CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03581/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ljddo -i-rPu,bbtico [OSCURATO:PERSONA],,i-r6eratrfia del" [OSCURATO:PERSONA]~ore FRA-net-SCA V2f{ 9iTe ,ba-c o9reltis o chi9thendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio abbreviato, computata la diminuente per il rito, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trenta anni di reclusione per ciascuno per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso in concorso fra loro e con altri il 18 settembre 2006, con aggravanti fra le quali quella della finalità e del metodo mafiosi. Secondo la ricostruzione del fatto recepita del giudice di primo grado, tutti e tre gli imputati avevano dato mandato per commettere l'omicidio. Il solo Adamo, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, aveva avuto il ruolo di esecutore materiale, in quanto aveva strangolato la vittima. Il giudice di primo grado poneva alla base della propria ricostruzione le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano riferito il primo sulla fase di preparazione dell'omicidio e di occultamento del cadavere, il secondo anche su quella esecutiva. 2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello tutti e tre gli imputati, in particolare censurando l'attendibilità e l'efficacia di riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori Pulizzi e Pipitone. Con sentenza del 24 ottobre 2019, la Corte di assise di appello di Palermo confermava la sentenza appellata. 3. Avverso la sentenza di appello, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali relative alla valutazione della prova e per manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per l'omicidio dello Spatola. Dopo aver precisato che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun contributo conoscitivo circa il coinvolgimento dell'Adamo nella vicenda omicidiaria, il ricorrente critica il giudizio di attendibilità espresso dai giudici di merito in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pulizzi e Pipitone. Innanzitutto, in relazione all'Adamo le dichiarazioni del Pipitone costituiscono prova principale, dal momento che solo quest'ultimo prese parte alla fase esecutiva. Inoltre, il compendio probatorio a carico dell'Adamo è viziato da circolarità della prova: da un lato, il Pulizzi aveva individuato la propria fonte di conoscenza, per la fase esecutiva, nei complici Pipitone e Adamo; dall'altro lato, il Pipitone aveva preso visione, come ammesso da quest'ultimo nell'interrogatorio del 2016, delle dichiarazioni rese dal Pulizzi nel 2008. Manca il requisito dell'autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. I giudici di merito hanno errato, inoltre, nel ritenere attendibili le dichiarazioni del Pipitone, secondo le quali sarebbe stato l'Adamo a strangolare lo Spatola. [OSCURATO:PERSONA], in realtà, aveva tutto l'interesse a far proprio il narrato del Pulizzi, per conferire maggiore credibilità alla propria collaborazione. Tale condotta emulativa del Pipitone è comprovata anche dal narrato relativo all'occultamento del cadavere. Come già aveva descritto il Pulizzi, il Pipitone aveva riferito che lo Spatola era stato seppellito insieme a una bottiglia di whisky e ad un coniglio, ma nel verbale di rinvenimento dei resti della vittima non vi è alcun riferimento a tali oggetti. Inoltre, vi è una profonda contraddizione tra quanto riferito dal Pulizzi e quanto riferito dal Pipitone. Infatti, mentre il primo aveva affermato di aver accompagnato all'incontro con il Pipitone lo Spatola su uno scooter, nonostante le iniziali rimostranze della vittima in quanto affetta da bronchite cronica, il Pipitone aveva dichiarato di non sapere come la vittima fosse giunta al luogo fissato per l'incontro. Tale discrasia è stata giustificata dal giudice di appello sulla base di un argomento del tutto illogico e pretestuoso, ossia il mero trascorso del tempo, che avrebbe reso non nitido il ricordo del collaboratore in ordine al suddetto particolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1. È stato affermato che la chiamata in correità o in reità non può di per sé sola costituire prova piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800). Inoltre, in ordine alla individuazione degli elementi che possono fungere da riscontro, è stato precisato che in tema di valutazione della chiamata in reità, i necessari riscontri individualizzanti possono essere offerti anche da elementi di natura logica e da un'altra dichiarazione, sia pure de relato, purché sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purché consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito (Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006, dep. 2007, Missi, Rv. 235801). 1.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Innanzitutto, ha evidenziato come il Pulizzi abbia individuato la propria fonte di conoscenza non solo nel Pipitone, ma anche negli altri complici del delitto. È così superata la censura mossa dal ricorrente sulla pretesa autoreferenzialità delle dichiarazioni. I giudici del merito hanno poi approfondito, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la problematica della credibilità soggettiva dei collaboratori, in particolare evidenziando come il Pipitone avrebbe ben potuto smentire la ricostruzione dello strangolamento fornita dal Pulizzi. Infatti, quest'ultimo, a differenza del Pipitone, non aveva avuto diretta percezione della fase esecutiva dell'omicidio. Di conseguenza, il Pipitone non aveva avuto alcuna pressione né obbligo a fornire una versione dei fatti conforme a quella narrata dal Pulizzi, né tantomeno, secondo il giudice di appello, aveva un particolare interesse ad accusare sé stesso e l'Adamo del delitto in esame, perché l'Adamo era già stato condannato all'ergastolo per un altro reato prima della collaborazione del Pipitone e, di conseguenza, l'accusa nei confronti dell'Adamo per l'omicidio dello Spatola non avrebbe garantito a Pipitone alcun merito particolare. Inoltre, il giudice di appello ha risolto con una motivazione non manifestamente illogica le contraddizioni fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Da un lato, il giudice di appello ha evidenziato, in relazione al mancato ritrovamento della bottiglia di whisky e dei resti del coniglio, cui avevano fatto riferimento sia il Pulizzi sia il Pipitone, che la carcassa dell'animale era soggetta a deterioramento e che la bottiglia poteva non essere stata rinvenuta per ragioni connesse alle modalità con le quali erano stati portati alla luce i resti dello Spatola; dall'altro lato, il giudice di appello ha sottolineato come il Pipitone aveva riferito solamente che lo Spatola aveva con sé una "borsetta", il cui contenuto il collaboratore aveva appreso non per diretta percezione, ma perché riferito da terzi. Tra l'altro, il giudice di appello ha evidenziato che i collaboratori di giustizia non avevano alcun interesse a dichiarare il falso su circostanze del tutto marginali e prive di rilevanza in ordine alla ricostruzione dell'omicidio. Infine, nel ricorso è stata sostenuta la sussistenza di una contraddizione tra il narrato del Pulizzi e quello del Pipitone in ordine alle modalità dell'incontro per la consegna della vittima. In proposito, il giudice di appello, oltre a chiarire in modo non illogico che l'affermazione del Pipitone - secondo la quale egli non aveva visto arrivare lo Spatola sul luogo convenuto per il loro incontro - può essere interpretata nel senso che il Pipitone era arrivato un attimo dopo l'arrivo del Pulizzi e dello Spatola, ha aggiunto plausibilmente che, anche se si volesse ravvisare una contraddizione fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa le modalità con le quali lo Spatola era giunto sul luogo dell'appuntamento, sarebbe ben comprensibile una mancanza di nitidezza del ricordo su tali particolari, in virtù del tempo trascorso tra i fatti e le narrazioni. Alla luce delle osservazioni espresse nella sentenza impugnata, le censure formulate dal ricorrente non colgono nel segno. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce