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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12892/2026

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IZIA e I.N.P.S.– intimati –per la correzione dell’ordinanza n.1504/2023 della CORTE DICASSAZIONE, depositata in data 18/01/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ruberto Vincenzo ha invocato la correzione dell’errore materialeravvisato nell’ordinanza di questa Corte n. 1504/2023, nella parte incui la stessa, nonostante l’accoglimento del ricorso, ha liquidato lespese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente,limitando altresì le spese anticipate dalla parte ricorrente ad € 200,ancorché le stesse ammontassero a complessivi € 423,00.La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presenteprocedimento di correzione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso merita di essere accolto, quanto al primo profilo.Questa Corte, infatti, ha ravvisato la fondatezza del ricorso e lo haaccolto, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previstodall’art. 384, secondo comma, c.p.c., ed ha liquidato le spese delgiudizio di legittimità in favore della parte ricorrente, ponendole acarico del Ministero della Giustizia.

Nel dispositivo, tuttavia, perevidente errore materiale, ha condannato il predetto Ministero alpagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore della partecontroricorrente” anziché “in favore della parte ricorrente”.

Sottoquesto profilo, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza n. 1504/2023va corretta.Il secondo profilo, invece, non è fondato.Gli esborsi liquidati da questa Corte, nella misura di € 200,corrispondono alle spese vive non documentabili.

Le spese anticipatedalla parte ricorrente per il contributo unificato previsto per laproposizione dell’impugnazione, per l’imposta di bollo prevista per lasua iscrizione al ruolo, nonché per la registrazione dell’ordinanzaemessa da questa Corte, rappresentano altrettanti voci di spesaindipendenti da quelle liquidate da questa Corte, che sono comunqueNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026dovute dalla parte soccombente in quanto trattasi di accessori allapronuncia favorevole alla parte ricorrente.In definitiva, l’ordinanza n. 1504/2023 va corretta come suindicato,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Nulla per le spese, in forza del principio secondo cui “Nelprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez.

U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).

P.Q.Mla Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 1504/2023,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

IZIA e I.N.P.S.– intimati –per la correzione dell’ordinanza n.1504/2023 della CORTE DICASSAZIONE, depositata in data 18/01/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ruberto Vincenzo ha invocato la correzione dell’errore materialeravvisato nell’ordinanza di questa Corte n. 1504/2023, nella parte incui la stessa, nonostante l’accoglimento del ricorso, ha liquidato lespese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente,limitando altresì le spese anticipate dalla parte ricorrente ad € 200,ancorché le stesse ammontassero a complessivi € 423,00.La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presenteprocedimento di correzione.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso merita di essere accolto, quanto al primo profilo.Questa Corte, infatti, ha ravvisato la fondatezza del ricorso e lo haaccolto, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previstodall’art. 384, secondo comma, c.p.c., ed ha liquidato le spese delgiudizio di legittimità in favore della parte ricorrente, ponendole acarico del Ministero della Giustizia. Nel dispositivo, tuttavia, perevidente errore materiale, ha condannato il predetto Ministero alpagamento delle spese del giudizio di legittimità “in favore della partecontroricorrente” anziché “in favore della parte ricorrente”. Sottoquesto profilo, pertanto, il ricorso è fondato e l’ordinanza n. 1504/2023va corretta.Il secondo profilo, invece, non è fondato.Gli esborsi liquidati da questa Corte, nella misura di € 200,corrispondono alle spese vive non documentabili. Le spese anticipatedalla parte ricorrente per il contributo unificato previsto per laproposizione dell’impugnazione, per l’imposta di bollo prevista per lasua iscrizione al ruolo, nonché per la registrazione dell’ordinanzaemessa da questa Corte, rappresentano altrettanti voci di spesaindipendenti da quelle liquidate da questa Corte, che sono comunqueNumero registro generale 25751/2025Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12892/2026Data pubblicazione 06/05/2026dovute dalla parte soccombente in quanto trattasi di accessori allapronuncia favorevole alla parte ricorrente.In definitiva, l’ordinanza n. 1504/2023 va corretta come suindicato,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Nulla per le spese, in forza del principio secondo cui “Nelprocedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744). P.Q.Mla Corte dispone la correzione dell’ordinanza n. 1504/2023,mediante sostituzione della parola “controricorrente” contenuta allariga n. 7 del dispositivo, con la parola “ricorrente”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 29 aprile 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
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