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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03487/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 13/6/2019 dal locale Tribunale, appellata dall'imputato, che ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui agli artt.110, 367 c.p. condannandolo a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 367 c.p. e vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione della concreta pericolosità della condotta dell'imputato con riferimento alla affermazione di responsabilità, avendo rilievo la circostanza che nessun accertamento investigativo è stato svolto per accertare la fondatezza del reato denunciato dal ricorrente, ma solo per accertare la fondatezza della sua denuncia., non valendo la considerazione di ipotesi investigative.

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza ( v. pg. 2 e sg.), correttamente essendo stato rilevato che non si versa in un caso di denuncia palesemente inverosimile.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore pfresidep Ang o Capozzi i 4 1 Vi\ I A i lizslA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato quella emessa in data 13/6/2019 dal locale Tribunale, appellata dall'imputato, che ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui agli artt.110, 367 c.p. condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 367 c.p. e vizio della motivazione in relazione alla omessa valutazione della concreta pericolosità della condotta dell'imputato con riferimento alla affermazione di responsabilità, avendo rilievo la circostanza che nessun accertamento investigativo è stato svolto per accertare la fondatezza del reato denunciato dal ricorrente, ma solo per accertare la fondatezza della sua denuncia., non valendo la considerazione di ipotesi investigative. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dalla sentenza ( v. pg. 2 e sg.), correttamente essendo stato rilevato che non si versa in un caso di denuncia palesemente inverosimile. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore pfresidep Ang o Capozzi i 4 1 Vi\ I A i lizslA
Sentenza Cassazione n. 03487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris