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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23812/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] harespinto l’opposizione proposta, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, solo [OSCURATO:PERSONA]), avversol’ordinanza emessa in sede di esecuzione dalla medesima Corte territoriale in data11/06/2025.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rapp.te p.t.[OSCURATO:PERSONA] e con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo tre motivi,che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b),c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 591 e 648 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 655 e 670 cod. proc. pen. e agli artt. 9, 19, 22, 34 e 74 deld.lgs. 08 giugno 2001 n. 231.

Si deduce, in particolare, il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione, quanto alle richieste e censure contenute nell’istanza direvoca, concernenti la corretta individuazione del titolo esecutivo, nonché l’oggetto dellestatuizioni di condanna delle sentenze di merito e l’omessa declaratoria di intervenutaprescrizione della confisca per equivalente, per essere decorsi cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza emessa a carico dell’ente.La confisca è stata posta in esecuzione nonostante la sentenza di secondo grado,emessa il 27/10/2020, non contenesse alcuna statuizione in merito; si è fatto riferimento,infatti, alla decisione della sentenza di primo grado, ritenendola implicitamente confermatadalla pronuncia di appello.

Non è possibile, però, individuare alcuna norma che consenta direputare implicitamente confermato un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.Anche a voler riconoscere che il capo di sentenza sia divenuto definitivo, al massimo, in data06/03/2019, sarebbe stata da dichiarare l’intervenuta prescrizione per mancata esecuzioneentro il termine di cinque anni.2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 655 e 656 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 34 e 74 d.lgs. n. 231 del 2001, all’art. 73 del R.D. 30gennaio 1941 n. 12 e all’art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Codice di procedurapenale 30 settembre 1989 n. 334, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666cod. proc. pen., in relazione all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., agli artt. 34 e 74 d.lgs. n. 231del 2001 e all’art. 86 comma 1-bis cod. proc. pen.Si lamenta, in particolare, il vizio di totale carenza, apparenza, illogicità,contraddittorietà della motivazione, quanto alle richieste e alle censure contenute nell’istanzadi revoca, afferenti all’assenza di un provvedimento/ordine proveniente dall’A.G.,segnatamente dal P.M., che abbia ordinato l’esecuzione della confisca per equivalente e/oche comunque vi abbia dato impulso.

Non risulta, agli atti, alcun provvedimento del P.G. cheordini l’esecuzione della confisca per equivalente.

L’art. 86 comma 1-bis disp. att. cod. proc.pen., però, dispone che la confisca venga eseguita secondo le modalità proprie delle penepecuniarie, la cui disciplina è contenuta nel riformato art. 660 cod. proc. pen.2.3.

Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 655 e 656 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 9. 19, 34 e 74 d.lgs. n. 231 del 2001.

Si lamenta, inparticolare, totale carenza della motivazione, quanto alle richieste subordinate e alle relativecensure contenute nell’istanza di revoca, concernenti la riduzione della confisca su parte deibeni.

