CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alle conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota spese;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civileGalante [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del forodi Potenzain difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte,depositate unitamente alle note spese;udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palmi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa il 17 settembre 2025 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] – inriforma di quella in data 9 luglio 2024 con cui il Tribunale di Palmi aveva dichiarato LetterioPalmieri responsabile del reato di incendio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e,conseguentemente, condannato a pena di giustizia e al risarcimento dei danni e allarifusione delle spese in favore delle parti civili – ha dichiarato estinto il reato persopravvenuta prescrizione, essendo decorso il relativo termine, pari a otto anni e nove mesi. 1.1. L’affermazione di responsabilità dell’imputato era stata ancorata dal Giudice diprimo grado: i) alla sicura presenza sul luogo dell’incendio in epoca coeva al divampare dellefiamme. Le videocamere allocate nella zona immortalavano l’imputato che gesticolavaall’indirizzo del complice [OSCURATO:PERSONA], che si nascondeva dietro l’angolo d’intersezionedelle strade ove l’autovettura era incendiata, cui rivolgeva lo sguardo e, dopo che la stessaaveva preso fuoco (appiccato da un terzo complice non indentificato), faceva ritorno nellasua abitazione; ii) all’esclusione di ipotesi alternative, quali l’arrivo in auto di un soggettoestraneo ai due imputati (e all’ignoto complice) immortalati dalle videocamere che, infatti,non avevano ripreso l’arrivo di alcuna autovettura; iii) all’esistenza del movente, individuatonella ritorsione nei confronti del proprietario dell’autovettura, appartenente alle Forzedell’Ordine, per il commento da questi pubblicato su un social network riguardante la mortedi un soggetto pregiudicato (tale [OSCURATO:PERSONA]). Nello stesso giorno della pubblicazionedel post da parte di [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, stata rilevata una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] (cheaveva sullo stesso social criticato il commento di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]) e AdolfoRomola, plausibilmente ricondotta dal Giudice di primo grado alla finalità di organizzareun’azione ritorsiva ai danni del poliziotto. 1.2. La Corte di appello, dopo avere ripercorso, in premessa, gli approdi dellasentenza di primo grado, ha escluso la possibilità di addivenire a un proscioglimento ai sensidell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (p. 6), affermando che l’assoluzione potrebbeprevalere sulla causa estintiva solo ove essa fosse rilevabile ictu oculi, senza la possibilità diulteriori approfondimenti. Ciò ha fatto valorizzando la provvista probatoria richiamata inpremessa ed avversando ciascuna delle censure difensive.Segnatamente: i) quanto al dubbio sul ruolo di “palo” attribuito all’imputato – daescludersi ad avviso della difesa sulla base della constatazione che dal luogo ove [OSCURATO:PERSONA] sitrovava non avrebbe potuto osservare il sopraggiungere di alcuna autovettura – la Corte haosservato che l’attività di vedetta ben poteva essere diretta a verificare l’arrivo di eventualipedoni che avrebbero potuto impedire l’azione delittuosa; ii) riguardo all’esistenza di un“vuoto” nella registrazione di una delle tre telecamere (Cam 1), ha valorizzato l’esistenza delfilmati delle altre videocamere che avevano comunque consentito di individuare l’imputato,sicché il segnalato “vuoto” non aveva avuto alcuna incidenza sulla valutazione delcomplessivo materiale probatorio; iii) infine, non ha ritenuto di alcun rilievo la deduzione chel’imputato, che abitava nelle vicinanze del luogo dell’incendio, conoscesse l’allocazione dellevideocamere e avesse, ciò nonostante, deciso di agire.Quindi la Corte ha proceduto, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., a decideresull’impugnazione agli effetti civili, precisando (p. 7) che, a tal fine, il giudice non deveverificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condottadell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", come chiaritodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377 – 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore,sviluppando un unico, articolato motivo.Denuncia la violazione degli articoli 578 e 129, comma 2, cod. proc. pen., così comeinterpretati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, e il correlato vizio dimotivazione.In primo luogo, lamenta la redazione contestuale della motivazione da parte delGiudice di appello che, secondo il ricorrente, non avrebbe consentito di approfondire imolteplici profili di diritto sostanziale e processuale posti con l’impugnazione.Inoltre, denuncia la violazione dei principi sanciti dalle sezioni unite della cassazionecon le sentenze Tettamanti del 2009 e Calpitano del 2024.Osserva che con il primo arresto si è stabilito che, ai sensi dell’art. 578 cod. proc.pen., quando – essendo intervenuta una causa estintiva del reato – il giudice di appello èchiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza dellaparte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso diaccertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Con il secondo arresto la Corte haulteriormente precisato che il giudice di appello, in presenza della parte civile, non puòlimitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è comunque tenuto a valutare sesussistono i presupposti per l’assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti ocontraddittorie.Tali principi sarebbero stati violati nel caso in esame, poiché il Giudice di secondogrado, dopo aver preso atto della sopravvenuta prescrizione del reato, ha affermato di nonpoter emettere una sentenza di assoluzione poiché «non sarebbe evidente la prova dellanon colpevolezza dell’imputato», chiarendo che l’assoluzione potrebbe prevalere su unacausa di improcedibilità solo a condizione che la non colpevolezza dell’imputato risultasse inmodo assolutamente certo e immediato dagli atti e che non fosse il frutto di unapprezzamento, dunque incompatibile con qualsiasi accertamento o approfondimento.Di seguito la Corte territoriale è passata alla valutazione dei presupposti per laconferma delle statuizioni civili, utilizzando il principio del “più probabile che non” o della“probabilità prevalente“, in tal modo violando i principi sin qui sintetizzati.Lamenta, infine, che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere alle specifichecensure formulate nell’atto di appello e, segnatamente: i) l’impossibilità materiale perl’imputato di svolgere il ruolo di palo, come dimostrato dalla consulenza del dottor Scarfone;ii) l’erroneità dell’identificazione della persona che si allontanava dall’abitazione di viaCittadella nell’ignoto piromane, bensì lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalla consulenzaantropometrica del dottor [OSCURATO:PERSONA]; iii) la manifesta irragionevolezza dell’ipotesi accusatoriaalla luce dell’accertata consapevolezza dell’imputato sulla presenza di telecamere divideosorveglianza; iv) l’assenza, in capo al ricorrente, di un qualsiasi movente plausibile perla commissione del reato.Conclude ribadendo che il Giudice di appello avrebbe avversato tali censure conaffermazioni generiche e assertive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso il richiamo allarequisitoria scritta depositata il 7 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. In data 11 febbraio la difesa ha depositato memoria di replica con la quale haribadito, ulteriormente articolandole, le censure contenute nel ricorso.I difensori di parte civile hanno depositato memorie e, all’odierna udienza, conclusionie nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.1. Del tutto destituita di fondamento è la censura riguardante la tecnicaredazionale contestuale della motivazione da parte del Giudice di appello che, diversamenteda quanto affermato dal ricorrente, non ha impedito il doveroso approfondimento dellequestioni di diritto sostanziale e processuale poste con l’impugnazione, tutte adeguatamentevagliate.2. Neppure conduce all’invocato annullamento della sentenza di appello ladoglianza secondo cui la Corte territoriale avrebbe sovvertito l’ordine logico giuridicoimposto dal diritto vivente per un verso escludendo l’evidenza della prova per l’assoluzionedell’imputato e, per altro verso, accontentandosi del principio della “probabilità prevalente”per la sua condanna agli effetti civili in seguito alla dichiarazione di prescrizione.2.1. Sul punto è appena il caso di ricordare che Sez. U, n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01 (il cui caso in scrutinio era quello, differente daquello in esame nel presente procedimento, dell’imputato assolto perché il fatto noncostituisce reato con il capoverso dell’art. 530 cod. proc. pen. per una condotta diappropriazione indebita e condannato per la residua, mentre la Corte di appello avevadichiarato prescritte entrambe le condotte e confermato le statuizioni civili) hanno statuitoche «All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà oinsufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa dinon punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, ilgiudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio aifini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M.proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, commasecondo, cod. proc. pen.».Per quanto d’interesse, a proposito dell’art. 578 cod. proc. pen., in motivazione Sez.U, Tettamanti hanno chiarito che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 129 cod. proc.pen. «deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con una pronuncia di unacondanna in primo grado: in tal caso, infatti, il giudice di appello – nel prendere atto di unacausa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado – è tenuto apronunciarsi ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen. sull’azione civile: deve quindinecessariamente compiere una valutazione approfondita dell’acquisito compendioprobatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono ladeclaratoria delle cause di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risultiictu oculi. Hanno dunque ribadito il principio secondo cui «può ritenersi che la valutazioneapprofondita a fini civilistici che porti all’accertamento dell’evidenza della mancanza diresponsabilità penale con una