CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07640/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34355/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 marzo 2021 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza in data 28 marzo 2013 del GIP del Tribunale di Genova, ha escluso la recidiva, ha dichiarato di non doversi procedere per i reati di cui ai capi 56), 57), 58) e 59) per essere' i reat) estinti per prescrizione, ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e di cui agli art. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 60), avvinti dal vincolo della continuazione, e ha ridotto la pena ad anni 8 di reclusione. 2. L'imputato presenta due diversi ricorsi. Con il primo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la Corte territoriale aveva ritenuto la partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti solo in base ad alcuni contatti telefonici intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] nonché in base ad attività marginali, seppur illecite, compiute nel corso dei reati contestati. Dagli atti non erano emersi rapporti con altri componenti dell'associazione. Inoltre, difettava sia la prova di un accordo con altri appartenenti al sodalizio/ sia dell'elemento soggettivo in termini di consapevolezza di far parte dell'associazione sia dell'elemento oggettivo consistente nel ruolo specifico funzionale all'associazione, alle dinamiche operative e alla crescita criminale. Eccepisce altresì il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della marginalità del ruolo nel reato del capo 60). La Corte territoriale aveva ammesso che l'effettivo contributo era stato solo quello di procurare i contatti telefonici, ma non aveva spiegato per quale ragione non si trattava di un contributo di minima importanza. Con il secondo a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché non vi erano stati sequestri di stupefacente o appostamenti da parte degli operanti, comprovanti il suo coinvolgimento nelle operazioni. Nonostante la specifica censura, la Corte territoriale aveva ritenuto le intercettazioni idonee a sostenere l'accusa, senza un vaglio rigoroso. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente perché hanno il medesimo oggetto, sono manifestamente infondati perché consistono in censure di fatto che non si confrontano in modo critico con la decisione impugnata. I Giudici di merito hanno accertato il coinvolgimento dell'imputato nell'importazione di 298 chili di hashish dalla Spagna da parte dei corrieri RG 34355/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali erano stati arrestati alla frontiera di Ventimiglia il 22 dicembre 2009. Il contenuto delle conversazioni aveva dimostrato che il ricorrente aveva fornito il recapito dei corrieri ad [OSCURATO:PERSONA] che aveva fatto da staffetta durante il viaggio di ritorno. Il ruolo attivo e paritario di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso imputato era stato confermato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto. La Corte territoriale ha motivatamente escluso il ruolo marginale del ricorrente, osservando che nella conversazione del 18 dicembre 2009 aveva fornito a [OSCURATO:PERSONA] il numero di telefono di [OSCURATO:PERSONA], il camionista italiano che aveva messo a disposizione il proprio lavoro per consentire ai due di effettuare il trasporto dalla Spagna. Era emerso altresì che il Megry aveva concordato un incontro con il Massinnino presso il porto nel pomeriggio del 19 dicembre 2009, poco prima dell'imbarco del camion che sarebbe stato usato per il trasporto dello stupefacente. Le restanti conversazioni erano intercorse solo con [OSCURATO:PERSONA], poiché questi faceva da staffetta al camionista, anticipandolo di circa 20 chilometri, come comprovato dalla localizzazione dello stesso in relazione alle celle agganciate. Tuttavia, non appena [OSCURATO:PERSONA] aveva perso il contatto telefonico con i corrieri, aveva avvisato il Megry di quello che era successo e chiamato la moglie per chiederle di occultarle i soldi. Dal complesso degli elementi a carico e tenuto conto anche del contributo causale offerto dal Megry negli altri rilevanti episodi di traffico di stupefacente dalla Spagna, per cui è stata dichiarata la prescrizione, i Giudici di merito hanno motivatamente concluso che l'imputato era ben consapevole di far parte di un sodalizio dedicato al traffico di stupefacenti cui aveva dato un significativo apporto operativo (come quando alla guida della propria auto aveva svolto insieme a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di staffetta rispetto al corriere incaricato del trasporto di stupefacente) nonché un significativo apporto conoscitivo, acquisendo la disponibilità dei corrieri e partecipando all'organizzazione dei trasporti. La decisione è pertanto immune da censure. Infatti, la Corte territoriale ha analizzato in modo esaustivo sia i presupposti dell'associazione dedita al traffico degli stupefacenti sia gli elementi costitutivi del reato fine del capo 60), escludendo il contributo marginale, siccome aveva fornito al sodale il contatto con il trasportatore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del in „ ;I •j--\, procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, RG 34355/2021 determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]