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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26681/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 06QSJ8X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 06IGDSL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA(dato vvtSo alte partIg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e CHARAF Taib, imputati dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate, loro ascritti in concorso ai capi da 1) a 4) della rubrica, deducono violazione di legge e vizio di motivazione, carente perché priva di confronto con le deduzioni difensive in ordine al comma 5 dell'art. 73, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 14/11/2023, dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tali doglianze, ribadite anche nella memoria depositata, sono state proposte avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigljfe estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 06QSJ8X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 06IGDSL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA(dato vvtSo alte partIg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e CHARAF Taib, imputati dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate, loro ascritti in concorso ai capi da 1) a 4) della rubrica, deducono violazione di legge e vizio di motivazione, carente perché priva di confronto con le deduzioni difensive in ordine al comma 5 dell'art. 73, avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 14/11/2023, dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tali doglianze, ribadite anche nella memoria depositata, sono state proposte avverso una sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consigljfe estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26681/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris