CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per la fattispecie di cui all'ad. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena (già ridotta per la scelta del giudizio abbreviato) di quattro mesi di reclusione e euro 4.000,00 di multa, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti generiche, previa esclusione della destinazione a uso esclusivamente personale invece prospettata dalla difesa. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Con il primo motivo si deduce la mancanza della motivazione in merito all'esclusione dell'uso esclusivamente personale dello stupefacente, non avendo peraltro la Corte territoriale considerato il comportamento collaborativo dell'imputato con le forze dell'ordine, mentre con la seconda censura si prospetta l'assenza di motivazione in merito alla ritenuta congruità della pena, nonostante la determinazione di quella pecuniaria al di sopra del minimo edittale (a differenza di quanto avvenuto per quella detentiva invece determinata nel minimo edittale). 2. Il ricorso è inammissibile, essendo i due motivi nei quali si articola manifestamente infondati, nei limiti in cui effettivamente si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. 3. Circa il primo motivo di ricorso, va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'ad. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'ad. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'ad. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'ad. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'ad, 73 all'ad. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'ad. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'ad. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione a uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato. Il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione esente dai prospettati vizi e in ipotesi di cd. «doppia conforme», la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta: dalle diverse tipologie di stupefacente (marijuana e hashish), consegnato dall'imputato alle forze dell'ordine in quanto dalle stesse invitato presso la Caserma; dalla quantità della sostanza in sequestro (pari a circa 31,2 gr totali); dai principi attivi (pari a 0,455 gr di marijuana e 0,897 gr di hashish) e dalle dosi singole ricavabili (18,2 di Marijuana e 35,9 di hashish), oltre aalle modalità di confezionamento dello tty stupefacente, in quanto già suddiviso in dosi. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di violazione di legge e vizi della motivazione si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. / 4. Quanto al secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art.133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque da pena detentiva determinata nel minimo edittale, facendo esplicito riferimento alla condotta di vita anteatta dell'imputato perché gravato da plurime condanne per fattispecie in materia di stupefacenti. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell