CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23913/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genrale StefanoTocci che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente al diniego di applicazione dell'art. 131 bis c.p. e rigettonel resto;udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insisito per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 25 giugno2025 della Corte di appello di Caltanissetta che, rigettando la sua impugnazione,ha confermato la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusioneirrogata con sentenza del 26 febbraio 2025 del Tribunale di Gela per il reato dicui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dallalegge n. 26 del 2019, a lui ascritto perché, al fine di ottenere il beneficio delReddito di cittadinanza, aveva omesso le informazioni dovute ai sensi dell’art. 2,comma 4 (rectius, comma 1), lett. c)-bis, d.l. n. 4, in particolare che, nei diecianni precedenti la presentazione della domanda, era stato condannatoirrevocabi lmente per i l del i t to di cui a l l ’art . 416-bis cod. pen.,così indebitamentepercependo la somma di euro 1922,10.1.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento agli artt. 47 e 316-ter cod. pen. o comunque delle disposizioni del d.l.n. 4 del 2019. Sostiene la propria buona fede evincibile dal fatto di essersi rivoltoad un patronato e di aver subito restituito le somme indebitamente ottenute nonappena gliene era stata fatta richiesta. Evoca al riguardo l’applicazione delprincipio dell’affidamento incolpevole in strutture qualificate per la presentazionedella domanda quando il richiedente si sia limitato a fornire i documenti richiestie non sia a conoscenza dei requisiti richiesti. La Corte di appello fornisce sulpunto una risposta del tutto avulsa dalla concreta vicenda affermando conmotivazione apodittica e palesemente contraddittoria la mancanza di cripticitàdel sistema senza considerare che chi intende frodare il sistema stessodifficilmente si avvarrebbe della collaborazione di un terzo soggettoprofessionalmente esperto ed in grado di segnalare eventuali incongruenzedocumentali o cause ostative all’erogazione del beneficio. La necessità dirivolgersi ad un patronato contraddice, sul piano logico, la affermazione dellamancata farraginosità del procedimento. La Corte di appello, inoltre, non haconsiderato le condizioni soggettive dell’imputato, il suo grado di istruzione, ilcontesto socio-economico, la concreta capacità di comprensione della complessamodulistica e della normativa di riferimento. Tali argomenti, afferma, si saldanocon l’altro, pure svalutato dalla Corte, relativo alla spontanea restituzione deldenaro che corrobora la deduzione difensiva dell’errore di diritto scusabile.1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., diniego giustificato conmotivazione assolutamente apodittica e fondata su argomentazioni di naturaassertiva che ha prescisso dalla valutazione in concreto del danno effettivo,avuto riguardo anche al comportamento successivo (la restituzione dei soldi), edella condotta posta in essere da persona che si era affidata ad un patronato; laCorte di appello avrebbe dovuto considerare l’importo contenuto delle sommeottenute, la dimensione circoscritta della condotta (si è trattato di una soladichiarazione), la restituzione delle somme, dati - questi - che non possonoessere neutralizzati dal mero richiamo alla funzione solidaristica dell’istitutotrascurando la natura patrimoniale del bene protetto. Parimenti incoerente è ogniaccenno alla eventuale esistenza di precedenti o alla personalità dell’imputatodovendosi aver riguardo agli indici di cui al primo comma dell’art. 133 cod. pen.1.3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva ai sensidegli articoli 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. La motivazione, afferma,non si confronta con i criteri vincolanti dettati dall’art. 58, legge n. 689 del 1981,né con l'assetto sistematico introdotto dall'articolo 20-bis cod. pen. e dall’art.545-bis cod. proc. pen. che precludono l'applicazione della pena sostitutiva soloquando vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarannoadempiute, non di certo in ragione dei meri precedenti penali. La Corte di appellonon ha effettuato alcuna indagine concreta sulla personalità del ricorrente, sulsuo percorso di vita e sulla condotta successiva alla consumazione del reato. Ilrichiamo astratto ai precedenti non spiega come essi possano tradursi, nel casoconcreto, in un effettivo giudizio negativo sulla capacità rieducativa della penasostitutiva. La restituzione delle somme rappresenta un indice inequivoco diresponsabilità e di adesione ai valori della norma penale violata e avrebbedovuto orientare la Corte di appello verso una soluzione ispirata ai principi dirieducazione e di risocializzazione sottese alla riforma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo e al terzo motivo; èinammissibile nel resto.3.Il primo motivo è manifestamente infondato: l’errore dedotto è sulprecetto, non sul fatto (ne è consapevole lo stesso ricorrente che, però, lo ritienescusabile).3.1.L’art. 2, comma 1, lett. c)-bis, d.l. n. 