CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona dei Curatori pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, del 10/12/2021R.G.N. 86/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15335/2022Numero di raccolta generale 11991/2026Data pubblicazione 30/04/20261.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avversol’ordinanza del Tribunale di Palermo, depositata il 10 dicembre2021, di reiezione della sua opposizione allo stato passivo deldegli Emigrati. Dall’esame del provvedimento impugnatoemerge che la domanda originaria aveva ad oggettol’ammissione al passivo del fallimento, in via privilegiata, i) pereuro 24.109,84, oltre interessi e rivalutazioni, su un decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso per retribuzioninon corrisposte e spese del procedimento monitorio; ii) per euro33.659,95, su somme dovute a titolo di trattamento di finerapporto; iii) per euro 41.211,60, su retribuzione noncorrisposte relative al periodo novembre 2015 - gennaio 2017;iv) per euro 2.060, a titolo di retribuzione afferente luglio 2017.Il Tribunale ha affermato che il giudice delegato non avevaaccolto la domanda, dando atto che con l’opposizione l’importorichiesto a titolo di trattamento di fine rapporto era stato ridottoa euro 2.764,58, in via privilegiata, ferma restando la domandaquanto alle ragioni di credito.2. Ha disatteso il Giudice fallimentare l’opposizioneevidenziando la mancata dimostrazione del credito vantato perretribuzioni asseritamente non corrisposte, relativamente alquantum, ai periodi di riferimento e alle causali, e, quanto alperiodo novembre 2015 - giugno 2017, dell’effettivosvolgimento della prestazione lavorativa, sospesa in esecuzionedi accordi sindacali, nonché l’insussistenza del vantato creditoper trattamento di fine rapporto, atteso che la società datrice dilavoro aveva provveduto a versare la quota di competenza alNumero registro generale 15335/2022Numero di raccolta generale 11991/2026doglianza avrebbe dovuto essere rivolta all’INPS. Data pubblicazione 30/04/20263. Per la cassazione dell’ordinanza propone ricorso PierelisaRizzo, affidandolo a sei motivi.Resiste, con controricorso, il Fallimento della A.N.F.E. -[OSCURATO:PERSONA] degli Emigrati.Entrambe le parti hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Nullità delprovvedimento impugnato - Insanabile contraddittorietà dellamotivazione - Motivazione apparente - Violazione dell’art. 111Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. -Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360nn. 3 e 4 c.p.c.” nella parte in cui il Tribunale ha negato valoredi prova piena - quale ricognizione di debito - allaautocertificazione del credito proveniente dalla società in bonis.2. Con il secondo motivo si denunzia l’omesso esame di un fattodecisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. con riguardo al rilievoda attribuirsi all’autocertificazione in relazione alla data certaanteriore all’apertura del fallimento.3. Il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c. nonché falsa ed errata applicazione degli artt.2730 e 2795 c.c. e violazione dell’art. 2704 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per aver il Tribunale erroneamente riferitoil documento de quo all’ambito della scrittura privata.La quarta doglianza deduce la nullità del provvedimentoimpugnato, l’irriducibile contraddittorietà della motivazione, laviolazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. peraver il Tribunale negato il diritto alle retribuzioni relatNivumee roa rle gistro generale 15335/2022Numero sezionale 822/2026periodo novembre 2015 – giugno 2017 in ragione del mNaumnecroa dti ora ccolta generale 11991/2026svolgimento dell’attività lavorativa, benché questa fosse statDaat a pubblicazione 30/04/2026sospesa in esecuzione di accordi sindacali, come riconosciutodallo stesso organo giudicante.La quinta censura lamenta la contraddittorietà dellamotivazione, violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.,nonché violazione degli artt. 1206, 1027 e 2094 c.p.c. per nonaver il Tribunale considerato che non è rinvenibile alcun accordosindacale relativo alla sospensione del lavoro.Con il sesto motivo si lamenta motivazione apparente,violazione degli artt. 11 Cost e 132 c.p.c., l’omessa pronuncia ela violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento alla mancatacorresponsione del TFR.4. Il secondo motivo, da esaminarsi preliminarmente per ragionilogico – sistematiche, è inammissibile.Occorre rilevare che, come noto, con riferimento alla dedottaviolazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., si vertenell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta alsindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazionedell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuoridell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio dilegittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenzadel requisito motivazionale nel suo contenuto "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. edindividuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza dellaCorte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazionealle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si conveNrutmoenroo re gistro generale 15335/2022Numero sezionale 822/2026nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.N uem eroc hdi era ccolta generale 11991/2026determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta dDealt a pubblicazione 30/04/2026prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).Non solo, nel caso di specie, la motivazione è presente e benchiara nel suo svolgimento, ma parte ricorrente non deducel’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le propriecensure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernentila asseritamente erronea valutazione del Tribunale.5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamenteper l’intima connessione, sono fondati nei termini che seguono.Va rammentato che la ricognizione di debito ha effettoconfermativo di un preesistente rapporto fondamentale,determina la cosiddetta astrazione processuale della causadebendi e produce la conseguenza che il destinatario èdispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del giàmenzionato rapporto, così presunto fino a prova contraria (cfr.Cass. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. 13 ottobre 2016, n.20689; Cass. 13 giugno 2014, n. 13506); - essa, però, noncostituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pursempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, conla conseguenza che la sua efficacia vincolante viene menoqualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è maisorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista unacondizione o altro elemento relativo al rapporto fondamentale,che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto delriconoscimento.Questa Corte ha affermato che «non v'è alcuna ragione perritenere che in caso di fallimento dell'autore della ricognizionel'effetto giuridico scaturente dal riconoscimento, purchéNumero registro generale 15335/2022ovviamente fornito di data certa, sia inopponibile al curatoreN umero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11991/2026fallimentare dalla medesima; al contrario, l'esistenza dDealt a pubblicazione 30/04/2026rapporto fondamentale si deve presumere, salva la prova, di cuiè onerato il curatore, dell'inesistenza o dell'invalidità dellostesso» (così, Cass.10 novembre 2022 n. 36619; Cass. 9dicembre 2021, n. 39123; vedi anche, Cass. 4 febbraio 2020,n. 2431; Cass. 20 aprile 2018, n. 9929).In adesione a tale recente orientamento, deve ritenersi che, afronte della non controversa data certa della dichiarazione resadal legale rappresentante della società in bonis - data certa,peraltro, desumibile anche dal fatto che la stessa era stataacclusa a un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dinanzi alTribunale di Enna in epoca antecedente al fallimento (pag. 1dell’ordinanza impugnata) - era onere del curatore, terzo ai finidell'opponibilità delle scritture sottoscritte dal fallito, masuccessore ex lege del medesimo nella gestione di tutti i suoipregressi rapporti obbligatori, dimostrare l'assenza o l'invaliditàdel rapporto fondamentale, in modo da superare la ridettapresunzione discendente dall'art. 1988 cod. civ..Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei richiamatiprincipi in quanto, da un lato, ha escluso che a tale documentopotesse annettersi l’efficacia probatoria propria dellaricognizione di debito in ragione della sua non opponibilità allacuratela e, dall’altro, pur non negandone la valenza probatoria,ha ritenuto che fosse onere della parte opponente offrireulteriori elementi di riscontro probatorio dei fatti ivirappresentati.6. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possonoessere accolti.Va rilevato, con riferimento al motivo di opposizione relatNiuvmoe roa rle gistro generale 15335/2022Numero sezionale 822/2026credito vantato per retribuzione dell’attività lavoratiNvuame ron dei ral ccolta generale 11991/2026periodo in cui la stessa è stata sospesa, come il Tribunale abbDiaat a pubblicazione 30/04/2026accertato che tale sospensione fu disposta in esecuzione diaccordi sindacali di categoria cui il lavoratore ha prestato il suoconsenso e in relazione alla quale ha percepito le relativeintegrazioni salariali, a titolo di ammortizzatori sociali, daimedesimi previsti.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso dicensura per motivazione mancante, apparente o perplessa,spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fattostorico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal qualeesso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia statooggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per ladefinizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e,d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che lastessa, pur se graficamente esistente ed eventualmentesovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio,così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale"richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre,Cass. n. 13248 del 30/06/2020).Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoriamotivazione, occorre rilevare, poi, che si verte nell’ambito diuna valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato dilegittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimanecircoscritto alla sola verifica della esistenza del requisitomotivazionale nel suo contenuto "minimo costituzioNnumaelreo "re gistro generale 15335/2022Numero sezionale 822/2026richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuNautmoe ro "dii nra ccolta generale 11991/2026negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte D-ata pubblicazione 30/04/2026formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione allenote ipotesi (mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazioneapparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà;motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertononella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e chedeterminano la nullità della sentenza per carenza assoluta delprescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 3752 del 2021).Nella specie la Corte, con motivazione in fatto non implausibile,ha accertato la presenza di accordi sindacali legittimanti lasospensione dell’attività lavorativa.Orbene, quanto al prospettato error in procedendo per viziriformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 54, d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012,n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame, non è piùammissibile nel ricorso per cassazione la censura dicontraddittorietà della motivazione della ordinanza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con leNumero registro generale 15335/2022risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n.N umero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11991/20268053; vedi anche, ex multis, Cass. 3 marzo 2022, n. 7090D;at a pubblicazione 30/04/2026Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).Nel caso in esame, nessuna di tali circostanze è puntualmentededotta.7. Quanto alla formulata denunzia di violazione di legge, si rilevache, sul punto, la doglianza mira, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile inquesta sede, contestando – peraltro, genericamente –l’accertamento da questi operato in ordine al consenso prestatodal lavoratore agli accordi sindacali in esecuzione dei quali èstata disposta la sospensione e alla percezione da parte di questidelle relative integrazioni salariali (cfr. Cass., Sez. Un., 27dicembre 2019, n. 34476). D’altro canto, occorre rammentarecome, secondo il [OSCURATO:PERSONA], (Cass. Sez. Un. 5 marzo2024) il travisamento del contenuto oggettivo della prova - chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio e che avrebbe potuto prospettarsi,nella specie, ove si allegasse, come sembra fare partericorrente, l’assoluta assenza dei richiamati accordi - trova il suoistituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione pererrore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art.395, n. 4, c.p.c..8. Quanto, infine, alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., giova rammentare che, secondo quanto statuito dalleSezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedonoall’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellerelative norme, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori deipoteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di consideNruamreero rie gistro generale 15335/2022Numero sezionale 822/2026fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al nNoutmoerroio di) r,a ccolta generale 11991/2026mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nDealt a pubblicazione 30/04/2026valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SUn. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche che una violazionedelle disposizioni concernenti le prove non può porsi per unaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le propriecensure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476del 2019).9. Il sesto motivo è manifestamente infondato.Ribadito quanto già affermato al punto n.6 con riguardo allacensura per motivazione apparente, va evidenziato come,secondo quanto rilevato in precedenza, il Tribunale abbiaesaminato il motivo di opposizione vertente sul diritto vantatoNumero registro generale 15335/2022dalla lavoratrice per trattamento di fine rapporto escludendo laN umero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11991/2026pretesa da questa avanzata. Data pubblicazione 30/04/2026Ed invero, il Tribunale ha evidenziato come emergesse dalladocumentazione offerta dalla curatela, estratta presso gli archiviinformatici dell’INPS, il regolare versamento delle quote di TFRpresso il Fondo dal 2007 al luglio 2017, con la conseguenza chequalsiasi doglianza doveva essere rivolta all’INPS.Con riferimento a tale periodo ha, poi, accertato il Tribunale ecome riconosciuto dalla stessa parte opponente come parte deicrediti maturati a titolo di TFR siano stati oltre che accantonati,anche effettivamente corrisposti dall’opponente all’INPS,dovendosi quindi individuare quest’ultimo quale legittimato allaliquidazione.Nessuna prova ha ritenuto il Tribunale sia stata offertadall’opponente circa la eventuale richiesta all’INPS delle quotedi spettanza, non rilevando, peraltro, a diversa conclusione laproduzione del CU del solo 2017 poiché da tale documentazioneil Tribunale ha evinto esclusivamente un dato cumulativorelativo a più annualità che non consente di individuarne ediscernerne i singoli importi relativi a ciascun anno diriferimento.Ogni diversa valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato dilegittimità.10. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere accolto con riferimento al primo e terzo motivo,l’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti ela causa rinviata al Tribunale di Palermo, in diversacomposizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio dilegittimità.Numero registro generale 15335/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 11991/2026La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarDaat a pubblicazione 30/04/2026inammissibile il secondo, rigettati gli altri. Cassa l’ordinanzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alTribunale di Palermo, in diversa composizione, anche in ordinealle spese relative al giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 15335/2022Numero sezionale 822/2026Numero di raccolta generale 11991/2026Data pubblicazione 30/04/2026