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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06910/2026

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positata il 16/05/2022 R.G.N. 442/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoANTONIO VALORI;Numero registro generale 18738/2022udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Numero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/20261.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata,ha confermato la pronuncia di primo grado che avevaaccertato la nullità del patto di prova apposto al contratto diassunzione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in seguito a subentro di quest’ultima nellagestione del servizio in appalto di un bar caffetteria.La Corte ha quindi confermato l’illegittimità del recessodatoriale intimato ad nutum, applicando la tutelareintegratoria stabilita dall’art. 3, comma 2, d. lgs. n. 23 del2015.2.

La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha premesso dicondividere il principio di diritto affermato da Cass. n. 18268del 2018 secondo il quale, nel caso di successione in unappalto, il datore di lavoro subentrante può, mediante unpatto di prova, verificare, oltre alle qualità professionali,anche il comportamento e la personalità del lavoratore inrelazione all'adempimento della prestazione.Tuttavia, ha ritenuto che “nel caso in esame non vi è alcunaprova che il mancato superamento del periodo di prova siadipeso da fatti personali della lavoratrice incompatibili con laprosecuzione del rapporto di lavoro […] quindi il patto diprova potrebbe pure dirsi – in ipotesi – geneticamente valido,ma in giudizio non vi è stata questa prova relativa alle ragioni(personali) del suo mancato superamento, il cui onere era acarico del datore di lavoro”.3.

La Corte, comunque, ritenuta “ferma e dimostratal’identità delle mansioni svolte dalla Soccorsi prima e dopo ilsubentro della società appellante nella gestione del serviziodi bar e caffetteria”, ha considerato dirimente che l’art. 338Numero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026del CCNL [OSCURATO:PERSONA] prevedesse l’esclusione deNl upmearot tdoi r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026di prova in caso di assunzione di personale in seguito asuccessione in un servizio appaltato.4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con cinque motivi; ha resistito l’intimata concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale del 5 giugno 2025,entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito, ilCollegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazionein pubblica udienza.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi tre motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2096 c.c. perché la Corte territoriale, purrammentando il principio circa la legittimità dell’apposizionedel patto di prova anche per una prestazione con mansioni dieguale contenuto ma resa in successione in favore didifferenti datori di lavoro nell'appalto, ha poi ritenuto chenella fattispecie il patto di prova non potesse essere appostoin quanto non vi era la prova delle ragioni legittimanti la suaapposizione; la Corte avrebbe fondato il suo giudizio su unapresunta inesistenza di ragioni personali afferenti il suomancato superamento e senza verificare la necessità, per ilnuovo datore di lavoro, di verificare le capacità professionalidella Soccorsi calata in un nuovo assetto organizzativo ed inrelazione a mansioni diverse da quelle risultanti dalladocumentazione rilasciata dalla gestione uscente;Numero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/20261.2. il secondo motivo denuncia la violazione eN umfaerlos dai r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazioneall’articolo 338 CCNL [OSCURATO:PERSONA], per avere i giudici delmerito ritenuto che il patto di prova non potesse essere aborigine apposto in quanto escluso dalla disposizionecontrattuale richiamata; si argomenta diffusamente persostenere che l’art. 338 è disciplina che ha per oggetto undiverso settore merceologico e contrattuale – ovvero laristorazione collettiva – del tutto diverso rispetto al serviziobar e caffetteria oggetto dell’appalto in contesa;1.3. il terzo motivo, formulato nel caso fosse effettivamenteritenuto applicabile l’art. 338 del CCNL [OSCURATO:PERSONA],denuncia la violazione degli articoli 2096, 1362, 1363 e 1364c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la clausolacontrattuale collettiva vietasse tout court il patto di prova enon già limitatamente alle ipotesi in cui fosse apposto per losvolgimento delle medesime mansioni in precedenza svoltedalla lavoratrice.2.

