CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 27048/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 9931/2024 Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Taranto ha dichiarato la sua incompetenza per materia in ordine al reato di cui all'art. 585 cod. pen. ascritto in capo all'imputata D'[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 21 cod. proc. pen. e 4 d.lgs. n. 274 del 2000 - è inammissibile, in quanto, contro le sentenze sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto non può essere proposto ricorso per cassazione (art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Calefato, V; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Sergiacomo, Rv. 258865); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.