Si era domandata – in via gradata - anche la revoca parziale della confisca, per essererisultato il valore dei beni confiscati di gran lunga superiore, se rapportato all’importo daconfiscare; nonostante il parere favorevole espresso dal P.G. in udienza, la Corte territorialenon si è espressa sul punto.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Giova premettere un breve riassunto dell’iter processuale che viene ora inrilievo:- con sentenza del Tribunale di Messina del 10/02/2013 è stata pronunciatacondanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub A), ossia per una ipotesi di truffaaggravata ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche; con la medesima decisione, èstata dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 2621 cod. civ. ascritto subC) e D) della rubrica, mandandosi anche assolto il suddetto imputato dalla contestazione exart. 483 cod. pen., di cui al capo B) dell’editto accusatorio; il Tribunale, contestualmente, hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli illeciti amministrativi ex artt. 24 e 25-terd.lgs. 08 giugno 2001 n. 231, rispettivamente riferiti ai reati di cui agli artt. 640-bis sub E) e2621 cod. civ., di cui ai capi F) e G).- con sentenza del 15/12/2016, la Corte di appello di Messina ha dichiarato nondoversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto all’ipotesi di truffa contestata sub A)ed ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’illecito amministrativo sub E), confermando le residuestatuizioni contenute nella decisione gravata;- con sentenza in data 06/03/2019, la Corte di cassazione - in accoglimento delricorso presentato dal Procuratore generale – ha annullato la sentenza del 15/12/2016 dellaCorte di appello di Messina, limitatamente all'illecito amministrativo di cui al capo E), conriferimento ai reati contestati al legale rappresentante al capo A) della rubrica, disponendo ilrinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, dichiarandoinammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];- con sentenza pronunciata, in sede di giudizio rescissorio, dalla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e passata in giudicato i l 22/06/2021,[OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ascritto sub E)dell’imputazione ed è stata condannata – in continuazione con i già giudicati illeciti contestatiai capi F) e G) - alla sanzione pecuniaria di euro cinquemila (tale sentenza è);- con ordinanza del 11/06/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguitodella proposizione di incidente di esecuzione, ha disatteso l’istanza presentata, nella sopradetta qualità, da [OSCURATO:PERSONA] [segnatamente, questi aveva domandatol’annullamento e/o la revoca della confisca per equivalente delle somme disponibili sul c/c2266/35297830, acceso presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché delle somme disponibili sulconto n. 001057887505, esistente presso [OSCURATO:PERSONA], U.P. 37154-[OSCURATO:PERSONA] e, infine,dell’immobile sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (ME), distinto in catasto al fol. 8, p.lla 2128,sub 1, cat.

D/7, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], eseguita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]].3.

Posta tale base descrittiva, può passarsi a esaminare il primo motivo, a mezzodel quale la difesa lamenta che fosse già maturato il termine quinquennale di prescrizione,allorquando venne posta in esecuzione la sopra menzionata confisca; secondo laprospettazione del ricorrente, dunque, si dovrebbe fissare la decorrenza del termine diprescrizione ex art. 22 d.lgs. 231 del 2001, al momento dell’emissione della sentenza diprimo grado, ossia dal 10/02/2013.Sul punto, la risposta offerta dalla Corte territoriale risulta pienamente conformaalle regole ermeneutiche dettate da questa Corte, chiamata a decidere, peraltro, in ordine aun precedente incidente di esecuzione inerente alla medesima vicenda storica (n. r.g. es.211/21).

Può integralmente richiamarsi, infatti, quanto deciso da Sez. 1, n. 50729 del20/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285685-01, nella cui parte motiva(per la precisione a pag. 5, par.

2.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”) è dato leggere quantosegue: “La confisca, disposta dal Tribunale di Messina con sentenza 12 febbraio 2013, èstata implicitamente confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio,nel momento in cui quest'ultimo, adempiendo al mandato assegnato dalla sentenzarescindente di legittimità, ha ribadito la responsabilità della società [OSCURATO:PERSONA] in ordineall'illecito amministrativo di cui al capo e) della rubrica, cui la misura ablatoria accedeva.

Lasentenza, pronunciata in sede di rinvio, è divenuta definitiva in data 22 giugno 2021, ed èsolo da questa data che il tempo utile a prescrizione deve computarsi, sicché il quinquennioè lontano dall'essere decorso”.Nella presente impugnazione, in realtà, la difesa si limita a riproporrepedissequamente il medesimo tema (già coperto da decisione definitiva) e la stessa letturadelle norme, già disattesa da questa Corte, con una interpretazione alla quale questoCollegio intende dare continuità; la doglianza, in definitiva, non è meritevole di accoglimento.4.

Il secondo motivo - sintetizzato in parte narrativa – resta di oscurasignificazione.

