche exart. 360, n. 4 c.p.c.). iii) Violazione e/o falsa applicazione dell'art 1815, co. 2° c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. 5. ― Il ricorso incidentale è proposto per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numeri 3 e 5, c.p.c., censurando il provvedimento impugnato per aver ammesso al passivo del fallimento la società opponente per l’importo di 6.119,93 € in chirografo. [OSCURATO:PERSONA] 6. ― Il ricorso principale è inammissibile. 6.1. ― I t re motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente considerati, sono infatti nel complesso evidentemente diretti a rimettere in discussione l’interpretazione del contratto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Ticca, interpretazione invece correttamente compiuta dal giudice di merito, per le ragioni che si diranno. 6.2. ― In particolare, il primo mezzo, svolto da pagina 6 a pagina 13 del ricorso, mette a fuoco l’asserito errore che il Tribunale avrebbe commesso nel reputare che la durata temporale dell’operazione economica avesse rilievo nel caratterizzare la figura del mutuo a fronte di quella del finanziamento, sicché la circostanza della durata quindicennale del rapporto in discorso non assumerebbe alcun peso al fine della qualificazione di esso come mutuo e non come finanziamento. Il secondo mezzo, svolto da pagina 13 a pagina 19, sottolinea l’irrilevanza della prestazione di garanzie personali per i fini della distinzione tra mutuo e finanziamento ed aggiunge che la cessione del credito aveva una portata meramente provvisoria, mentre nessuna ipoteca era stata iscritta in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata solo conferita una procura che non consentiva l’iscrizione dell’ipoteca ad libitum dei procuratori, nulla infine rilevando la variabilità del tasso. Il terzo mezzo, infine, altro non fa, in poco più di quattro righe, che tirare le somme dei motivi precedenti, assumendo che il Tribunale avrebbe errato nell’operare l’azzeramento dei tassi ai sensi del secondo comma dell’articolo 1815c.c.. 6.3. ― Ciò detto, occorre anzitutto tenere per fermo che le parti concordano su un punto fondamentale: ossia che, ai fini della qualificazione del contratto [OSCURATO:SOCIETA]-Ticca ― se mutuo o finanziamento ― si debba far riferimento ai criteri distintivi elaborati dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, nella versione applicabile quoad tempus, considerato che il contratto in questione è del 2008. 6.4. ― Va quindi anzitutto ridimensionato il campo delle violazioni di legge, ben 20, in cui il giudice di merito, secondo la ricorrente, sarebbe riuscito ad incorrere nella propria decisione: non ha difatti senso predicare la violazione di norme che intanto possano dirsi violate in quanto il giudice abbia errato nel qualificare il contratto, giacché ciò che in tal caso viene in questione, com’è ovvio, è appunto l’attività di qualificazione, da cui a valle discende l’applicazione delle norme pertinenti allaqualificazione data. Ciò esime dall’osservare che buona parte delle norme che si assumono violate non hanno in realtà nulla a che vedere con la fattispecie dedotta in giudizio, così come emergente dal provvedimento impugnato: e così per l’articolo 38 del testo unico bancario, concernente la «Nozione di credito fondiario» (che non è nella specie mai venuta in questione), l’articolo 46 della stessa legge, dettato in tema di «Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi» (privilegi estranei al tema del contendere), l’articolo 122 della medesima concernente nientemeno che l’ambito di applicazione del credito ai consumatori, per non parlare dell’articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie». 6.5. ― Quanto alle richiamate norme in tema di mandato e di ipoteca, è poi agevole constatare che neppure esse sono state richiamate a proposito, dal momento che il giudice di merito non ha affatto affermato, né tantomeno ha inteso affermare, che la garanzia ipotecaria fosse insorta contestualmente alla stipulazione del mutuo, ma, con tutta chiarezza, semplicemente constatare che il mutuante aveva il potere di avvalersi unilateralmente della garanzia ipotecaria data dal terzo, per il tramite dei propri amministratori Salsi e Pedretti, mediante la « relativa iscrizione presso la competente Conservatoria»: sicché è fuor d’opera l’assunto della ricorrente, svolto a pagina 17 del ricorso, secondo cui il giudice di merito avrebbe «confuso il mandato conferito a concedere un’ipoteca non solo con l’atto di concessione dell’ipoteca, ma addirittura con la costituzione stessa dell’ipoteca». 6.6. ― Ciò che residua, allora, è la dedotta violazione delle norme dettate in tema di interpretazione legale e contrattuale. Naturalmente, però, l’articolo 12 delle preleggi è privo di rilievo ai fini dell’interpretazione della pattuizione intercorsa tra le parti, né dalla lettura del secondo motivo di ricorso, nella cui rubrica esso è citato, riesce ad intendersi perché il richiamo, reiterato a pagina 18, sia stato fatto. Quanto alle norme di ermeneutica contrattuale, poi, si deve anzitutto osservare che il motivo accomuna indiscriminatamente regole di interpretazione soggettiva (articoli 1362-1363 c.c) ed oggettiva (articoli 1367 c.c.) che, invece, non possono così e semplicemente convivere, dal momento che le seconde in tanto possono essere applicate, in quanto le prime non abbiano consentito di attingere un risultato appagante: tra i due gruppi, secondo la prevalente opinione condivisa dal collegio, esiste cioè un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva solo quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti (Cass. 21 luglio 1972, n. 2505; Cass. 14 gennaio 1983, n. 287; Cass. 15 luglio 2016, n. 14432). Rimane infine oscuro il rilievo dell’articolo 1367 c.c., che pone il principio di conservazione del contratto, visto che il giudice di merito non ha certo interpretato una qualche clausola contrattuale in modo tale da privarla di effetto. 