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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 25530/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza di rigetto in precedenza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale del 10 luglio 2025, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) e al connesso reato-fine ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 29) relativo ad un episodio di traffico di kg 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della condotta associativa contestata al capo 1) e delle esigenze cautelari con riferimento al reato-fine rubricato al capo 29), stante la risalenza nel tempo dell'episodio contestato.

Tale giudizio, come detto, è stato ribaltato dal Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. 2.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando l'insussistenza del fumus del delitto contestatogli al capo 29), per essere stata erroneamente ritenuta la ricorrenza della gravità indiziaria sulla scorta di elementi palesemente dubbi, essendo stata, in particolare, individuata la sua persona in virtù di un nickname ("Cobra") contenuto all'interno di una chat denominata "debiti", nella quale si sarebbe discusso del pagamento di cessioni di droga effettuate tra il giugno e il novembre 2020.

Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, travisato il contenuto di taluni messaggi, considerato che il riferimento a un importo di euro 700,00 da lui dovuto non avrebbe riguardato il pagamento della droga, bensì il mero acquisto di un telefono.

Con la seconda doglianza il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione con riguardo all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, eccependo la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo rubricato al capo 1), invece ritenuti erroneamente sussistenti dal 2Tribunale del riesame, limitatosi ad effettuare una differente lettura del materiale indiziario in atti, senza confrontarsi, in maniera adeguata, con la diversa interpretazione resa da parte del G.I.P.

Si tratterebbe di una motivazione apodittica, frutto di una valutazione solo atomistica e parcellizzata dei fatti, che avrebbe desunto la ricorrenza della sua partecipazione all'associazione criminosa dalla sola presenza di contatti episodici e sporadici avuti con altri soggetti, insufficienti a comprovare la sussistenza di un suo vincolo stabile e durevole con gli altri consociati.

Con la terza censura il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in relazione all'art. 273 e all'art. 649 cod. proc. pen., assumendo che l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del principio del divieto del ne bis in idem, considerato che la condotta contestatagli al capo 29) andrebbe retrodatata ad un periodo antecedente al mese di giugno 2020, e di conseguenza anche quella contestata al capo 1) costituirebbe la prosecuzione di un'altra condotta associativa precedentemente ascrittagli nell'ambito di un differente giudizio riguardante l'operazione c.d.

"Molo 13", da considerarsi sovrapponibile a quella contestata nel presente procedimento.

Con la quarta doglianza è stato eccepito vizio di motivazione in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo che gli sia stata erroneamente ascritta la circostanza aggravante dell'agevolazione della c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA], mancando nel provvedimento impugnato un solido apparato motivazionale sulla cui base ritenere che avesse avuto consapevolezza delle inclinazioni agevolatrici delle sue azioni.

Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., deducendo l'insussistenza delle esigenze cautelari, considerato che la sua presunta partecipazione alla consorteria mafiosa sarebbe durata per un tempo particolarmente esiguo (meno di sei mesi) e che, comunque, si tratterebbe di condotte oramai risalenti ad oltre quattro anni prima.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

32. Deve essere ribadito, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso in esame, deve essere osservato come le prime due censure si risolvano, nella sostanza, nella sola rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria dei delitti ascritti all'indagato ai capi 29) e 1) della rubrica, così come accertati 4dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, in primo luogo rappresentando le specifiche conversazioni da cui è stata desunta l'attribuzione del soprannome "Cobra" al ricorrente, altresì esplicando come da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stato evinto il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di detenzione illecita di sostanza stupefacente (2 Kg di cocaina), facendosi riferimento alla somma ancora dovuta a titolo di pagamento, trattandosi di droga ceduta con il sistema della vendita a credito.

Allo stesso modo congrua e logica è la motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto comprovata la partecipazione consapevole dell'indagato al sodalizio criminoso, trattandosi di soggetto deputato alla commercializzazione della cocaina fornita dal [OSCURATO:PERSONA] nel territorio laziale, per come evincibile dal contenuto di intercettazioni telefoniche attestanti la fornitura di droga e la sua destinazione al mercato dello spaccio, a riprova di una rinnovata adesione dell'indagato alla struttura associativa, cui ha continuato a dare stabile contributo anche dopo i fatti riguardanti il separato procedimento c.d.

"Molo 13". [OSCURATO:PERSONA] è stato espressamente considerato come un soggetto organico all'associazione, per essere stabilmente inserito nella rete di acquisto e distribuzione della sostanza stupefacente, con il ruolo di acquirente e di venditore di livello intermedio.

4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale del riesame diffusamente esplicato come non sussista nessuna violazione del divieto del ne bis in idem, atteso che le condotte contestate all'indagato non possono essere considerate la prosecuzione del precedente delitto associativo ascrittogli nel giudizio riguardante l'operazione c.d.

"Molo 13", non potendo essere considerato in alcun modo sovrapponibile ad esso, considerato che il reato riconosciuto in tale procedimento si è consumato fino al giugno 2020, mentre la partecipazione associativa contestata in questa sede riguarda fatti commessi in epoca successiva.

5. Del pari manifestamente infondata è la censura eccepita con la quarta doglianza, avendo i giudici del riesame adeguatamente rappresentato, con argomentazioni in fatto, pienamente corroborate da idonei riscontri indiziari come le condotte perpetrate dal [OSCURATO:PERSONA], per come evinto anche da precedenti 5procedimenti penali, fossero funzionalmente correlate al più ampio contesto mafioso riferibile alla c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA].

E' già stato accertato, cioè, come il ricorrente, in qualità di fiduciario del vertice dell'associazione, svolgente le funzioni di custode della droga e di spacciatore, fosse pienamente consapevole del fatto che i proventi del narcotraffico venissero destinati al finanziamento della cosca, anche per l'acquisto di armi e per investimenti in attività produttive.

6. Infine priva di ogni fondamento è anche la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'insussistenza di esigenze cautelari atte a giustificare l'applicazione nei suoi confronti della più grave misura custodiale.

Deve essere osservato, infatti, come dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte delle specifiche doglianze dedotte dal [OSCURATO:PERSONA], allora, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi idonei a superare il pericolo concreto e attuale di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate al prevenuto, caratterizzate da attività di acquisto e di spaccio di apprezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti e dalla partecipazione al sodalizio criminale contestato al capo 1).

Tali aspetti comprovano, all'evidenza, il particolare attivismo del ricorrente nel settore del narcotraffico e la professionalità delle condotte illecite, giustificando la valutazione di sussistenza di continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, tale da determinare l'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

7. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed 6il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

8. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Devono essere operati, infine, gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MFunzionar iiirtziario [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza di rigetto in precedenza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale del 10 luglio 2025, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) e al connesso reato-fine ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 29) relativo ad un episodio di traffico di kg 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della condotta associativa contestata al capo 1) e delle esigenze cautelari con riferimento al reato-fine rubricato al capo 29), stante la risalenza nel tempo dell'episodio contestato. Tale giudizio, come detto, è stato ribaltato dal Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, lamentando l'insussistenza del fumus del delitto contestatogli al capo 29), per essere stata erroneamente ritenuta la ricorrenza della gravità indiziaria sulla scorta di elementi palesemente dubbi, essendo stata, in particolare, individuata la sua persona in virtù di un nickname ("Cobra") contenuto all'interno di una chat denominata "debiti", nella quale si sarebbe discusso del pagamento di cessioni di droga effettuate tra il giugno e il novembre 2020. Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, travisato il contenuto di taluni messaggi, considerato che il riferimento a un importo di euro 700,00 da lui dovuto non avrebbe riguardato il pagamento della droga, bensì il mero acquisto di un telefono. Con la seconda doglianza il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione con riguardo all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, eccependo la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo rubricato al capo 1), invece ritenuti erroneamente sussistenti dal 2Tribunale del riesame, limitatosi ad effettuare una differente lettura del materiale indiziario in atti, senza confrontarsi, in maniera adeguata, con la diversa interpretazione resa da parte del G.I.P. Si tratterebbe di una motivazione apodittica, frutto di una valutazione solo atomistica e parcellizzata dei fatti, che avrebbe desunto la ricorrenza della sua partecipazione all'associazione criminosa dalla sola presenza di contatti episodici e sporadici avuti con altri soggetti, insufficienti a comprovare la sussistenza di un suo vincolo stabile e durevole con gli altri consociati. Con la terza censura il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in relazione all'art. 273 e all'art. 649 cod. proc. pen., assumendo che l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del principio del divieto del ne bis in idem, considerato che la condotta contestatagli al capo 29) andrebbe retrodatata ad un periodo antecedente al mese di giugno 2020, e di conseguenza anche quella contestata al capo 1) costituirebbe la prosecuzione di un'altra condotta associativa precedentemente ascrittagli nell'ambito di un differente giudizio riguardante l'operazione c.d. "Molo 13", da considerarsi sovrapponibile a quella contestata nel presente procedimento. Con la quarta doglianza è stato eccepito vizio di motivazione in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo che gli sia stata erroneamente ascritta la circostanza aggravante dell'agevolazione della c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA], mancando nel provvedimento impugnato un solido apparato motivazionale sulla cui base ritenere che avesse avuto consapevolezza delle inclinazioni agevolatrici delle sue azioni. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., deducendo l'insussistenza delle esigenze cautelari, considerato che la sua presunta partecipazione alla consorteria mafiosa sarebbe durata per un tempo particolarmente esiguo (meno di sei mesi) e che, comunque, si tratterebbe di condotte oramai risalenti ad oltre quattro anni prima. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 32. Deve essere ribadito, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso in esame, deve essere osservato come le prime due censure si risolvano, nella sostanza, nella sola rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria dei delitti ascritti all'indagato ai capi 29) e 1) della rubrica, così come accertati 4dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, in primo luogo rappresentando le specifiche conversazioni da cui è stata desunta l'attribuzione del soprannome "Cobra" al ricorrente, altresì esplicando come da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stato evinto il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di detenzione illecita di sostanza stupefacente (2 Kg di cocaina), facendosi riferimento alla somma ancora dovuta a titolo di pagamento, trattandosi di droga ceduta con il sistema della vendita a credito. Allo stesso modo congrua e logica è la motivazione con cui i giudici del riesame hanno ritenuto comprovata la partecipazione consapevole dell'indagato al sodalizio criminoso, trattandosi di soggetto deputato alla commercializzazione della cocaina fornita dal [OSCURATO:PERSONA] nel territorio laziale, per come evincibile dal contenuto di intercettazioni telefoniche attestanti la fornitura di droga e la sua destinazione al mercato dello spaccio, a riprova di una rinnovata adesione dell'indagato alla struttura associativa, cui ha continuato a dare stabile contributo anche dopo i fatti riguardanti il separato procedimento c.d. "Molo 13". [OSCURATO:PERSONA] è stato espressamente considerato come un soggetto organico all'associazione, per essere stabilmente inserito nella rete di acquisto e distribuzione della sostanza stupefacente, con il ruolo di acquirente e di venditore di livello intermedio. 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al terzo motivo di ricorso, avendo il Tribunale del riesame diffusamente esplicato come non sussista nessuna violazione del divieto del ne bis in idem, atteso che le condotte contestate all'indagato non possono essere considerate la prosecuzione del precedente delitto associativo ascrittogli nel giudizio riguardante l'operazione c.d. "Molo 13", non potendo essere considerato in alcun modo sovrapponibile ad esso, considerato che il reato riconosciuto in tale procedimento si è consumato fino al giugno 2020, mentre la partecipazione associativa contestata in questa sede riguarda fatti commessi in epoca successiva. 5. Del pari manifestamente infondata è la censura eccepita con la quarta doglianza, avendo i giudici del riesame adeguatamente rappresentato, con argomentazioni in fatto, pienamente corroborate da idonei riscontri indiziari come le condotte perpetrate dal [OSCURATO:PERSONA], per come evinto anche da precedenti 5procedimenti penali, fossero funzionalmente correlate al più ampio contesto mafioso riferibile alla c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA]. E' già stato accertato, cioè, come il ricorrente, in qualità di fiduciario del vertice dell'associazione, svolgente le funzioni di custode della droga e di spacciatore, fosse pienamente consapevole del fatto che i proventi del narcotraffico venissero destinati al finanziamento della cosca, anche per l'acquisto di armi e per investimenti in attività produttive. 6. Infine priva di ogni fondamento è anche la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'insussistenza di esigenze cautelari atte a giustificare l'applicazione nei suoi confronti della più grave misura custodiale. Deve essere osservato, infatti, come dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte delle specifiche doglianze dedotte dal [OSCURATO:PERSONA], allora, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi idonei a superare il pericolo concreto e attuale di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate al prevenuto, caratterizzate da attività di acquisto e di spaccio di apprezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti e dalla partecipazione al sodalizio criminale contestato al capo 1). Tali aspetti comprovano, all'evidenza, il particolare attivismo del ricorrente nel settore del narcotraffico e la professionalità delle condotte illecite, giustificando la valutazione di sussistenza di continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, tale da determinare l'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. 7. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed 6il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 8. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Devono essere operati, infine, gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara P.Q.MFunzionar iiirtziario [OSCURATO:PERSONA] 7
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