CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 32108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Agrigento confermava il decreto del 30 luglio 2022, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo del distributore di carburante di proprietà della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", sito in Licata contrada Orlando-[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 40 comma 1 lett. G) del d. Igs. n. 504 del 1995, a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", miscelava illecitamente il gasolio per autotrazione, utilizzabile solo per alimentare i propri mezzi di trasporto stradali e detenuto presso il proprio distributore di carburanti per uso privato, con gasolio marino, carburante non sottoposto ad accisa, utilizzabile soltanto per alimentare mezzi navali che navigano oltre le acque territoriali, per complessivi 7.328 litri, ciò al fine di evadere l'imposta suddetta per un importo complessivo di euro 4.524,31. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale girgentino, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce sia la carenza assoluta del fumus, sia la mancanza delle esigenze cautelari: sotto il primo aspetto, si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e apparente, non essendo stato spiegato perché "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." avrebbe dovuto acquistare un prodotto per danneggiare i propri mezzi di trasporto, con un maggiore danno economico, non essendosi considerato che il problema della vicenda non è il rifornimento diretto dalle raffinerie, ma l'individuazione di chi, successivamente, dopo aver acquistato dalle raffinerie, a sua volta abbia veduto a terzi il prodotto. Si sarebbe in presenza invero di un unico episodio, per il quale non vi è prova che "[OSCURATO:PERSONA]" fosse a corrente cheeprodotto acquistato fosse alterato. Quanto al periculum in mora, si evidenzia via società "[OSCURATO:SOCIETA].", prima del sequestro e dopo l'accertamento dell'ottobre 2021, aveva acquistato ulteriori 1.005.159 litri di carburante, senza fosse stato accertato un illecito penale, avendo il distributore continuato a funzionare per mesi sotto il controllo dell'Agenzia dei Monopoli. 2.1. Con ampia memoria trasmessa il 16 marzo 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo in particolare che "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. "non ha provveduto ad alcuna alterazione del gasolio, né poteva averne interesse, considerato il grave danno che avrebbe potuto causare ai suoi mezzi di trasporto, i cui costi di riparazione e manutenzione sarebbero di gran lunga superiori a quello che potrebbe essere il guadagno dalla contestata miscelazione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative. Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività compiuta da personale dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'impresa di autotrasporti "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] e dotata di un distributore di carburanti per uso privato; le indagini hanno in particolare consentito di accertare la detenzione da parte della predetta società di gasolio per autotrazione miscelato a cd. gasolio marino, carburante sottratto al pagamento dell'accisa, per un totale di 7.328 litri, con imposta evasa pari a euro 4.524,31. È stata infatti rilevata la presenza di un quantitativo di zolfo, pari a 24,2 mg/kg (superiore al limite di 10 mg/kg), minerale di norma presente in altri tipo di gasolio, quale quello marino, non sottoposto ad accisa, non essendo state rinvenute, nel campione prelevato, tracce di denaturante e/o colorante tipico di altri gasoli in cui è di norma presente lo zolfo, ossia quello per motopesca o quello per uso combustione. In epoca successiva alla data del prelievo del campione di gasolio (14 ottobre 2021), è stato inoltre accertato l'acquisto di ulteriore carburante per autotrazione per complessivi 25.550 litri, quantitativo che, essendo decisamente superiore alla capacità massima di stoccaggio del serbatoio da 9.000 litri in uso alla ditta, deponeva nel senso del pregresso e integrale consumo della miscela rinvenuta al momento del controllo, essendo stato a ciò aggiunto che i controlli eseguiti presso le ditte fornitrici del gasolio nella disponibilità della società dell'indagato non hanno rilevato difformità. Di qui la conclusione dei giudici cautelari circa la configurabilità, almeno in questa fase, della fattispecie provvisoriamente contestata (art. 40 comma 1 lett. G) del d. Igs. n. 504 del 1995), che sanziona la condotta di chi "detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate", come appunto quella tra il gasolio per autotrazione e il gasolio marino, utilizzato dai mezzi navali che navigano oltre le acque territoriali e sottratto all'accise. Orbene, al di là del ricorso a qualche espressione perplessa, come "l'abbastanza plausibile" utilizzato a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, deve osservarsi che la disamina del materiale investigativo compiuta dal Tribunale del Riesame, in quanto sorretta da considerazioni non illogiche, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano differenti valutazioni di merito non consentite in questa sede, e ciò anche rispetto al richiamo alla presunta carenza di interesse della società alla miscelazione dei gasoli, rispetto al quale deve replicarsi che, in relazione all'operazione compiuta, è stato ben illustrato dai giudici cautelari l'interesse economico della società (ovvero il mancato versamento dell'imposta dovuta), mentre il tema degli eventuali danni che potevano subire i mezzi dell'impresa di autotrasporti è stato evocato in maniera ipotetica e assertiva. Anche rispetto al giudizio sul periculum in mora non si ravvisano criticità, avendo il Tribunale del Riesame ragionevolmente rimarcato il rischio che la libera disponibilità del distributore possa provocare la reiterazione del reato o aggravarne le conseguenze, e ciò anche alla luce del fatto che, come affermato nel ricorso, dopo il controllo di P.G., il distributore ha continuato a funzionare. 2. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta fondato su un apparato argomentativo non apparente, ma coerente e non irrazionale, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che ruotano essenzialmente nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s