E infatti, muovendo dal dato dell’inesistenza di un obbligo di preventivaindividuazione dei beni da apprendere, gravante sul giudice del sequestro finalizzatoalla confisca per equivalente e posto, inoltre, che tale individuazione può esser compiutadal P.M., quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento (sul punto si veda, fratante, Sez. 3, n. 12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444 – 01), risulta poco chiaro in cosaconsista il vulnus procedimentale lamentato dalla difesa.Pacifico è, infatti, che nel caso di specie la Guardia di Finanza abbia procedutoall’individuazione e apprensione di determinati beni, agendo a seguito di delega del P.G.Risulta allora corretta l’affermazione della Corte distrettuale, la quale ha risposto allacensura, di analogo tenore, ricordando come le operazioni di ablazione si siano svolteinteramente sotto il controllo del P.M.

Il motivo, in tal modo, finisce per indirizzarsi verso lainammissibilità per aspecificità.5.

Con il terzo motivo, la difesa sostiene che la Corte di appello non si siapronunciata in merito alla richiesta - presentata in via subordinata - volta alla riduzione delvalore dei beni oggetto di ablazione.

Trattasi di domanda non coltivata dal ricorrente, però, insede di ricorso in opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., successivo alprovvedimento reiettivo assunto dalla Corte territoriale in data 11/06/2025; l’assenza di taledomanda specifica, asseritamente formulata in via subordinata, è evincibile attraverso lamera lettura dell’atto di opposizione.Conviene brevemente richiamare, allora, il consolidato insegnamento di questaCorte, secondo la quale - anche in tema di incidente di esecuzione - il ricorso per cassazionenon può devolvere questioni di tenore differente, rispetto a quelle proposte mediante larichiesta e in ordine alle quali il giudice di merito non sia stato chiamato a decidere (Sez.5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976; nello stesso senso si sono espresseS e z . 1 , n . 4 1 8 3 6 d e l 0 9 / 0 6 / 2 0 2 3 , D i P a o l a , R v . 2 8 5 1 2 4 – 0 1 ,Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352 – 02 eSez. 1, n. 9780 del11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421).Il motivo, pertanto, non può che essere ritenuto inammissibile.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] harespinto l’opposizione proposta, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, per brevità, solo [OSCURATO:PERSONA]), avversol’ordinanza emessa in sede di esecuzione dalla medesima Corte territoriale in data11/06/2025.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rapp.te p.t.[OSCURATO:PERSONA] e con il patrocinio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo tre motivi,che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b),c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 591 e 648 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 655 e 670 cod. proc. pen. e agli artt. 9, 19, 22, 34 e 74 deld.lgs. 08 giugno 2001 n. 231. Si deduce, in particolare, il vizio di manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione, quanto alle richieste e censure contenute nell’istanza direvoca, concernenti la corretta individuazione del titolo esecutivo, nonché l’oggetto dellestatuizioni di condanna delle sentenze di merito e l’omessa declaratoria di intervenutaprescrizione della confisca per equivalente, per essere decorsi cinque anni dal passaggio ingiudicato della sentenza emessa a carico dell’ente.La confisca è stata posta in esecuzione nonostante la sentenza di secondo grado,emessa il 27/10/2020, non contenesse alcuna statuizione in merito; si è fatto riferimento,infatti, alla decisione della sentenza di primo grado, ritenendola implicitamente confermatadalla pronuncia di appello. Non è possibile, però, individuare alcuna norma che consenta direputare implicitamente confermato un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.Anche a voler riconoscere che il capo di sentenza sia divenuto definitivo, al massimo, in data06/03/2019, sarebbe stata da dichiarare l’intervenuta prescrizione per mancata esecuzioneentro il termine di cinque anni.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 655 e 656 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 34 e 74 d.lgs. n. 231 del 2001, all’art. 73 del R.D. 30gennaio 1941 n. 12 e all’art. 28 del Regolamento per l’esecuzione del Codice di procedurapenale 30 settembre 1989 n. 334, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666cod. proc. pen., in relazione all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., agli artt. 34 e 74 d.lgs. n. 231del 2001 e all’art. 86 comma 1-bis cod. proc. pen.Si lamenta, in particolare, il vizio di totale carenza, apparenza, illogicità,contraddittorietà della motivazione, quanto alle richieste e alle censure contenute nell’istanzadi revoca, afferenti all’assenza di un provvedimento/ordine proveniente dall’A.G.,segnatamente dal P.M., che abbia ordinato l’esecuzione della confisca per equivalente e/oche comunque vi abbia dato impulso. Non risulta, agli atti, alcun provvedimento del P.G. cheordini l’esecuzione della confisca per equivalente. L’art. 86 comma 1-bis disp. att. cod. proc.pen., però, dispone che la confisca venga eseguita secondo le modalità proprie delle penepecuniarie, la cui disciplina è contenuta nel riformato art. 660 cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 655 e 656 cod.proc. pen., in relazione agli artt. 9. 19, 34 e 74 d.lgs. n. 231 del 2001. Si lamenta, inparticolare, totale carenza della motivazione, quanto alle richieste subordinate e alle relativecensure contenute nell’istanza di revoca, concernenti la riduzione della confisca su parte deibeni. Si era domandata – in via gradata - anche la revoca parziale della confisca, per essererisultato il valore dei beni confiscati di gran lunga superiore, se rapportato all’importo daconfiscare; nonostante il parere favorevole espresso dal P.G. in udienza, la Corte territorialenon si è espressa sul punto.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Giova premettere un breve riassunto dell’iter processuale che viene ora inrilievo:- con sentenza del Tribunale di Messina del 10/02/2013 è stata pronunciatacondanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub A), ossia per una ipotesi di truffaaggravata ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche; con la medesima decisione, èstata dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 2621 cod. civ. ascritto subC) e D) della rubrica, mandandosi anche assolto il suddetto imputato dalla contestazione exart. 483 cod. pen., di cui al capo B) dell’editto accusatorio; il Tribunale, contestualmente, hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli illeciti amministrativi ex artt. 24 e 25-terd.lgs. 08 giugno 2001 n. 231, rispettivamente riferiti ai reati di cui agli artt. 640-bis sub E) e2621 cod. civ., di cui ai capi F) e G).- con sentenza del 15/12/2016, la Corte di appello di Messina ha dichiarato nondoversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto all’ipotesi di truffa contestata sub A)ed ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall’illecito amministrativo sub E), confermando le residuestatuizioni contenute nella decisione gravata;- con sentenza in data 06/03/2019, la Corte di cassazione - in accoglimento delricorso presentato dal Procuratore generale – ha annullato la sentenza del 15/12/2016 dellaCorte di appello di Messina, limitatamente all'illecito amministrativo di cui al capo E), conriferimento ai reati contestati al legale rappresentante al capo A) della rubrica, disponendo ilrinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e, infine, dichiarandoinammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];- con sentenza pronunciata, in sede di giudizio rescissorio, dalla Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e passata in giudicato i l 22/06/2021,[OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ascritto sub E)dell’imputazione ed è stata condannata – in continuazione con i già giudicati illeciti contestatiai capi F) e G) - alla sanzione pecuniaria di euro cinquemila (tale sentenza è);- con ordinanza del 11/06/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguitodella proposizione di incidente di esecuzione, ha disatteso l’istanza presentata, nella sopradetta qualità, da [OSCURATO:PERSONA] [segnatamente, questi aveva domandatol’annullamento e/o la revoca della confisca per equivalente delle somme disponibili sul c/c2266/35297830, acceso presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché delle somme disponibili sulconto n. 001057887505, esistente presso [OSCURATO:PERSONA], U.P. 37154-[OSCURATO:PERSONA] e, infine,dell’immobile sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (ME), distinto in catasto al fol. 8, p.lla 2128,sub 1, cat. D/7, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], eseguita in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]].3. Posta tale