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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 32388/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale deposita copia motivi nuovi già inviati in data 30 maggio via pec Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 17 gennaio 2023, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 nn. 5 e 11 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Pinto aveva richiesto la revoca della misura coercitiva o, in subordine, la sua sostituzione con gli arresti donniciliari, esplicando come dall'esame del compendio indiziario - costituito da numerose captazioni telefoniche e ambientali, nonché da attività di osservazione e di pedinannento - fosse risultato comprovato l'indiziario espletamento da parte del Pinto, in concorso con altri indagati, dell'attività di importazione, all'interno di un container trasportato da una motonave proveniente dal Brasile, di circa 435 kg. lordi di cocaina, suddivisa in 400 panetti custoditi in 14 borsoni.

L'attività di indagine era, in particolare, culminata nell'arresto in flagranza del coindagato [OSCURATO:PERSONA] presso il porto di Genova, nel mentre era intento ad estrarre i borsoni colmi di droga dal container. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, avrebbe concorso nell'organizzazione della fase di recupero dello stupefacente, partecipando ad incontri preparatori svoltisi con la persona del Papa che, in quanto ispettore alle dipendenze della C.U.L.M.V., aveva la possibilità di accedere all'interno dell'area portuale e al Terminal P.S.A.

Il compendio indiziario gravante a carico del Pinto sarebbe, in particolare, costituito dai contenuti di una chat intercorsa sulla piattaforma Encrochat il 26 agosto 2020 tra due utenti criptati, nel corso della quale era stato indicato come responsabile al porto di Genova su cui fare affidamento per l'importazione di sostanze stupefacenti provenienti dal Brasile o dal Perù, nonché, dopo diverse interlocuzioni criptiche intercorse tra l'indagato e altri soggetti come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'incontro con individui sospetti provenienti da Roma, soprattutto dal fatto che, in occasione di un incontro avuto il 22 gennaio 2022 con i coindagati Giuliano e Papa, il primo avesse presentato il Pinto a [OSCURATO:PERSONA] espressamente affermando «Fabio, lui è con noi».

Altri riscontri sarebbero stati evinti, quindi, da successive captazioni, per lo più susseguenti all'arresto del Papa, nel corso delle quali il Pinto avrebbe avuto ulteriori interlocuzioni con i coindagati, mantenendo sempre un atteggiamento circospetto, con utilizzo di linguaggio criptico.

Sul presupposto dell'indicata gravità indiziaria, riguardante una fattispecie criminosa caratterizzata da particolare disvalore, è stato, quindi, ritenuto imprescindibile il mantenimento della misura custodiale applicata, necessaria ad escludere il pericolo di recidiva.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza.

Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, 273, 275 cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990.

Il giudice del riesame avrebbe superficialmente vagliato le argomentazioni difensive sottopostegli, da ritenersi invece sufficienti ad escludere la ricorrenza della gravità indiziaria, in particolar modo considerato che nei confronti del Pinto non sarebbe ravvisabile la perpetrazione di nessuna condotta specifica, essendogli stata applicata la misura custodiale unicamente in ragione di un isolato incontro avuto con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il Giuliano lo avrebbe presentato al Papa dicendogli «lui è con noi» - con espressione del tutto generica, inidonea a specificare chi fossero i soggetti interessati e in quale tipo di affare fossero coinvolti -.

Nessuno ulteriore sviluppo investigativo, sia antecedente che successivo, corroborerebbe, infatti, il ritenuto coinvolgimento del Pinto nell'illecita attività di importazione di sostanza stupefacente, non ravvisandosi la presenza di alcuna condotta o conversazione in cui l'indagato avesse manifestato interesse personale nella vicenda, ovvero uno stato di agitazione o preoccupazione derivante dall'intervenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA].

Con la seconda censura il Pinto ha lamentato violazione degli artt. 125, 274, 275, 64 cod. proc. pen. e 27 Cost., oltre a manifesta illogicità, contraddittorietà, mancanza e apparenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, da ritenersi insussistenti.

A dire del ricorrente, sussisterebbe carenza motivazionale anche sotto l'indicato profilo, non avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente specificato in ragione di quali aspetti ricorrerebbe l'attualità e concretezza delle esigenze di cautela, tali da giustificare il mantenimento della più grave misura custodiale pur a fronte di fatti risalenti nel tempo.

Sarebbe, in particolare, affievolito il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, considerato che il ricorrente già da tempo ha interrotto l'attività lavorativa all'interno dell'area portuale di Genova, nonché i rapporti con gli altri coindagati, essendosi trasferito a vivere in Calabria.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con riguardo all'accoglimento, con valenza assorbente, del primo motivo dedotto, avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2. Ed infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impúgnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in particolare espresso in Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01, in motivazione; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono essere applicati anche al ricorso per cassazione).

Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, poi, è stato affermato che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

3. Orbene, ricostruito nei superiori termini il perimetro alla cui stregua svolgere il sindacato di legittimità in tema di misure cautelari personali, il Collegio rileva come, nel caso di specie, la motivazione resa dal Tribunale del riesame risulti all'evidenza insufficiente.

Sia pur svolgendo il vaglio dell'ordinanza impugnata nei soli limiti della verifica dell'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice del riesame per ritenere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, secondo i canoni della logica - senza, quindi, proporre alcuna diversa valutazione di circostanze già esaminate -, il Collegio rileva come i prospettati elementi indicati a conforto della ritenuta sussistenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del Pinto, con riguardo al delitto in questa sede contestatogli, non possano, allo stato, essere ritenuti sufficienti.

Come osservato, infatti, il panorama indiziario si compone quasi esclusivamente di servizi di osservazione e di captazione di conversazioni tra coindagati, di certo sufficienti a dimostrare la conoscenza e la frequentazione da parte del Pinto di soggetti coinvolti in attività non lecite, provenienti anche da altre parti di Italia, nonché del costante utilizzo da parte del prevenuto di un linguaggio criptico e accorto, tipico di chi abbia la contezza della delicatezza delle questioni trattate, ovvero dell'illiceità dei comportamenti cui quei dialoghi criptici si riferiscono. 17,1c i-b12,LIAc1te Tutto ciò configura il ~IO in termini evidentemente negativi, ma di certo insufficienti a qualificare i superiori dati nei termini della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen.

Parimenti insufficiente è a tal fine anche la chat intercorsa il 26 agosto 2020 sulla piattaforma Encrochat tra due utenti criptati, nel corso della quale il Pinto era stato indicato come responsabile al porto di Genova su cui fare affidamento per l'importazione di sostanze stupefacenti provenienti dal Brasile o dal Perù, atteso che, per come espressamente chiarito dallo stesso giudice del riesame, essa, sia pur concernendo una programmata importazione di stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA], non è «direttamente riconducibile a quella contestata nel presente procedimento».

Residua, in sostanza, solo l'episodio dell'incontro avvenuto il 22 gennaio 2022 tra i coindagati Pinto, Papa e Giuliano, nel corso del quale tale ultimo aveva presentato il Pinto al Papa affermando «Fabio, lui è con noi».Trattasi, all'evidenza, di riscontro che non può essere ritenuto di valenza sintomatica inequivoca, tale da risultare, cioè, da solo sufficiente a fondare la ricorrenza di un accordo concorsuale sussistente tra i prevenuti, volto a realizzare la specifica importazione di sostanza stupefacente dal Brasile poi culminata nell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA].

Il riferimento, infatti, per come correttamente dedotto dalla difesa, può, in ipotesi, riguardare anche altre situazioni, trattandosi di un'espressione generica, inidonea a specificare quali fossero i soggetti interessati e in quale affare fossero coinvolti.

E' carente, pertanto, l'indicazione di adeguati riscontri specifici, riguardanti la persona di [OSCURATO:PERSONA], che, nel rispetto dei parametri valutativi richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., possa consentire di ravvisare, in modo sufficiente, secondo massime di esperienza o leggi scientifiche di copertura, la ricorrenza nei suoi confronti di gravi indizi di colpevolezza in ordine allo specifico episodio delittuoso contestatogli in questa sede.

5. Ne consegue, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Genova.

Manda alla Cancelleria per gli adempime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale deposita copia motivi nuovi già inviati in data 30 maggio via pec Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2023 il Tribunale del riesame di Genova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 17 gennaio 2023, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 nn. 5 e 11 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Pinto aveva richiesto la revoca della misura coercitiva o, in subordine, la sua sostituzione con gli arresti donniciliari, esplicando come dall'esame del compendio indiziario - costituito da numerose captazioni telefoniche e ambientali, nonché da attività di osservazione e di pedinannento - fosse risultato comprovato l'indiziario espletamento da parte del Pinto, in concorso con altri indagati, dell'attività di importazione, all'interno di un container trasportato da una motonave proveniente dal Brasile, di circa 435 kg. lordi di cocaina, suddivisa in 400 panetti custoditi in 14 borsoni. L'attività di indagine era, in particolare, culminata nell'arresto in flagranza del coindagato [OSCURATO:PERSONA] presso il porto di Genova, nel mentre era intento ad estrarre i borsoni colmi di droga dal container. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, avrebbe concorso nell'organizzazione della fase di recupero dello stupefacente, partecipando ad incontri preparatori svoltisi con la persona del Papa che, in quanto ispettore alle dipendenze della C.U.L.M.V., aveva la possibilità di accedere all'interno dell'area portuale e al Terminal P.S.A. Il compendio indiziario gravante a carico del Pinto sarebbe, in particolare, costituito dai contenuti di una chat intercorsa sulla piattaforma Encrochat il 26 agosto 2020 tra due utenti criptati, nel corso della quale era stato indicato come responsabile al porto di Genova su cui fare affidamento per l'importazione di sostanze stupefacenti provenienti dal Brasile o dal Perù, nonché, dopo diverse interlocuzioni criptiche intercorse tra l'indagato e altri soggetti come [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'incontro con individui sospetti provenienti da Roma, soprattutto dal fatto che, in occasione di un incontro avuto il 22 gennaio 2022 con i coindagati Giuliano e Papa, il primo avesse presentato il Pinto a [OSCURATO:PERSONA] espressamente affermando «Fabio, lui è con noi». Altri riscontri sarebbero stati evinti, quindi, da successive captazioni, per lo più susseguenti all'arresto del Papa, nel corso delle quali il Pinto avrebbe avuto ulteriori interlocuzioni con i coindagati, mantenendo sempre un atteggiamento circospetto, con utilizzo di linguaggio criptico. Sul presupposto dell'indicata gravità indiziaria, riguardante una fattispecie criminosa caratterizzata da particolare disvalore, è stato, quindi, ritenuto imprescindibile il mantenimento della misura custodiale applicata, necessaria ad escludere il pericolo di recidiva. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, 273, 275 cod. proc. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice del riesame avrebbe superficialmente vagliato le argomentazioni difensive sottopostegli, da ritenersi invece sufficienti ad escludere la ricorrenza della gravità indiziaria, in particolar modo considerato che nei confronti del Pinto non sarebbe ravvisabile la perpetrazione di nessuna condotta specifica, essendogli stata applicata la misura custodiale unicamente in ragione di un isolato incontro avuto con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il Giuliano lo avrebbe presentato al Papa dicendogli «lui è con noi» - con espressione del tutto generica, inidonea a specificare chi fossero i soggetti interessati e in quale tipo di affare fossero coinvolti -. Nessuno ulteriore sviluppo investigativo, sia antecedente che successivo, corroborerebbe, infatti, il ritenuto coinvolgimento del Pinto nell'illecita attività di importazione di sostanza stupefacente, non ravvisandosi la presenza di alcuna condotta o conversazione in cui l'indagato avesse manifestato interesse personale nella vicenda, ovvero uno stato di agitazione o preoccupazione derivante dall'intervenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Con la seconda censura il Pinto ha lamentato violazione degli artt. 125, 274, 275, 64 cod. proc. pen. e 27 Cost., oltre a manifesta illogicità, contraddittorietà, mancanza e apparenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, da ritenersi insussistenti. A dire del ricorrente, sussisterebbe carenza motivazionale anche sotto l'indicato profilo, non avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente specificato in ragione di quali aspetti ricorrerebbe l'attualità e concretezza delle esigenze di cautela, tali da giustificare il mantenimento della più grave misura custodiale pur a fronte di fatti risalenti nel tempo. Sarebbe, in particolare, affievolito il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, considerato che il ricorrente già da tempo ha interrotto l'attività lavorativa all'interno dell'area portuale di Genova, nonché i rapporti con gli altri coindagati, essendosi trasferito a vivere in Calabria.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, determinando l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con riguardo all'accoglimento, con valenza assorbente, del primo motivo dedotto, avente ad oggetto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. Ed infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impúgnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, in particolare espresso in Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01, in motivazione; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono essere applicati anche al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, poi, è stato affermato che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). 3. Orbene, ricostruito nei superiori termini il perimetro alla cui stregua svolgere il sindacato di legittimità in tema di misure cautelari personali, il Collegio rileva come, nel caso di specie, la motivazione resa dal Tribunale del riesame risulti all'evidenza insufficiente. Sia pur svolgendo il vaglio dell'ordinanza impugnata nei soli limiti della verifica dell'adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice del riesame per ritenere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, secondo i canoni della logica - senza, quindi, proporre alcuna diversa valutazione di circostanze già esaminate -, il Collegio rileva come i prospettati elementi indicati a conforto della ritenuta sussistenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del Pinto, con riguardo al delitto in questa sede contestatogli, non possano, allo stato, essere ritenuti sufficienti. Come osservato, infatti, il panorama indiziario si compone quasi esclusivamente di servizi di osservazione e di captazione di conversazioni tra coindagati, di certo sufficienti a dimostrare la conoscenza e la frequentazione da parte del Pinto di soggetti coinvolti in attività non lecite, provenienti anche da altre parti di Italia, nonché del costante utilizzo da parte del prevenuto di un linguaggio criptico e accorto, tipico di chi abbia la contezza della delicatezza delle questioni trattate, ovvero dell'illiceità dei comportamenti cui quei dialoghi criptici si riferiscono. 17,1c i-b12,LIAc1te Tutto ciò configura il ~IO in termini evidentemente negativi, ma di certo insufficienti a qualificare i superiori dati nei termini della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. Parimenti insufficiente è a tal fine anche la chat intercorsa il 26 agosto 2020 sulla piattaforma Encrochat tra due utenti criptati, nel corso della quale il Pinto era stato indicato come responsabile al porto di Genova su cui fare affidamento per l'importazione di sostanze stupefacenti provenienti dal Brasile o dal Perù, atteso che, per come espressamente chiarito dallo stesso giudice del riesame, essa, sia pur concernendo una programmata importazione di stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA], non è «direttamente riconducibile a quella contestata nel presente procedimento». Residua, in sostanza, solo l'episodio dell'incontro avvenuto il 22 gennaio 2022 tra i coindagati Pinto, Papa e Giuliano, nel corso del quale tale ultimo aveva presentato il Pinto al Papa affermando «Fabio, lui è con noi».Trattasi, all'evidenza, di riscontro che non può essere ritenuto di valenza sintomatica inequivoca, tale da risultare, cioè, da solo sufficiente a fondare la ricorrenza di un accordo concorsuale sussistente tra i prevenuti, volto a realizzare la specifica importazione di sostanza stupefacente dal Brasile poi culminata nell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento, infatti, per come correttamente dedotto dalla difesa, può, in ipotesi, riguardare anche altre situazioni, trattandosi di un'espressione generica, inidonea a specificare quali fossero i soggetti interessati e in quale affare fossero coinvolti. E' carente, pertanto, l'indicazione di adeguati riscontri specifici, riguardanti la persona di [OSCURATO:PERSONA], che, nel rispetto dei parametri valutativi richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., possa consentire di ravvisare, in modo sufficiente, secondo massime di esperienza o leggi scientifiche di copertura, la ricorrenza nei suoi confronti di gravi indizi di colpevolezza in ordine allo specifico episodio delittuoso contestatogli in questa sede. 5. Ne consegue, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Genova. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Genova. Manda alla Cancelleria per gli adempime
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