Per il suo carattere assorbente occorre esaminare ilsecondo motivo di ricorso, che pone la questione che hadeterminato la rimessione in pubblica udienza perl’interpretazione di una disposizione di un contratto collettivonazionale di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 6335/2014).Con la censura si lamenta che la Corte territoriale avrebbeerroneamente applicato l’«art. 338 CCNL [OSCURATO:PERSONA]» adun cambio di gestione avente ad oggetto il servizio barcaffetteria, ritenuto da chi ricorre estraneo al «settoreristorazione collettiva (mense aziendali)».2.1. [OSCURATO:PERSONA] giudica il motivo infondato.L’art. 338 – rubricato «Cambi di gestione – condizioni» -stabilisce che «le assunzioni saranno effettuate […] ed iNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno exN unmoervo odi, r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale dicui al primo comma dell’articolo 335»; al contempo,«l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso dicui agli artt. 186 e 187 del presente Contratto».L’art. 335 impone alla gestione subentrante l’assunzionedell’intero personale addetto, con le sole tassative esclusioniivi previste, e regola anche i contratti formativi in continuitàcol periodo residuo.Parte ricorrente dubita dell’applicabilità della disposizione alcaso controverso in quanto l’articolato sul «cambio digestione» (artt. 331-345) è inserito nella Parte speciale e nongenerale del CCNL, precisamente nel Titolo XII («Pubbliciesercizi»), nel Capo XII, intitolato «Norme per la ristorazionecollettiva (mense aziendali)», che contiene appunto un«Protocollo appalti».Si sostiene che, per la gestione di un bar-caffetteria, nonpossano trovare applicazione le disposizioni stabiliteesclusivamente per un settore che consiste «in un’attività dipreparazione e consegna di pasti su larga scala rivolto acomunità di persone».2.2.

L’assunto non può essere condiviso.Il dato letterale della disciplina richiamata appare riferirsi alla«ristorazione collettiva» intesa quale servizio organizzato perpreparare e distribuire pasti su larga scala a gruppi definiti dipersone, in contesti quali le mense aziendali o istituzionali.Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nellacontrattazione collettiva la comune intenzione delle parti nonsempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento «alsenso letterale delle parole», atteso che la natura di dettacontrattazione, sovente articolata su diversi livelli, la vastitàe la complessità della materia trattata in ragionedell'interdipendenza di molteplici profili della posizioneNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settoreNu mdeerol ldei r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026relazioni industriali non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non dirado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoelementi che rendono indispensabile nella materia unautilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga contodi detta specificità, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 c.c. (v.

Cass. n. 10434/2006; Cass. n. 14461/2006;Cass. n. 8037/2007; Cass. n. 3027/2009; Cass. n.16295/2010; Cass. n. 2996/2023).Il dato letterale valorizzato dalla ricorrente, pur evocando ilsettore della ristorazione collettiva, non presenta unaunivocità tale da precludere, dunque, una interpretazioneestensiva (v.

Cass. n. 30420/2017; Cass. n. 13917/2013;Cass. n. 18294/2002) che tenga conto di elementi sistematicie di ratio della disciplina.Dal punto di vista sistematico, la scelta delle Parti sociali èstata quella di collocare nel Titolo XII, dedicato a tutti i«Pubblici esercizi», il Capo XII in esame ma anche ilsuccessivo Capo XIII, concernente il «Subentro in rapporti diconcessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo diazienda in centri commerciali», manifestando l’intento diregolare tutti i fenomeni caratterizzati dai subentri e daicambi di appalto nell’intera area dei pubblici esercizi(appalto, concessione, locazione/affitto di ramo d’azienda).Ciò che rileva, per l’operatività della disciplina, è la dinamicadella successione negli appalti nel comparto dei pubbliciesercizi, non apparendo dirimente la tipologia dell’oggettodell’attività di somministrazione.Infatti, l’art. 332 detta nella sua rubrica la «Finalità» delladisciplina, una volta rilevato che si tratta di settore«generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizioNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026tramite contratti di appalto determinando frequenti caNmumberio ddi ir accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro pergiustificato motivo obiettivo», dichiarando esplicitamente lo«scopo di garantire al personale dipendente la continuità e lecondizioni di lavoro».Il contratto collettivo in esame appare volto ad estendere lasua disciplina alle ricadute lavoristiche del subentro negliappalti nel comparto, proprio perché tale settore èstrutturalmente caratterizzato dai frequenti cambi di gestionechiaramente forieri di pregiudizievole precarietà.Se l’architrave dell’intervento pattizio è l’esigenza primaria digarantire la continuità occupazionale, la regola sull’esclusionedel patto di prova contenuta nel «Protocollo appalti» devetrovare applicazione in tutte le ipotesi in cui vi sia unaffidamento di un servizio di ristorazione in appalto conobbligo di assumere, anche mediante clausola sociale, ilavoratori che operavano presso la precedente gestione.Diversamente interpretando, ove fosse consentito a chisubentra nella gestione del servizio di apporre un patto diprova al rapporto dei lavoratori che è obbligato ad assumerein virtù di una clausola sociale, risulterebbe illogicamentepregiudicata la stessa finalità occupazionale della clausola,consentendo al datore, all’esito della prova, di liberarsi deidipendenti ai quali, invece, aveva l’obbligo di garantirestabilità lavorativa.Pertanto, nell’ambito della «procedura di gara peraffidamento a terzi del servizio bar e caffetteria presso la salabar di ‘Palazzo della Marina’ indetta dal Commissario MilitareMarittimo di Roma» (come qualificata dalla stessaricorrente), deve essere confermata la statuizione della Cortedi Appello che ha ritenuto - in base all’art. 338 CCNL PubbliciEsercizi come innanzi interpretato - dovesse essere escluso ilNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026patto di prova per l’assunzione della Soccorsi in segNuumiteoro dai r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026successione nel servizio appaltato.2.3.