4 del 2019, convertito conmodificazioni dalla legge n. 26 del 2019, indica tra i requisiti ostativi allaconcessione del beneficio in favore del richiedente «la mancata sottoposizione amisura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto odel fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anniprecedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3». Idelitti indicati dall’art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 sono quelli di cui ai commi1 e 2 del medesimo articolo, nonché «quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280,289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitticommessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bisovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stessoarticolo».3.2.Il reddito di cittadinanza, dunque, non poteva essere concesso alrichiedente il beneficio che nei dieci anni precedenti la domanda fosse statocondannato per uno dei delitti indicati al capoverso che precede. L’omessainformazione della causa ostativa era sanzionata penalmente dal primo commadell’art. 7 d.l. n. 4, cit.3.3.Il ricorrente nel 2012 (la domanda era del 2020) era statoirrevocabilmente condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Egli,dunque, sapeva di non poter fruire del beneficio e ciò nondimeno lo ha chiestooccultando un’informazione rilevante al fine del suo diniego. L’errore, dunque,non è sul fatto (l’eventuale ignoranza della condanna) ma - si ribadisce - sulprecetto.3.4.Va ribadito il principio secondo il quale, in tema di false dichiarazionifinalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circala sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a talfine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che nonesclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidettadisposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (Sez. 2, n.23265 del 07/05/2024, El, Rv. 286413 - 01 che, in motivazione, ha aggiunto chenon ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, nonpresentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanzaconnotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto).3.5.Non rileva, di conseguenza, il dedotto affidamento incolpevole allestrutture qualificate per la presentazione della domanda, né la buona fede;premesso che la buona fede ha efficacia scusante solo in caso di contravvenzioni,non si possono sovrapporre i piani della complessità tecnica nella presentazionee trasmissione della domanda con le informazioni che solo il richiedente può edeve fornire per legge e delle quali è in possesso. La causa ostativa è stabilitaper legge, la sua ignoranza si traduce in un inammissibile errore sulla liceità dellapropria condotta con la conseguenza che l’agente diventa il metro di misura diapplicazione della legge penale.3.6.La coscienza dell'antigiuridicità o dell'antisocialità della condotta non èuna componente del dolo, per la cui sussistenza è necessario soltanto chel'agente abbia la coscienza e volontà di commettere una determinata azione.D'altra parte, essendo la conoscenza della legge penale presunta dall'art. 5 cod.pen., quando l'agente abbia posto in essere coscientemente e con volontà liberaun fatto vietato dalla legge penale, il dolo deve essere ritenuto sussistente,senza che sia necessaria la consapevolezza dell'agente di compiere un'azioneillegittima o antisociale sia nel senso di consapevolezza della contrarietà allalegge penale sia nel senso di contrarietà con i fini della comunità organizzata(Sez. 1, n. 15885 del 01/03/2007, Re, Rv. 236432 - 01; Sez 1, n. 9691 del17/06/1992, Toia, Rv. 191874 - 01).3.7.Come insegna il Giudice delle leggi, il comma primo dell'art. 27 Cost. -interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3,commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. - nonsoltanto richiede la "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi piùsignificativi della fattispecie tipica (e, cioè, una relazione psichica tra il soggetto eil fatto), ma anche l'"effettiva possibilità di conoscere la legge penale" (e, cioè,un rapporto tra soggetto e legge), "possibilità" che rappresenta ulteriorenecessario presupposto della "rimproverabilità" dell'agente e, dunque, dellaresponsabilità penale. Consegue che l'art. 5 cod. pen., disconoscendo ognicollegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua "riconoscibilità" edequiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole,e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenzialiprincipi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori.Pertanto, l’art. 5 cod. pen. è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con iparametri citati - nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell'ignoranzadella legge penale l'ignoranza inevitabile. Al fine di qualificare l'ignoranza dellalegge penale (o l'errore sul divieto) come inevitabile, occorre far riferimento acriteri oggettivi, cd. "puri" o "misti" (obiettiva oscurità del testo, gravi contrastiinterpretativi giurisprudenziali, "assicurazioni erronee", ecc.), tenendo conto,peraltro, di quelle particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali darendere l'ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato errore suldivieto. Non può comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorché l'agente sirappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbiooggettivamente irrisolvibile (attinente, cioè, alla necessità di agire o non agireper evitare la sanzione) (Corte cost., sent. n. 364 del 1988).3.8.Tali principi sono stati declinati dalla giurisprudenza di legittimità nelsenso che la inevitabilità dell’errore, per il comune cittadino, è sussistente ogniqualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosidetto"dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utileaccertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgonoprofessionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anchein virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Perl'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da uncomportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacificoorientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento dellacorrettezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità delcomportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, P.g. in proc. Calzetta,Rv. 197885 - 01).3.9.Nel caso di specie, il testo della norma che integra il precetto è tutt’altroche oscuro né è stato oggetto di orientamenti giurisprudenziali che hannoescluso la rilevanza penale dell’omissione e comunque la non doverositàdell’informazione.3.10.Dunque, l’affidamento al patronato per la redazione e presentazionedella domanda di Rdc non scusa l’omessa informazione di un dato in possessodel richiedente e che sia penalmente sanzionata, non scusa l’errore di diritto, conconseguente irrilevanza delle condotte postume utili all’accertamento del dolo,non della inconsapevolezza della antigiuridicità della condotta.4.È fondato il secondo motivo.La Corte di appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto «in ragione della natura del beneficio ottenutoindebitamente dall'imputato, trattandosi di un sostegno economico di contrastoalla povertà, disuguaglianza e all'esclusione sociale all'evidenza distratto dallasua funzione solidaristica con la conseguenza che la condotta dell'imputato nonpuò inquadrarsi nell'ambito dell'istituto invocato» (pag. 2 della sentenza).E’ affermazione che non può essere condivisa perché si traduce, in buonasostanza, nella aggiunta, per via giudiziaria, del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del2019 all’elenco dei delitti ostativi di cui all’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen.La sentenza deve perciò essere annullata in parte qua con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Caltanissetta perché valuti la applicabilità dellainvocata causa di non punibilità esclusivamente alla luce dei criteri indicatidall’art. 131-bis, primo, secondo e quarto comma, cod. pen.5.È fondato anche il terzo motivo.5.1.La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione di una penasostitutiva sul rilievo che si tratta di pena priva «della necessaria funzione diprevenzione speciale e inidone[a]alla rieducazione del condannato, già insensibileall’irrogazione della pena detentiva», tenuto altresì conto delle precedentisentenze di condanna.5.2.Ancora una volta, il giudizio della Corte di appello è netto e tranciante.Non si vuol negare che ai fini della applicazione della pena sostitutiva il giudicenon possa valutare la gravità del reato e/o la capacità a delinquere del colpevole(art. 133 cod. pen., richiamato dall’art. 58, primo comma, legge n. 689 del 1981,e successive modificazioni), ciò nondimeno egli deve dare concretamente conto,avuto riguardo a tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., compresi quellidi cui al secondo comma, delle ragioni che presiedono ad un giudizio prognosticonegativo sotto il duplice profilo della inidoneità della pena sostituiva a rieducare ilcondannato e/o a favorirne il reinserimento sociale o comunque a impedire ilpericolo di recidiva pur a fronte della applicazione di opportune prescrizioni.5.3.I precedenti penali non ostano, in quanto tali, alla applicazione dellapena sostitutiva non potendo la stessa mai essere applicata nei soli casiespressamente e tassativamente indicati dall’art. 59 d.lgs. n. 689, cit., nessunodei quali ricorrente nel caso di specie.5.4.Il ricorso non sollecita, come afferma il PG, una diversa valutazione delleragioni del diniego e ciò sul rilievo che, in realtà, una vera e propria motivazionesul punto non c’è, risolvendosi la sentenza in una mera petizione di principio.5.5.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata in parte qua conrinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta perché valuti laapplicabilità della invocata pena sostitutiva mitigando nei termini indicati ai §§5.2-5.3 che precedono. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle pene sostitutive, con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di caltanissetta. Cichiarainammissibile il ricorso nel resto.Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito dellamotivazione.Così è deciso, 19/02/2026Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]