formula assolutoria ampia, possa incidere sulla decisionepenale, pur in presenza di una causa estintiva, sebbene non risulti ab initio evidente che ilfatto non sussiste, che l’imputato non l’abbia commesso, ecc.» e che, pertanto, «uneventuale assoluzione in luogo del proscioglimento per cause estintiva può aver luogo solose l’esamina ai fini civilistici porta ad affermare l’applicabilità della relativa ampia formulaassolutoria e quindi senza pregiudizio per il principio di economia processuale, ma qualoranon emerga che il fatto non sussiste che l’imputato non lo ha commesso, eccetera, nonpotrà divenirsi a una pronuncia assolutoria».Va altresì detto che, con la sentenza n. 182 del 2021, la Corte costituzionale haindicato quale unica interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 578 cod. proc.pen. quella secondo la quale, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, ilgiudice penale chiamato a decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e deicapi della sentenza che concernono gli interessi civili, non deve accertare «la causalitàpenalistica che lega la condotta (azione od omissione) all’evento in base alla regola dell’“alto grado di probabilità logica”», bensì in base al «il criterio del “più probabile che non” odella “probabilità prevalente”», valida per l’illecito civile, «che consente di ritenereadeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesifattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative edocumentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria»(così, testualmente, Corte cost., sentenza n. 182 del 2021, paragrafo 14.1. dellamotivazione). Nella stessa sentenza, il Giudice delle leggi, dopo aver affermato che«l’autonomia dell’accertamento dell’illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanzache esso si svolga dinanzi al giudice penale», ha ribadito che tale accertamento deve esserecondotto «applicando le regole processuali e probatorie del processo penale» (paragrafo14.2. della motivazione). Pertanto – si è concluso – tali regole continuano a trovareapplicazione anche se il reato è estinto per prescrizione e nessuna violazione di leggeprocessuale è ravvisabile: né per il fatto che la Corte di appello abbia richiamato, perrelationem, le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado condividendole efacendole proprie; né per il fatto che i giudici di merito abbiano attribuito valore probatorioalle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, la quale, avendo un interesse incausa, nel processo civile non potrebbe essere sentita come testimone.Infine, Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01 a fronte delquesito «Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputatoanche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato perprescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficientio contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell' “oltre ogniragionevole dubbio”, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato perprescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilisticadel “più probabile che non”», hanno così statuito: «Nel giudizio di appello avverso lasentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenutanelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto dellacausa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dallasentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante lapresenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie,la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito».In motivazione, nel ripercorrere il ragionamento svolto da Sez. U Tettamanti e dallaCorte costituzionale, Sez. U, Calpitano hanno richiamato e condiviso il principio espresso daSez. U, Schirru, n. 46688 del 29/09/2016, Rv. 267885 - 01, secondo cui, in definitiva, ladisposizione dell'art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della partecivile, da un lato, la cognizione piena sull'accusa penale del giudice di appello pur a fronte diprescrizione maturata; dall'altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appellosugli interessi civili a seguito della declaratoria di prescrizione.Sicché, nel primo caso, argomentando dal potere di cognizione piena del giudice diappello in presenza della parte civile, Sez. U, Tettamanti consente l'assoluzione nel meritoper mancanza o insufficienza della prova, pur essendo maturata la prescrizione; nel secondocaso, che ha formato oggetto dell'esame della Corte Cost. nella sentenza n.182 del 2021, sitratta della valutazione della responsabilità civile da parte del giudice dell'impugnazionepenale a seguito di dichiarazione di prescrizione del reato in appello.Sez. U Calpitano hanno escluso espressamente che Sez. U, Tettamanti e i principiaffermati successivamente dalla giurisprudenza di legittimità debbano essere rivisti inragione della pronuncia della Corte costituzionale, evidenziando che, nella situazioneprocessuale descritta dall'art. 578 cod. proc. pen. (…) il giudice «non è affatto chiamato aformulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presuppostodella decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza che concernono gli interessicivili». L'ambito della cognizione richiesta al giudice penale ai fini del provvedimentosull'azione civile, in ossequio ai parametri dettati dall'art. 6 CEDU, nell'interpretazione datanedalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché dall'art. 48 Carta di Nizza, non deve dunqueessere esteso dall'interprete ai profili di colpevolezza penalmente rilevanti. È richiamata Sez.U, Tettamanti, da un lato per condividere l'enunciato in base al quale, in caso disopravvenuta estinzione del reato, il giudice di appello, per la presenza della parte civile, èchiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili con cognizione acarattere "pieno" o " integrale"; dall'altro, per mettere in luce che il principio enunciato dalleSezioni Unite «non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domandacivile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezzadell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla suaresponsabilità penale» (…) «il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare ipresupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormaiprosciolto per essere il reato estinto per prescrizione», in tal modo marcando la distanza dalcaso, esaminato da Sez. U, Tettamanti, in cui siano ancora sub iudice tutti i profili attinentialla responsabilità dell'imputato». In sintesi – si afferma in Sez. U Calpitano – la Cortecostituzionale ha stabilito che il giudice dell'impugnazione penale, a seguito delladeclaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (in conseguenza dellaquale la cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato viene meno), deve comunqueprovvedere, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., sull'impugnazione ai soli effetti civili,compiendo un accertamento incentrato sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senzapoter conoscere, sia pure incidenter tantum, la responsabilità penale dell'imputato per ilreato estinto. Ma – si precisa – neppure è sufficiente la mera presa d’atto per il giudice diappello della causa estintiva.Conclusivamente sul punto, osserva il Collegio che i principi espressi da questa Corteprima di Sez. U, Calpitano restano del tutto validi.Nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenutacondanna, il giudice di appello non può desumere le ragioni della condanna, anche sologenerica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato inquanto, una volta chiamato a esprimersi sulla conferma delle statuizioni civili, anche perritenere comunque ai fini penali la prevalenza di una causa estintiva, non può esimersi dalconfutare in maniera specifica i motivi d'appello proposti dall'imputato al fine di escludere ipresupposti per il proscioglimento nel merito, non solo con riguardo al parametrodell'evidenza della prova d'innocenza o dell'assenza assoluta di quella di colpevolezza, maanche in relazione a quelli di contraddittorietà o insufficienza del compendio probatorio (exmultis, Sez. 5, n.1951 del 4/11/2020, Beatrice, non mass.; Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017,Ambrois, Rv. 270322 - 01; Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283 - 01; Sez.6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138 - 01). In merito al rapporto tra art. 129 cod.proc. pen. e art. 578 cod. proc. pen., si è affermato che «all'esito del giudizio, ilproscioglimento nel merito non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa dinon punibilità, salvo il caso in cui il giudice, in sede di appello, sopravvenuta una causaestintiva del reato, sia chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., per lapresenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili» (Sez. 4, n.53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497 - 01; Sez. 4, n. 55519 del 16/11/2018,Dentoni, Rv. 274767 - 01; Sez. 4, n. 20568 del 11/04/2018, D.L., Rv. 273259 - 01; Sez. 2, n.38049 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260586 - 01; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani,Rv. 246138 - 01).2.2. Scrutinata nelle descritte coordinate ermeneutiche, la sentenza della Cortedi appello è certamente errata nella parte in cui ha richiamato l’ormai irrilevante concetto di“evidenza della prova”.E, tuttavia, tale erroneo riferimento non determina l’annullamento della sentenzaperché il Giudice di appello ha correttamente affrontato il tema della valutazione dell’assenzadegli elementi conducenti ad un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc.pen. secondo il criterio richiesto dal diritto vivente, avendo infatti espressamente richiamatol’art. il 578 cod. proc. pen. ed avendo valutato l’assoluzione – sia pure in modo sintetico, maadeguato – alla stregua del criterio più incisivo di valutazione del ragionevole dubbio, nelquale il parametro del “più probabile che non” resta assorbito.Tanto impone di ritenere altresì del tutto priva di pregio, oltre che aspecifica, ladoglianza del ricorrente secondi cui il Giuidce di appello non avrebbe risposto alle censurecontenute nel gravame.3. Per le considerazioni sin qui svolte il ricorso dev’essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione delle particivili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno svolto attività processuale inquesta sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azionecivile proposta nei suoi confronti e liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cheliquida in complessivi euro 3.600,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]