Il rigetto del secondo motivo, relativo ad una ratiodecidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisioneperché il patto di prova sarebbe comunque invalido in quantoin violazione della disposizione del CCNL che non ne consentel’apposizione, rende inammissibile il primo motivo.Esso attinge l’altra ragione spesa dalla Corte territoriale perconfermare la pronuncia di primo grado e cioè l’inesistenzadi ragioni personali afferenti al mancato superamento dellaprova da parte della Soccorsi.Vale, dunque, il noto principio per il quale, quando unadecisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fondasu distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna dellequali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possagiungersi alla cassazione della stessa è indispensabile nonsolo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, maanche che tali censure risultino tutte fondate, di modo che laresistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli conl'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenutaferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal,censurato, privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneitàal raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentatodalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. Cass., Sez.un., n. 34476/2019; tra molte: Cass. n. 12372/2006; Cass.n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019).Per completezza si osserva, altresì, che non risulta quindipertinente il richiamo, contenuto nelle difese della società, alprecedente rappresentato da Cass. n. 9064/2025, che non sioccupa della contrattazione collettiva qui in controversia,bensì della causa funzionale dell’art. 2096 c.c.; nella specie,l’invalidità del patto non deriva dalla previsione codicistica maNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026da uno specifico divieto imposto da una fonte contraNttuumearole di- raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026collettiva, così come interpretata da questa Corte.2.4.

Il terzo motivo, prospettato nel caso fosse stato ritenutoapplicabile alla fattispecie concreta l’art. 338 CCNL PubbliciEsercizi, è parimenti inammissibile.Si denuncia un vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., chepostula una ricostruzione della vicenda storica che è quellaoperata dai giudici del merito, mentre nella specie ilricorrente fonda la sua censura su di un presupposto di fattoritenuto errato dalla Corte territoriale e cioè che la Soccorsifosse stata assunta per mansioni diverse (aiuto bar) rispettoa quelle che aveva esercitato e risultanti dalle buste paga(cassiera).In ogni caso, atteso che i giudici d’appello hanno accertato,con valutazione di fatto non censurabile in questa sede,l’identità sostanziale delle mansioni svolte dalla lavoratriceprima e dopo il subentro della ricorrente, difetterebbe, anchenell’interpretazione patrocinata dalla stessa ricorrente, ilpresupposto fattuale necessario per reputare legittimal’apposizione del patto di prova.3.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedel disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimentoall’art. 2096 c.c., laddove la sentenza gravata ha ritenuto chenon assumesse alcuna rilevanza – ai fini del giudizio dilegittimità del patto di prova apposto al rapporto di lavoro –la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto dellacreazione ex novo – e senza passaggio diretto - di unrapporto di lavoro, era a conoscenza esclusivamente del fattoche la Soccorsi, nel corso del rapporto di lavoro alledipendenze del precedente datore di lavoro, era inquadratacon mansioni di cassiera per come risultante dalle pregressebuste paga.Numero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026La doglianza non può trovare accoglimento.

