CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31857/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento ai capi a), e), h) dell'imputazione. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.10.2023, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in data 11.1.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del furto aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo a), nonché delle plurime utilizzazioni indebite della sua carta di credito e carta bancomat (capi b, c, d). Aveva inoltre ritenuto il solo Serrentino responsabile del furto aggravato commesso in concorso con altra persona ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo e), di quello ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo h), nonché dell'indebito utilizzo delle rispettive carte di credito e carte bancomat (capi f, g, i). 2. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura con la quale si deduce il difetto della condizione di procedibilità in relazione ai furti contestati. La difesa rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato è divenuto procedibile a querela e che l'art. 85 del citato decreto, nel dettare la disciplina transitoria, ha stabilito che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Nel caso di specie nessuna delle persone offese aveva presentato querela, sicché difetterebbe la condizione di procedibilità. Sebbene in sede di appello sia la difesa che il Procuratore generale avessero concluso chiedendo il proscioglimento per i capi relativi ai reati di furto per mancanza di querela, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul punto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento ai capi a), e), h) dell'imputazione perché improcedibili per mancanza di querela. 4. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note conclusive. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati. 2. I ricorrenti sono accusati, tra l'altro, di aver commesso dei furti aggravati a carico di diverse persone offese. 2.1. A seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 10 ottobre 2022 n. 150, l'art. 624, ultimo comma, cod. pen., stabilisce: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». La riforma riguardante il regime di procedibilità del reato di furto trova certamente applicazione anche in ordine ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, avvenuta il 30 dicembre 2022, dal momento che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modffica (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749, che ha affermato il principio in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vedendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile. Nello stesso senso, si era espressa Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calbrò e altri, Rv. 241862 - 01 con riguardo alla previsione della perseguibilità a querela, conseguente alla modifica di cui all'art. 24 L. n. 273 del 2002 in tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, di cui all'art. 642 cod. pen.). 2.2. La modifica del regime di procedibilità del reato di furto, in quanto più favorevole, trova applicazione anche nel caso in esame, nel quale i reati contestati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della novella e nessuna delle circostanze aggravanti contestate rientra nell'elencazione della nuova disposizione. Tuttavia, la Corte territoriale, nonostante le conclusioni rassegnate tanto dal Procuratore generale quanto dalla difesa nel senso di non doversi procedere per i reati di furto per difetto di querela, non ha verificato la sussistenza di una valida condizione di procedibilità. 3. Occorre pertanto procedere in questa sede a tale verifica. A tal fine, è utile muovere dall'individuazione sia dei criteri per valutare se è stata resa una dichiarazione nella quale «si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato» (art. 336 cod. proc. pen.), sia dei poteri di valutazione spettanti in proposito al giudice di legittimità. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (ex plurímis, Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648-01; e Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801-01). Sotto altro profilo, si è affermato che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento (così Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv. 258384-01; Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01). 4. Nella vicenda in esame, deve ritenersi sussistente la condizione di procedibilità con riguardo al reato contestato al capo h) dell'imputazione, in quanto la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in data 23 settembre 2015 ha proposto una formale querela ai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] di Pesa. Tale atto è espressamente qualificato dalla polizia giudiziaria come "querela"; inoltre, nella successiva integrazione, esso viene richiamato come "querela", di tal che esso deve considerarsi tale a tutti gli effetti. Invero, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'esercizio del diritto di querela, è sufficiente la espressa qualificazione formale dell'atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine "querela" sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (cfr. Cass., Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, Rv. 278654; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01). A conclusioni diverse si deve invece addivenire con riguardo ai furti contestati ai capi a) ed e) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del furto sub a), risulta aver presentato in data 1.8.2015 ai Carabinieri di S. [OSCURATO:PERSONA] di Pesa una "denuncia orale", integrata in data 6.8.2015. Analogamente, [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del furto sub e), ha presentato una "denuncia orale" il 12.9.2015, nonché integrazioni successive. Le dichiarazioni presentate da entrambe le persone offese, oltre ad essere espressamente qualificati dalla polizia giudiziaria come "denuncia orale", non recano alcuna chiara l'indicazione dell'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati, né questa emerge chiaramente da altri fatti dimostrativi di detto intento. Pertanto, per entrambi i reati in parola deve dunque escludersi la sussistenza della condizione di procedibilità. Neppure risulta la rituale sopravvenienza della querela nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, giacché la persona offesa - ai sensi dell'art. 85 del decreto citato - avrebbe avuto la possibilità di manifestare la propria volontà punitiva entro il 30 marzo 2023. 5. Al difetto della condizione di procedibilità consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai reati di furto di cui ai capi a) ed e) dell'imputazione. Deve invece essere disposto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per i restanti reati, alla cui determinazione provvederà altra sezione della Corte d'appello di Firenze. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di furto ascritti ai capi a) ed e), perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appel