base descrittiva, può passarsi a esaminare il primo motivo, a mezzodel quale la difesa lamenta che fosse già maturato il termine quinquennale di prescrizione,allorquando venne posta in esecuzione la sopra menzionata confisca; secondo laprospettazione del ricorrente, dunque, si dovrebbe fissare la decorrenza del termine diprescrizione ex art. 22 d.lgs. 231 del 2001, al momento dell’emissione della sentenza diprimo grado, ossia dal 10/02/2013.Sul punto, la risposta offerta dalla Corte territoriale risulta pienamente conformaalle regole ermeneutiche dettate da questa Corte, chiamata a decidere, peraltro, in ordine aun precedente incidente di esecuzione inerente alla medesima vicenda storica (n. r.g. es.211/21). Può integralmente richiamarsi, infatti, quanto deciso da Sez. 1, n. 50729 del20/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285685-01, nella cui parte motiva(per la precisione a pag. 5, par. 2.1. del “[OSCURATO:PERSONA] in diritto”) è dato leggere quantosegue: “La confisca, disposta dal Tribunale di Messina con sentenza 12 febbraio 2013, èstata implicitamente confermata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio,nel momento in cui quest'ultimo, adempiendo al mandato assegnato dalla sentenzarescindente di legittimità, ha ribadito la responsabilità della società [OSCURATO:PERSONA] in ordineall'illecito amministrativo di cui al capo e) della rubrica, cui la misura ablatoria accedeva. Lasentenza, pronunciata in sede di rinvio, è divenuta definitiva in data 22 giugno 2021, ed èsolo da questa data che il tempo utile a prescrizione deve computarsi, sicché il quinquennioè lontano dall'essere decorso”.Nella presente impugnazione, in realtà, la difesa si limita a riproporrepedissequamente il medesimo tema (già coperto da decisione definitiva) e la stessa letturadelle norme, già disattesa da questa Corte, con una interpretazione alla quale questoCollegio intende dare continuità; la doglianza, in definitiva, non è meritevole di accoglimento.4. Il secondo motivo - sintetizzato in parte narrativa – resta di oscurasignificazione. E infatti, muovendo dal dato dell’inesistenza di un obbligo di preventivaindividuazione dei beni da apprendere, gravante sul giudice del sequestro finalizzatoalla confisca per equivalente e posto, inoltre, che tale individuazione può esser compiutadal P.M., quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento (sul punto si veda, fratante, Sez. 3, n. 12580 del 25/02/2010, Baruffa, Rv. 246444 – 01), risulta poco chiaro in cosaconsista il vulnus procedimentale lamentato dalla difesa.Pacifico è, infatti, che nel caso di specie la Guardia di Finanza abbia procedutoall’individuazione e apprensione di determinati beni, agendo a seguito di delega del P.G.Risulta allora corretta l’affermazione della Corte distrettuale, la quale ha risposto allacensura, di analogo tenore, ricordando come le operazioni di ablazione si siano svolteinteramente sotto il controllo del P.M. Il motivo, in tal modo, finisce per indirizzarsi verso lainammissibilità per aspecificità.5. Con il terzo motivo, la difesa sostiene che la Corte di appello non si siapronunciata in merito alla richiesta - presentata in via subordinata - volta alla riduzione delvalore dei beni oggetto di ablazione. Trattasi di domanda non coltivata dal ricorrente, però, insede di ricorso in opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., successivo alprovvedimento reiettivo assunto dalla Corte territoriale in data 11/06/2025; l’assenza di taledomanda specifica, asseritamente formulata in via subordinata, è evincibile attraverso lamera lettura dell’atto di opposizione.Conviene brevemente richiamare, allora, il consolidato insegnamento di questaCorte, secondo la quale - anche in tema di incidente di esecuzione - il ricorso per cassazionenon può devolvere questioni di tenore differente, rispetto a quelle proposte mediante larichiesta e in ordine alle quali il giudice di merito non sia stato chiamato a decidere (Sez.5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 215976; nello stesso senso si sono espresseS e z . 1 , n . 4 1 8 3 6 d e l 0 9 / 0 6 / 2 0 2 3 , D i P a o l a , R v . 2 8 5 1 2 4 – 0 1 ,Sez. 4, n. 45413 del 04/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352 – 02 eSez. 1, n. 9780 del11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421).Il motivo, pertanto, non può che essere ritenuto inammissibile.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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