6.7. ― Sfrondato il ricorso del troppo e del vano, non rimane dunque che la dedotta violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c.. E qui si giunge al nocciolo del problema, e cioè se, nella materia in discorso, le menzionate disposizioni trovino piena applicazione, ovvero se il giudice sia tenuto a conformarsi alle Istruzioni della Banca d’Italia di cui il giudice di merito ha nella specie inteso fare applicazione. [OSCURATO:PERSONA], che in via generale trovano fondamento nell’articolo 4 del testo unico bancario («[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza»), manifestano altresì uno stretto collegamento con il secondo comma dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, «Disposizioni in materia di usura», secondo cui: «La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella [OSCURATO:PERSONA]». In proposito, questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire che «i decreti ministeriali pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia, sancito dall'art. 113 c.p.c.» (Cass.29 novembre 2022, n. 35102). Orbene, tale rilevazione si traduce nella indicazione, nei decreti ministeriali, dei tassi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, e di qui dei tassi-soglia riferibili a distinte categorie di rapporti, così elencate, a titolo di esempio, nell’ultimo decreto disponibile, quello riferito al primo trimestre 2023: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, credito personale, credito finalizzato, factoring, leasing immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, leasing aeronavale e su autoveicoli, leasing strumentale, mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso e a tasso variabile, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito, altri finanziamenti. Il decreto, come la serie di quelli che lo hanno preceduto, non individua ex se i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, criteri contenuti invece nelle Istruzioni della Banca d’Italia: e dunque recepisce inequivocabilmente, attribuendogli il rilievo di parametri normativamente fissati per l’interpretazione del contenuto di essi, tali criteri appunto dettati dalle menzionate Istruzioni. In altri termini, il secondo comma dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, laddove prevede la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee … con decreto del Ministro del tesoro», conferisce rango normativo, quali parametri interpretativi da impiegarsi per la distinzione tra le diverse tipologie di operazioni, ai criteri contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia e recepiti nei decreti ministeriali di volta in volta rilasciati. Il che val quanto dire che, nel discernere se un determinato rapporto debba essere sussunto entro l’una o l’altra categoria elencata dal decreto ministeriale applicabile, il giudice deve attenersi ai criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni di cui si è detto. 6.8. ― In particolare, quanto ai mutui, le Istruzioni del 2002 stabiliscono che: «Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che: (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali; (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale; (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi». Per l’aggiornamento del 2006: «Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che: (a) abbiano durata superiore a cinque anni; (b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi». Con riguardo agli «Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine» è detto: «Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti … La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All’interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie di consumatori” e alle “unità produttive private”». 6.9. ― Ne consegue che la dedotta violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. non può configurarsi, essendosi d’altronde il giudice di merito doverosamente attenuto alle Istruzioni, ponendo l’accento sull’esistenza della garanzia ipotecaria, garanzia reale che all’evidenza costituisce il tratto distintivo principale tra il mutuo e gli «Altri finanziamenti». Vale in proposito ribadire che la circostanza su cui fa leva la ricorrente, evidenziando la non contestualità tra il perfezionamento del mutuo e l’iscrizione della garanzia ipotecaria non rileva affatto, perché ciò che è richiesto dalle Istruzioni è semplicemente che i finanziamenti siano «assistiti» dalla garanzia, e cioè che il finanziatore, dunque il mutuante, possa unilateralmente avvalersi della garanzia quando ne ricorrano i presupposti: e, del resto, è di tutta evidenza che, se dovesse considerarsi decisivo lo scarto temporale tra finanziamento e iscrizione dell’ipoteca, si perverrebbe a conclusioni applicative palesemente assurde, essendo del tutto fisiologico che tra il mutuo e l’iscrizione ipotecaria possa trascorrere, ed anzi normalmente trascorra, un qualche lasso di tempo. Quanto al lungo motivo dedicato alla durata del rapporto, il Tribunale non ha affatto affermato che la durata escludesse di per sé la qualifica del contratto quale finanziamento, ma ha semplicemente evidenziato che il mutuo ha come tale una durata alquanto prolungata nel tempo: notazione tutt’altro che insignificante in senso opposto, giacché, se si fosse trattato di una durata esigua, ciò avrebbe militato nel senso dell’esclusione della qualificazione del contratto come mutuo. Insomma, la durata non era un dato insignificante, che non dovesse neppure essere menzionato nell’analisi della fattispecie. Per il resto, con riguardo alle altre garanzie personali ed al tasso applicato, il provvedimento impugnato altro non ha fatto che descrivere i caratteri obiettivi del rapporto, svolgendo considerazioni che, tutt’al più, potrebbero connotarsi come ininfluenti quali obiter dicta. In definitiva, come si premetteva, il giudice di merito ha fatto retta applicazione dei criteri interpretativi contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia, con conseguente inammissibilità del ricorso volta a far valere la non pertinente violazione degli articoli 1362-1363 c.c.. 7. ― Il ricorso incidentale del Fallimento è tardivo (il decreto impugnato e del 1° luglio 2016 mentre il controricorso contenente ricorso incidentale è stato notificato il 1° ottobre 2016, trovando nella specie applicazione il termine di 30 giorni di cui al 12º comma dell’articolo 99 della legge fallimentare), con conseguente inefficacia ai sensi dell’articolo 334 c.p.c.. 8. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i pres upposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
Decreto Cassazione n. 13166/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris