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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22851/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 23 giugno 2017, riqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in quello di cui all'art. 624 cod pen., esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., rideterminava la pena inflitta alla sunnominata nella misura di mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 120 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo B) e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (capo C) alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse della Karis, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. è manifestamente infondato in assenza delle condizioni legittimanti una simile pronuncia attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698); Considerato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse dello Dzaferi, che lamenta una violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione in relazione al capo C) è manifestamente infondato per aspecificità, avendo la Corte territoriale chiarito che, risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito (art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen.) il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( JUGOSLAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 7 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona in data 23 giugno 2017, riqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in quello di cui all'art. 624 cod pen., esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., rideterminava la pena inflitta alla sunnominata nella misura di mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 120 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo B) e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (capo C) alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse della Karis, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. è manifestamente infondato in assenza delle condizioni legittimanti una simile pronuncia attesa da un lato l'intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall'altro, la mancata specifica prospettazione dell'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non valutata dal giudice (v. ex plurimis, Sez. 6, n. 35557 del 11/06/2003, Mele, Rv. 226698); Considerato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse dello Dzaferi, che lamenta una violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione in relazione al capo C) è manifestamente infondato per aspecificità, avendo la Corte territoriale chiarito che, risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito (art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen.) il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento (Sez. 2, n. 46652 del 18/09/2019, Orobosa, Rv. 277777); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023
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