CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19518/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Parma in ordine ai reati di furto pluriaggravato (artt.624,625 nn.2 e 7 cod. pen.); di danneggiamento pluriaggravato (artt.61 n.2, 635 comma 2 n.1 cod. pen.), con la recidiva ex art.99 comma quarto cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale - non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; -è inoltre manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio avendo evidenziato i numerosissimi precedenti penali anche relativi al reato contro il patrimonio rivelatori di un'accentuata pericolosità a delinquere. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il c