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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 17753/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5397/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M'[OSCURATO:PERSONA], M' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E F.[OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1604/2019 depositata il 31/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 6 dicembre 2006 venivano a collisione nel canale di Sicilia, a circa 15 miglia da capo Bon, il motopeschereccio “[OSCURATO:PERSONA]”, iscritto al compartimento di Mazara del Vallo, e la nave cargo frigo [OSCURATO:PERSONA] battente bandiera St.

Vincent and Grenadine; nel sinistro il motopeschereccio colava a picco, perdevano la vita due marittimi italiani e risultavano dispersi due marittimi tunisini.

I parenti e gli eredi dei quattro marittimi deceduti si rivolgevano al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, chiedendo che fosse liquidato il danno dagli stessi subito.

1.2. Il Tribunale condannava la società armatrice del motopeschereccio –in solido con il comandante dello stesso- al risarcimento del danno, complessivamente per un importo di circa euro tre milioni.

Condannava inoltre la compagnia assicuratrice per la responsabilità contro terzi a tenere indenne la società armatrice da quanto dovuto ai ricorrenti limitatamente ai massimali di polizza ed agli importi liquidati “iure proprio”.

Il giudizio definitivamente si concludeva con la sentenza n. 21667/1997 della Suprema Corte di Cassazione.

1.3. Nelle more, la società Gangitano, nella sua qualità di armatore, chiedeva l’ammissione alla procedura di limitazione del debito dell’armatore di cui agli artt. 275, 276 e 620 cod. nav.

1.4. Con sentenza n. 5/2012 il Tribunale di Marsala rigettava la richiesta di ammissione alla procedura, sul presupposto che la procedura fosse ammissibile solo in ipotesi in cui la nave fosse ancora esistente al momento di presentazione della domanda.

Infatti, osservava la sentenza impugnata, nel corso della procedura di limitazione v’è la necessità di accertare il valore della nave per la determinazione della somma destinata a soddisfare i creditori.

Se la nave è andata perduta, perché affondata, sarebbe invece preclusa la valutazione della nave, né l’eventuale vendita della stessa ai sensi dell’art. 631 cod. nav.

1.5. Con provvedimento del 15 gennaio 2013, decidendo sul reclamo della società armatrice, la Corte d’Appello di Palermo andava di contrario avviso, ed ammetteva l’armatore al beneficio della limitazione del debito, rimettendo gli atti al Tribunale di Marsala, che definiva la procedura con sentenza n. 2/2013.

1.6. I creditori instauravano allora il giudizio di opposizione previsto dell’art. 627 cod. nav.

Il Tribunale di Marsala rigettava l’opposizione, confermando l’ammissione dell’armatore al beneficio della limitazione del debito, con sentenza n. 1129/2014 del 10 novembre 2014, che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1604/2019, depositata il 31 luglio 2019.

2. Avverso questa sentenza gli odierni ricorrenti, già appellanti, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, in cui pregiudizialmente sollevano tre questioni di legittimità costituzionale.

Resiste con controricorso l’armatore.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

I ricorrenti ed il resistente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che la controversia prospetta aspetti peculiari in ordine ai quali non si rinvengono precedenti in termini.

2. Per tale ragione, unitamente alla considerazione che risultano dai ricorrenti prospettate tre questioni di legittimità costituzionale della normativa contenuta nel codice navale disciplinante la controversia , appare opportuna la relativa trattazione alla pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G.

La causa va pertanto rinviataa nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5397/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M'[OSCURATO:PERSONA], M' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E F.[OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1604/2019 depositata il 31/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 6 dicembre 2006 venivano a collisione nel canale di Sicilia, a circa 15 miglia da capo Bon, il motopeschereccio “[OSCURATO:PERSONA]”, iscritto al compartimento di Mazara del Vallo, e la nave cargo frigo [OSCURATO:PERSONA] battente bandiera St. Vincent and Grenadine; nel sinistro il motopeschereccio colava a picco, perdevano la vita due marittimi italiani e risultavano dispersi due marittimi tunisini. I parenti e gli eredi dei quattro marittimi deceduti si rivolgevano al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, chiedendo che fosse liquidato il danno dagli stessi subito. 1.2. Il Tribunale condannava la società armatrice del motopeschereccio –in solido con il comandante dello stesso- al risarcimento del danno, complessivamente per un importo di circa euro tre milioni. Condannava inoltre la compagnia assicuratrice per la responsabilità contro terzi a tenere indenne la società armatrice da quanto dovuto ai ricorrenti limitatamente ai massimali di polizza ed agli importi liquidati “iure proprio”. Il giudizio definitivamente si concludeva con la sentenza n. 21667/1997 della Suprema Corte di Cassazione. 1.3. Nelle more, la società Gangitano, nella sua qualità di armatore, chiedeva l’ammissione alla procedura di limitazione del debito dell’armatore di cui agli artt. 275, 276 e 620 cod. nav. 1.4. Con sentenza n. 5/2012 il Tribunale di Marsala rigettava la richiesta di ammissione alla procedura, sul presupposto che la procedura fosse ammissibile solo in ipotesi in cui la nave fosse ancora esistente al momento di presentazione della domanda. Infatti, osservava la sentenza impugnata, nel corso della procedura di limitazione v’è la necessità di accertare il valore della nave per la determinazione della somma destinata a soddisfare i creditori. Se la nave è andata perduta, perché affondata, sarebbe invece preclusa la valutazione della nave, né l’eventuale vendita della stessa ai sensi dell’art. 631 cod. nav. 1.5. Con provvedimento del 15 gennaio 2013, decidendo sul reclamo della società armatrice, la Corte d’Appello di Palermo andava di contrario avviso, ed ammetteva l’armatore al beneficio della limitazione del debito, rimettendo gli atti al Tribunale di Marsala, che definiva la procedura con sentenza n. 2/2013. 1.6. I creditori instauravano allora il giudizio di opposizione previsto dell’art. 627 cod. nav. Il Tribunale di Marsala rigettava l’opposizione, confermando l’ammissione dell’armatore al beneficio della limitazione del debito, con sentenza n. 1129/2014 del 10 novembre 2014, che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1604/2019, depositata il 31 luglio 2019. 2. Avverso questa sentenza gli odierni ricorrenti, già appellanti, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, in cui pregiudizialmente sollevano tre questioni di legittimità costituzionale. Resiste con controricorso l’armatore. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. I ricorrenti ed il resistente hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che la controversia prospetta aspetti peculiari in ordine ai quali non si rinvengono precedenti in termini. 2. Per tale ragione, unitamente alla considerazione che risultano dai ricorrenti prospettate tre questioni di legittimità costituzionale della normativa contenuta nel codice navale disciplinante la controversia , appare opportuna la relativa trattazione alla pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G. La causa va pertanto rinviataa nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuov
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