Numero di raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si denuncia impropriamente la violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 9731/2025).Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice nonabbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare laviolazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarandodi non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle partie disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui glisia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nellamera circostanza che il giudice abbia valutato le proveproposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre).Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,Numero registro generale 18738/2022n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo inN umero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 6910/2026presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati daData pubblicazione 23/03/2026questa Corte fin da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.Nella sostanza, con il motivo in esame, non viene individuatoun errore di diritto nell’ascrizione di significato all’art. 2096c.c. ad opera dei giudici d’appello, ma si contestanovalutazioni di fatto di costoro in ordine al rilevo di circostanzequali l’indicazione in busta paga di mansioni diverse da quelleeffettivamente espletate.In definitiva, la censura non denuncia né l’utilizzazione diprove non dedotte dalle parti né l’erronea attribuzione divalore legale a prove soggette a libero apprezzamento, masollecita un nuovo scrutinio del materiale istruttorio,inammissibile in sede di legittimità.4.

Il quinto motivo, proposto in via subordinata, deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., in relazioneall’art. 3 del d. lgs. 23/2015, per avere la Corte aditariconosciuto alla Soccorsi, in luogo di una tutela meramenteindennitaria, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro,oltre al pagamento in proprio favore di una somma pari a 12mensilità ed il versamento dei contributi previdenziali.La censura è infondata, alla stregua della più recentegiurisprudenza di questa Corte che, superando il precedenteorientamento espresso da Cass. n. 20239/2023 in ragionedel sopravvenire della pronuncia della Corte costituzionale n.128/2024, ha affermato il seguente principio: “Il recessointimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di provanullo integra un'ipotesi di licenziamento privo digiustificazione per insussistenza del fatto, con conseguentericonoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante aseguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024”Numero registro generale 18738/2022(Cass. n. 24201/2025, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp.N umero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/20265.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese regolate secondo soccombenzaliquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

UN., n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneIl cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] AmendolaNumero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026Data pubblicazione 01/10/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E C.E.M.SEZIONE LAVORO R.G.N. 10487/2026Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 10487-2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3418VALORI;- intimata in correzione –per la correzione della sentenza n. 6910/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 18738/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026RILEVATO CHEData pubblicazione 01/10/20261. con istanza è stata richiesta la correzione materiale dellasentenza di questa Corte n. 6910/2026, che ha respinto ilricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti diSoccorsi [OSCURATO:PERSONA], liquidando le spese e ponendole acarico della società;2. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della Soccorsi, haproposto ricorso per correzione di errore materiale di dettaordinanza nella parte in cui ha omesso di distrarre le spese infavore anche del predetto difensore, che ne aveva fatto istanzanel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis.1;3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;CONSIDERATO CHE1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza diun'espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma;la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa sirichiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese - consente il migliorerispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed Nuèm euron re gistro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anNcuhmeer on dei rai ccolta generale 26057/2026confronti delle pronunce della Corte di cassazione (CassD.a,t a pubblicazione 01/10/2026SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass.

SS.UU.n. 31033 del 27/11/2019);2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivodella sentenza di questa Corte n. 6910 del 2026, pubblicata indata 23 marzo 2026, sia corretto aggiungendo: «da distrarsi infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]», dopo «15%»;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (tra molte: Cass. Sez.

Un. n. 29432/2024);P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corten. 6910 del 2026, pubblicata in data 23 marzo 2026, sia correttoaggiungendo «da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]»,dopo «15%».

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, acura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026Data pubblicazione 01/10/2026Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
positata il 16/05/2022 R.G.N. 442/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoANTONIO VALORI;Numero registro generale 18738/2022udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Numero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata,ha confermato la pronuncia di primo grado che avevaaccertato la nullità del patto di prova apposto al contratto diassunzione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. in seguito a subentro di quest’ultima nellagestione del servizio in appalto di un bar caffetteria.La Corte ha quindi confermato l’illegittimità del recessodatoriale intimato ad nutum, applicando la tutelareintegratoria stabilita dall’art. 3, comma 2, d. lgs. n. 23 del2015.2. La Corte territoriale, in estrema sintesi, ha premesso dicondividere il principio di diritto affermato da Cass. n. 18268del 2018 secondo il quale, nel caso di successione in unappalto, il datore di lavoro subentrante può, mediante unpatto di prova, verificare, oltre alle qualità professionali,anche il comportamento e la personalità del lavoratore inrelazione all'adempimento della prestazione.Tuttavia, ha ritenuto che “nel caso in esame non vi è alcunaprova che il mancato superamento del periodo di prova siadipeso da fatti personali della lavoratrice incompatibili con laprosecuzione del rapporto di lavoro […] quindi il patto diprova potrebbe pure dirsi – in ipotesi – geneticamente valido,ma in giudizio non vi è stata questa prova relativa alle ragioni(personali) del suo mancato superamento, il cui onere era acarico del datore di lavoro”.3. La Corte, comunque, ritenuta “ferma e dimostratal’identità delle mansioni svolte dalla Soccorsi prima e dopo ilsubentro della società appellante nella gestione del serviziodi bar e caffetteria”, ha considerato dirimente che l’art. 338Numero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026del CCNL [OSCURATO:PERSONA] prevedesse l’esclusione deNl upmearot tdoi r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026di prova in caso di assunzione di personale in seguito asuccessione in un servizio appaltato.4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con cinque motivi; ha resistito l’intimata concontroricorso.In prossimità dell’adunanza camerale del 5 giugno 2025,entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito, ilCollegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la fissazionein pubblica udienza.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha comunicato memoria in cuiha illustrato conclusioni di rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi tre motivi di ricorso possono essere come di seguitosintetizzati:1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2096 c.c. perché la Corte territoriale, purrammentando il principio circa la legittimità dell’apposizionedel patto di prova anche per una prestazione con mansioni dieguale contenuto ma resa in successione in favore didifferenti datori di lavoro nell'appalto, ha poi ritenuto chenella fattispecie il patto di prova non potesse essere appostoin quanto non vi era la prova delle ragioni legittimanti la suaapposizione; la Corte avrebbe fondato il suo giudizio su unapresunta inesistenza di ragioni personali afferenti il suomancato superamento e senza verificare la necessità, per ilnuovo datore di lavoro, di verificare le capacità professionalidella Soccorsi calata in un nuovo assetto organizzativo ed inrelazione a mansioni diverse da quelle risultanti dalladocumentazione rilasciata dalla gestione uscente;Numero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/20261.2. il secondo motivo denuncia la violazione eN umfaerlos dai r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazioneall’articolo 338 CCNL [OSCURATO:PERSONA], per avere i giudici delmerito ritenuto che il patto di prova non potesse essere aborigine apposto in quanto escluso dalla disposizionecontrattuale richiamata; si argomenta diffusamente persostenere che l’art. 338 è disciplina che ha per oggetto undiverso settore merceologico e contrattuale – ovvero laristorazione collettiva – del tutto diverso rispetto al serviziobar e caffetteria oggetto dell’appalto in contesa;1.3. il terzo motivo, formulato nel caso fosse effettivamenteritenuto applicabile l’art. 338 del CCNL [OSCURATO:PERSONA],denuncia la violazione degli articoli 2096, 1362, 1363 e 1364c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la clausolacontrattuale collettiva vietasse tout court il patto di prova enon già limitatamente alle ipotesi in cui fosse apposto per losvolgimento delle medesime mansioni in precedenza svoltedalla lavoratrice.2. Per il suo carattere assorbente occorre esaminare ilsecondo motivo di ricorso, che pone la questione che hadeterminato la rimessione in pubblica udienza perl’interpretazione di una disposizione di un contratto collettivonazionale di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 6335/2014).Con la censura si lamenta che la Corte territoriale avrebbeerroneamente applicato l’«art. 338 CCNL [OSCURATO:PERSONA]» adun cambio di gestione avente ad oggetto il servizio barcaffetteria, ritenuto da chi ricorre estraneo al «settoreristorazione collettiva (mense aziendali)».2.1. [OSCURATO:PERSONA] giudica il motivo infondato.L’art. 338 – rubricato «Cambi di gestione – condizioni» -stabilisce che «le assunzioni saranno effettuate […] ed iNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno exN unmoervo odi, r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale dicui al primo comma dell’articolo 335»; al contempo,«l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso dicui agli artt. 186 e 187 del presente Contratto».L’art. 335 impone alla gestione subentrante l’assunzionedell’intero personale addetto, con le sole tassative esclusioniivi previste, e regola anche i contratti formativi in continuitàcol periodo residuo.Parte ricorrente dubita dell’applicabilità della disposizione alcaso controverso in quanto l’articolato sul «cambio digestione» (artt. 331-345) è inserito nella Parte speciale e nongenerale del CCNL, precisamente nel Titolo XII («Pubbliciesercizi»), nel Capo XII, intitolato «Norme per la ristorazionecollettiva (mense aziendali)», che contiene appunto un«Protocollo appalti».Si sostiene che, per la gestione di un bar-caffetteria, nonpossano trovare applicazione le disposizioni stabiliteesclusivamente per un settore che consiste «in un’attività dipreparazione e consegna di pasti su larga scala rivolto acomunità di persone».2.2. L’assunto non può essere condiviso.Il dato letterale della disciplina richiamata appare riferirsi alla«ristorazione collettiva» intesa quale servizio organizzato perpreparare e distribuire pasti su larga scala a gruppi definiti dipersone, in contesti quali le mense aziendali o istituzionali.Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nellacontrattazione collettiva la comune intenzione delle parti nonsempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento «alsenso letterale delle parole», atteso che la natura di dettacontrattazione, sovente articolata su diversi livelli, la vastitàe la complessità della materia trattata in ragionedell'interdipendenza di molteplici profili della posizioneNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settoreNu mdeerol ldei r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026relazioni industriali non necessariamente coincidente conquello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non dirado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituisconoelementi che rendono indispensabile nella materia unautilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga contodi detta specificità, con conseguente assegnazione di unpreminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art.1363 c.c. (v. Cass. n. 10434/2006; Cass. n. 14461/2006;Cass. n. 8037/2007; Cass. n. 3027/2009; Cass. n.16295/2010; Cass. n. 2996/2023).Il dato letterale valorizzato dalla ricorrente, pur evocando ilsettore della ristorazione collettiva, non presenta unaunivocità tale da precludere, dunque, una interpretazioneestensiva (v. Cass. n. 30420/2017; Cass. n. 13917/2013;Cass. n. 18294/2002) che tenga conto di elementi sistematicie di ratio della disciplina.Dal punto di vista sistematico, la scelta delle Parti sociali èstata quella di collocare nel Titolo XII, dedicato a tutti i«Pubblici esercizi», il Capo XII in esame ma anche ilsuccessivo Capo XIII, concernente il «Subentro in rapporti diconcessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo diazienda in centri commerciali», manifestando l’intento diregolare tutti i fenomeni caratterizzati dai subentri e daicambi di appalto nell’intera area dei pubblici esercizi(appalto, concessione, locazione/affitto di ramo d’azienda).Ciò che rileva, per l’operatività della disciplina, è la dinamicadella successione negli appalti nel comparto dei pubbliciesercizi, non apparendo dirimente la tipologia dell’oggettodell’attività di somministrazione.Infatti, l’art. 332 detta nella sua rubrica la «Finalità» delladisciplina, una volta rilevato che si tratta di settore«generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizioNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026tramite contratti di appalto determinando frequenti caNmumberio ddi ir accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro pergiustificato motivo obiettivo», dichiarando esplicitamente lo«scopo di garantire al personale dipendente la continuità e lecondizioni di lavoro».Il contratto collettivo in esame appare volto ad estendere lasua disciplina alle ricadute lavoristiche del subentro negliappalti nel comparto, proprio perché tale settore èstrutturalmente caratterizzato dai frequenti cambi di gestionechiaramente forieri di pregiudizievole precarietà.Se l’architrave dell’intervento pattizio è l’esigenza primaria digarantire la continuità occupazionale, la regola sull’esclusionedel patto di prova contenuta nel «Protocollo appalti» devetrovare applicazione in tutte le ipotesi in cui vi sia unaffidamento di un servizio di ristorazione in appalto conobbligo di assumere, anche mediante clausola sociale, ilavoratori che operavano presso la precedente gestione.Diversamente interpretando, ove fosse consentito a chisubentra nella gestione del servizio di apporre un patto diprova al rapporto dei lavoratori che è obbligato ad assumerein virtù di una clausola sociale, risulterebbe illogicamentepregiudicata la stessa finalità occupazionale della clausola,consentendo al datore, all’esito della prova, di liberarsi deidipendenti ai quali, invece, aveva l’obbligo di garantirestabilità lavorativa.Pertanto, nell’ambito della «procedura di gara peraffidamento a terzi del servizio bar e caffetteria presso la salabar di ‘Palazzo della Marina’ indetta dal Commissario MilitareMarittimo di Roma» (come qualificata dalla stessaricorrente), deve essere confermata la statuizione della Cortedi Appello che ha ritenuto - in base all’art. 338 CCNL PubbliciEsercizi come innanzi interpretato - dovesse essere escluso ilNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026patto di prova per l’assunzione della Soccorsi in segNuumiteoro dai r accolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026successione nel servizio appaltato.2.3. Il rigetto del secondo motivo, relativo ad una ratiodecidendi autonoma e idonea a sorreggere la decisioneperché il patto di prova sarebbe comunque invalido in quantoin violazione della disposizione del CCNL che non ne consentel’apposizione, rende inammissibile il primo motivo.Esso attinge l’altra ragione spesa dalla Corte territoriale perconfermare la pronuncia di primo grado e cioè l’inesistenzadi ragioni personali afferenti al mancato superamento dellaprova da parte della Soccorsi.Vale, dunque, il noto principio per il quale, quando unadecisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fondasu distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna dellequali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possagiungersi alla cassazione della stessa è indispensabile nonsolo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, maanche che tali censure risultino tutte fondate, di modo che laresistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli conl'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenutaferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal,censurato, privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneitàal raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentatodalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. Cass., Sez.un., n. 34476/2019; tra molte: Cass. n. 12372/2006; Cass.n. 9647/2011; Cass. n. 6985/2019; Cass. n. 10815/2019).Per completezza si osserva, altresì, che non risulta quindipertinente il richiamo, contenuto nelle difese della società, alprecedente rappresentato da Cass. n. 9064/2025, che non sioccupa della contrattazione collettiva qui in controversia,bensì della causa funzionale dell’art. 2096 c.c.; nella specie,l’invalidità del patto non deriva dalla previsione codicistica maNumero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026da uno specifico divieto imposto da una fonte contraNttuumearole di- raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026collettiva, così come interpretata da questa Corte.2.4. Il terzo motivo, prospettato nel caso fosse stato ritenutoapplicabile alla fattispecie concreta l’art. 338 CCNL PubbliciEsercizi, è parimenti inammissibile.Si denuncia un vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., chepostula una ricostruzione della vicenda storica che è quellaoperata dai giudici del merito, mentre nella specie ilricorrente fonda la sua censura su di un presupposto di fattoritenuto errato dalla Corte territoriale e cioè che la Soccorsifosse stata assunta per mansioni diverse (aiuto bar) rispettoa quelle che aveva esercitato e risultanti dalle buste paga(cassiera).In ogni caso, atteso che i giudici d’appello hanno accertato,con valutazione di fatto non censurabile in questa sede,l’identità sostanziale delle mansioni svolte dalla lavoratriceprima e dopo il subentro della ricorrente, difetterebbe, anchenell’interpretazione patrocinata dalla stessa ricorrente, ilpresupposto fattuale necessario per reputare legittimal’apposizione del patto di prova.3. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedel disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimentoall’art. 2096 c.c., laddove la sentenza gravata ha ritenuto chenon assumesse alcuna rilevanza – ai fini del giudizio dilegittimità del patto di prova apposto al rapporto di lavoro –la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto dellacreazione ex novo – e senza passaggio diretto - di unrapporto di lavoro, era a conoscenza esclusivamente del fattoche la Soccorsi, nel corso del rapporto di lavoro alledipendenze del precedente datore di lavoro, era inquadratacon mansioni di cassiera per come risultante dalle pregressebuste paga.Numero registro generale 18738/2022Numero sezionale 342/2026La doglianza non può trovare accoglimento. Numero di raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si denuncia impropriamente la violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 9731/2025).Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice nonabbia posto a fondamento della decisione le prove dedottedalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con laprescrizione della norma, il che significa che per realizzare laviolazione deve avere giudicato o contraddicendoespressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarandodi non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente,cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle partie disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui glisia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nellamera circostanza che il giudice abbia valutato le proveproposte dalle parti attribuendo maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre).Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art.116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,Numero registro generale 18738/2022n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo inN umero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 6910/2026presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati daData pubblicazione 23/03/2026questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.Nella sostanza, con il motivo in esame, non viene individuatoun errore di diritto nell’ascrizione di significato all’art. 2096c.c. ad opera dei giudici d’appello, ma si contestanovalutazioni di fatto di costoro in ordine al rilevo di circostanzequali l’indicazione in busta paga di mansioni diverse da quelleeffettivamente espletate.In definitiva, la censura non denuncia né l’utilizzazione diprove non dedotte dalle parti né l’erronea attribuzione divalore legale a prove soggette a libero apprezzamento, masollecita un nuovo scrutinio del materiale istruttorio,inammissibile in sede di legittimità.4. Il quinto motivo, proposto in via subordinata, deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., in relazioneall’art. 3 del d. lgs. 23/2015, per avere la Corte aditariconosciuto alla Soccorsi, in luogo di una tutela meramenteindennitaria, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro,oltre al pagamento in proprio favore di una somma pari a 12mensilità ed il versamento dei contributi previdenziali.La censura è infondata, alla stregua della più recentegiurisprudenza di questa Corte che, superando il precedenteorientamento espresso da Cass. n. 20239/2023 in ragionedel sopravvenire della pronuncia della Corte costituzionale n.128/2024, ha affermato il seguente principio: “Il recessointimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di provanullo integra un'ipotesi di licenziamento privo digiustificazione per insussistenza del fatto, con conseguentericonoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante aseguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024”Numero registro generale 18738/2022(Cass. n. 24201/2025, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp.N umero sezionale 342/2026Numero di raccolta generale 6910/2026Data pubblicazione 23/03/20265. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso, con spese regolate secondo soccombenzaliquidate come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. UN., n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneIl cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] AmendolaNumero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026Data pubblicazione 01/10/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E C.E.M.SEZIONE LAVORO R.G.N. 10487/2026Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 10487-2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3418VALORI;- intimata in correzione –per la correzione della sentenza n. 6910/2026 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 18738/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026RILEVATO CHEData pubblicazione 01/10/20261. con istanza è stata richiesta la correzione materiale dellasentenza di questa Corte n. 6910/2026, che ha respinto ilricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti diSoccorsi [OSCURATO:PERSONA], liquidando le spese e ponendole acarico della società;2. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della Soccorsi, haproposto ricorso per correzione di errore materiale di dettaordinanza nella parte in cui ha omesso di distrarre le spese infavore anche del predetto difensore, che ne aveva fatto istanzanel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis.1;3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;CONSIDERATO CHE1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza diun'espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi diimpugnazione, non potendo la richiesta di distrazionequalificarsi come domanda autonoma;la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il dispostodell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa sirichiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese - consente il migliorerispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed Nuèm euron re gistro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anNcuhmeer on dei rai ccolta generale 26057/2026confronti delle pronunce della Corte di cassazione (CassD.a,t a pubblicazione 01/10/2026SS.UU. n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU.n. 31033 del 27/11/2019);2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivodella sentenza di questa Corte n. 6910 del 2026, pubblicata indata 23 marzo 2026, sia corretto aggiungendo: «da distrarsi infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]», dopo «15%»;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (tra molte: Cass. Sez. Un. n. 29432/2024);P.Q.M.La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corten. 6910 del 2026, pubblicata in data 23 marzo 2026, sia correttoaggiungendo «da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]»,dopo «15%». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, acura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 10487/2026Numero sezionale 3418/2026Numero di raccolta generale 26057/2026Data pubblicazione 01/10/2026Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.