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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06087/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 2183/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 935/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la compagnia aerea [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, quale cessionaria di un credito acquisito dal passeggeroTullio Chiocciola, di accertarne la responsabilità contrattuale per un ritardo di oltre quattro ore di un volo internazionale del 2015 e di condannarla pertanto a corrisponderel’indennizzo di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE 261/2004 per un importo di euro

600. La convenuta si costituiva resistendo.

Con sentenza dell’11 settembre 2018 ilGiudice di pace rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di decadenza del diritto.

Airhelp proponeva appello, cui controparte resisteva, proponendo anche appello incidentale; insortane la causa n. 1593/2019 R.G., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la decidevacon sentenza del 15 giugno 2021 n. 935 , con la quale accoglieva l’appello principale rigettando quello incidentale e quindi condannava Neos a corrispondere a controparte la somma di euro

600. Neos ha presentato ricorso, articolato in otto motivi; Airhelp ha presentato controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato veicolante un unico motivo.

Entrambele parti hanno poi depositato memoria.

Considerato che

1. In primis, va rilevato che la procura speciale del controricorso con ricorso incidentale condizionato di Airhelp si riferisce nella sua intestazione non alla sentenzadel 15 giugno 2021 n. 935 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata decisala causa n. 1593/2019 R.G. del suddetto Tribunale, bensì alla “sentenza n. 937/2021 emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA]” per la causa n. 5297/2019 R.G. del medesimo Tribunale.

Inoltredal contenuto della procura speciale emerge che questa viene rilasciata affinché l’avvocato cui è conferita “rappresenti e difenda la società quanto alla causa con R.G. n. 2258/2022, promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avente ad oggetto la sentenza n. 937/2021 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento con R.G. n. 5297/2019”.

A ciò si aggiunga che, mentre- come si è detto - il ricorso principale qui presenta otto motivi, il controricorso confuta soltanto cinque motivi (a prescindere poi dalla questione della corrispondenza o meno al contenuto).

È del tutto evidente, dunque, che il controricorso con il ricorso incidentale non attiene alla causa in esame, per cui sussiste, tanto per il controricorso quanto per il ricorso incidentale in esso racchiuso, l’inammissibilità.

2. Passando allora all’esame del ricorso principale, come già rilevato, esso è composto di otto motivi. 2.1 Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1362, primo comma, e 1367 c.c. quanto alla interpretazione del contratto stipulato tra Chiocciola e Airhelp, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calami indicato 121) c.p.c. nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 T.U.L.P.S. 2.3 Con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. 2.4 Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e e/o falsa applicazione degli articoli 941 e 949 ter cod. nav., 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata con l. 10 gennaio 2004 n. 12 dall’Italia, cui ha aderito anche la Comunità Europea con decisione ratificata dal Consiglio il 5 aprile 2001, 5, 6 e 7 Regolamento CE 261/2004, in riferimento anche alla sentenza della CGUE, sez.III, 22 novembre 2012 resa in C-139/11. 2.5 Con il quinto motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calamiindicato 121) c.p.c. recante principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 418, primo comma,cod. nav. e 2951 c.c. 2.6 Con il sesto motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 106 T.U.B. e 2 d.m. 2 aprile 2015 n. 53. 2.7 Con il settimo motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1353, 1418 e 1470 c.c. 2.8 Con l’ottavo motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 1260, secondo comma, c.c.

3. Di tutti questi motivi, in applicazione del principio della ragione più liquida, è sufficiente vagliarecongiuntamente il quarto e, nel primo dei due submotivi che racchiude, ilquinto. 3.1 Prendendo le mosse da quest’ultimo, si osserva in primo luogo che la ricorrente attribuisce alla sentenza di avere “radicalmente omesso di affrontare l’eccezione di prescrizione del diritto alla compensazione” che l’attuale ricorrente aveva proposto davanti al primo giudice e riproposto davanti a quello d’appello.

Con completa autosufficienza, si riporta che nella comparsa di costituzione in primo grado Neos aveva prospettato “in via alternativa” l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della compensazione pecuniaria, qualora l’eccezione di decadenza non fosse accolta, rapportandosi a fondamento di tale prescrizione agli articoli 418 cod. nav. e/o 2951 c.c.

“che prevedono rispettivamente un termine estintivo di 6 e 12 mesi” (si veda a pagina 26 del ricorso il passo trascritto dalla comparsa di risposta di primo grado, trascrizione che include anche l’argomentazione che vi era stata posta a base della eccezione).

E altresì si riporta che nella comparsa d’appello l’eccezione non era stata abbandonata, bensì reiterata (si veda nelle pagine 26-27), inequivocamente sostenendo che, qualora non vi fosse stata acquiescenza di controparte, sarebbe decorso il termine decadenziale,e comunque la condanna di controparte sarebbe stata assoggettata ad “inevitabile reiezione, giacché alla materia controversa in esame, certamente attinente al contratto di trasporto aereo, si applicherebbe la più rigorosa disciplina prevista dall’art. 418 cod. nav. e dall’art. 2951 codice civile, che prevede termini di prescrizione ben più brevi e che sarebbero decorsi rispettivamente il 17 dicembre 2015 (in baseall’art. 418 cod. nav.) ovvero il 17 giugno 2016 (in base all’art. 2951 c.c.)”.

Riguardo alla eccezione di prescrizione, in effetti, la sentenza impugnata tace del tutto, limitandosi a vagliare la eccezione decadenziale sulla quale si era fondato il rigetto del primo giudice, disattendendola e così accogliendo l’appello principale (sentenza, pagine 3-5), per poi respingere quello che ha definito l’appello incidentale senza neppure indicare tra i vari “strumenti di difesa” di Neos la prescrizione - si occupa infatti esclusivamente della questione dell’articolo 106 T.U.B., della prova della condizione di reciprocità ex articolo 16 prel., della eccezione di incedibilità del credito (pagine 5-8)-,e infine (pagine 8- 9) giungere ad accogliere la domanda di Airhelp.

La censura risulta pertanto fondata, investendosi anche il quarto motivo, attinente alla decadenza,in quanto la tematica della distinzione tra decadenza e prescrizione - che evidentemente nella fattispecie in esame avrebbe dovuto essere affrontata - non esce risolta proprio per quanto omesso dal giudice d'appello ed appena evidenziato.

Ciòassorbe tutte le ulteriori censure del ricorso; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo e il quinto motivo del ricorsonei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri .

C assa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 2183/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 935/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la compagnia aerea [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, quale cessionaria di un credito acquisito dal passeggeroTullio Chiocciola, di accertarne la responsabilità contrattuale per un ritardo di oltre quattro ore di un volo internazionale del 2015 e di condannarla pertanto a corrisponderel’indennizzo di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE 261/2004 per un importo di euro 600. La convenuta si costituiva resistendo. Con sentenza dell’11 settembre 2018 ilGiudice di pace rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di decadenza del diritto. Airhelp proponeva appello, cui controparte resisteva, proponendo anche appello incidentale; insortane la causa n. 1593/2019 R.G., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la decidevacon sentenza del 15 giugno 2021 n. 935 , con la quale accoglieva l’appello principale rigettando quello incidentale e quindi condannava Neos a corrispondere a controparte la somma di euro 600. Neos ha presentato ricorso, articolato in otto motivi; Airhelp ha presentato controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato veicolante un unico motivo. Entrambele parti hanno poi depositato memoria. Considerato che 1. In primis, va rilevato che la procura speciale del controricorso con ricorso incidentale condizionato di Airhelp si riferisce nella sua intestazione non alla sentenzadel 15 giugno 2021 n. 935 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata decisala causa n. 1593/2019 R.G. del suddetto Tribunale, bensì alla “sentenza n. 937/2021 emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA]” per la causa n. 5297/2019 R.G. del medesimo Tribunale. Inoltredal contenuto della procura speciale emerge che questa viene rilasciata affinché l’avvocato cui è conferita “rappresenti e difenda la società quanto alla causa con R.G. n. 2258/2022, promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, avente ad oggetto la sentenza n. 937/2021 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento con R.G. n. 5297/2019”. A ciò si aggiunga che, mentre- come si è detto - il ricorso principale qui presenta otto motivi, il controricorso confuta soltanto cinque motivi (a prescindere poi dalla questione della corrispondenza o meno al contenuto). È del tutto evidente, dunque, che il controricorso con il ricorso incidentale non attiene alla causa in esame, per cui sussiste, tanto per il controricorso quanto per il ricorso incidentale in esso racchiuso, l’inammissibilità. 2. Passando allora all’esame del ricorso principale, come già rilevato, esso è composto di otto motivi. 2.1 Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1362, primo comma, e 1367 c.c. quanto alla interpretazione del contratto stipulato tra Chiocciola e Airhelp, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calami indicato 121) c.p.c. nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 T.U.L.P.S. 2.3 Con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. 2.4 Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e e/o falsa applicazione degli articoli 941 e 949 ter cod. nav., 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata con l. 10 gennaio 2004 n. 12 dall’Italia, cui ha aderito anche la Comunità Europea con decisione ratificata dal Consiglio il 5 aprile 2001, 5, 6 e 7 Regolamento CE 261/2004, in riferimento anche alla sentenza della CGUE, sez.III, 22 novembre 2012 resa in C-139/11. 2.5 Con il quinto motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 (per lapsus calamiindicato 121) c.p.c. recante principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché degli articoli 24 e 114 Cost. e violazione e/o falsa applicazione degli articoli 418, primo comma,cod. nav. e 2951 c.c. 2.6 Con il sesto motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 106 T.U.B. e 2 d.m. 2 aprile 2015 n. 53. 2.7 Con il settimo motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1353, 1418 e 1470 c.c. 2.8 Con l’ottavo motivosi denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 1260, secondo comma, c.c. 3. Di tutti questi motivi, in applicazione del principio della ragione più liquida, è sufficiente vagliarecongiuntamente il quarto e, nel primo dei due submotivi che racchiude, ilquinto. 3.1 Prendendo le mosse da quest’ultimo, si osserva in primo luogo che la ricorrente attribuisce alla sentenza di avere “radicalmente omesso di affrontare l’eccezione di prescrizione del diritto alla compensazione” che l’attuale ricorrente aveva proposto davanti al primo giudice e riproposto davanti a quello d’appello. Con completa autosufficienza, si riporta che nella comparsa di costituzione in primo grado Neos aveva prospettato “in via alternativa” l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento della compensazione pecuniaria, qualora l’eccezione di decadenza non fosse accolta, rapportandosi a fondamento di tale prescrizione agli articoli 418 cod. nav. e/o 2951 c.c. “che prevedono rispettivamente un termine estintivo di 6 e 12 mesi” (si veda a pagina 26 del ricorso il passo trascritto dalla comparsa di risposta di primo grado, trascrizione che include anche l’argomentazione che vi era stata posta a base della eccezione). E altresì si riporta che nella comparsa d’appello l’eccezione non era stata abbandonata, bensì reiterata (si veda nelle pagine 26-27), inequivocamente sostenendo che, qualora non vi fosse stata acquiescenza di controparte, sarebbe decorso il termine decadenziale,e comunque la condanna di controparte sarebbe stata assoggettata ad “inevitabile reiezione, giacché alla materia controversa in esame, certamente attinente al contratto di trasporto aereo, si applicherebbe la più rigorosa disciplina prevista dall’art. 418 cod. nav. e dall’art. 2951 codice civile, che prevede termini di prescrizione ben più brevi e che sarebbero decorsi rispettivamente il 17 dicembre 2015 (in baseall’art. 418 cod. nav.) ovvero il 17 giugno 2016 (in base all’art. 2951 c.c.)”. Riguardo alla eccezione di prescrizione, in effetti, la sentenza impugnata tace del tutto, limitandosi a vagliare la eccezione decadenziale sulla quale si era fondato il rigetto del primo giudice, disattendendola e così accogliendo l’appello principale (sentenza, pagine 3-5), per poi respingere quello che ha definito l’appello incidentale senza neppure indicare tra i vari “strumenti di difesa” di Neos la prescrizione - si occupa infatti esclusivamente della questione dell’articolo 106 T.U.B., della prova della condizione di reciprocità ex articolo 16 prel., della eccezione di incedibilità del credito (pagine 5-8)-,e infine (pagine 8- 9) giungere ad accogliere la domanda di Airhelp. La censura risulta pertanto fondata, investendosi anche il quarto motivo, attinente alla decadenza,in quanto la tematica della distinzione tra decadenza e prescrizione - che evidentemente nella fattispecie in esame avrebbe dovuto essere affrontata - non esce risolta proprio per quanto omesso dal giudice d'appello ed appena evidenziato. Ciòassorbe tutte le ulteriori censure del ricorso; ne consegue la cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione procederà a nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo e il quinto motivo del ricorsonei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri . C assa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche perle
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