CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile in concorso del reato di furto di energia elettrica aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto i giudici di merito si sarebbero limitati a rendere una motivazione per relationem omettendo di enunciare le ragioni sottese al loro convincimento, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che anche il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per aspecificità perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltretutto a fronte del rilievo che la Corte diappello ha compiutamente motivato sul tema, anche evidenziando come la pena si fosse attenuta al minimo edittale della pena detentiva. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDEP. TA INu JA • —4 [OSCURATO:PERSONA]