CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 36965/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 31962-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo amministratore di sostegno PASQUALE Marino, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l\L-kRZIANO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1102/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla successione di [OSCURATO:PERSONA] (nonno di [OSCURATO:PERSONA] e padre di [OSCURATO:PERSONA]). Per quanto interessa in questa sede, la Corte d'appello ha negato, in relazione a liquidità bancarie esistenti sul conto intestato in nome del defunto e di [OSCURATO:PERSONA], che l'attrice, destinataria per testamento dei tre quarti della disponibilità, avesse dato prova idonea a superare la presunzione di pari appartenenza stabilita dall'art. 1854 c.c. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, si rimprovera alla Corte d'appello di non avere considerato talune deposizioni testimoniali, da quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso che titoli e contanti depositati in banca appartenevano al solo de cuius. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile, essendo applicabile nel caso in esame la preclusione ex. art. 348-ter c.p.c. (c.d. doppia conforme). Il tentativo operato nel ricorso, di evitare l'inammissibilità in base al rilievo che la Corte d'appello, diversamente dal primo giudice, aveva specificamente argomentato sul perché la presunzione non fosse stata superata, è vano. La considerazione, infatti, lascia persistere l'identità della questione di fatto risolta nei due gradi di giudizio. Si deve ancora aggiungere che il motivo neanche denuncia un "omesso esame di un fatto" nel senso chiarito da questa Corte (Cass., SU., n. 8053/2914). In verità si pretende una diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali, Ric. 2020 n. 31962 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- peraltro considerate dalla Corte d'appello: le dichiarazioni dei testimoni Marino e Picciolo, con riguardo alle quali si legge testualmente nella sentenza impugnata che "le prove orali espletate (attraverso l'escussione dei testi Marino e Picciolo) non hanno offerto alcun significativo contributo a sostegno della tesi dell'appellante". Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., SU., n. 34476/2019). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P .R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di C 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -qualer del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 31962 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] dente Depcisitata n Cancslierka FUND