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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18916/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 gennaio 2022, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 46, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, condannandolo alla pena pecuniaria di legge, per aver omesso di adottare misure idonee a prevenire gli incendi nella trattoria dal medesimo gestita.

2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. art. 131 bis cod. pen. e la mancanza assoluta di motivazione sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur specificamente richiesta in sede di conclusioni e benché sussistessero tutti i presupposti per riconoscerla.

3. Il ricorso è fondato e deve rilevarsi la prescrizione del reato, maturata, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, in data 2 giugno 2022, vale a dire dopo cinque anni dalla commissione della contestata contravvenzione, computandosi inoltre 63 giorni di sospensione del corso della prescrizione conseguenti all'inattività processuale dipendente dall'applicazione della legislazione connessa all'emergenza da Covid-19.

3.1. Ed invero, dal verbale dell'udienza di discussione allegato al ricorso, si ricava la specifica richiesta, avanzata in via subordinata dal difensore in sede di conclusioni, di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Ciò nondimeno, la sentenza non reca alcuna motivazione in ordine all'applicazione della invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, né risultano argomentazioni dalle quali sia possibile ricavare un'implicita esclusione dei presupposti richiesti dalla richiamata disposizione di legge.

Per contro, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, i cui limiti edittali certamente rientrano nel campo di operatività della fattispecie, il concreto trattamento sanzionatorio è stato contenuto nella sola specie pecuniaria e all'imputato è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, dandosi atto dell'incensuratezza e del fatto che, nel termine fissato dall'autorità di vigilanza, egli aveva ottemperato alle prescrizioni imposte facendo venire meno le conseguenze pericolose del reato contestato.

3.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 gennaio 2022, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 46, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, condannandolo alla pena pecuniaria di legge, per aver omesso di adottare misure idonee a prevenire gli incendi nella trattoria dal medesimo gestita. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. art. 131 bis cod. pen. e la mancanza assoluta di motivazione sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, pur specificamente richiesta in sede di conclusioni e benché sussistessero tutti i presupposti per riconoscerla. 3. Il ricorso è fondato e deve rilevarsi la prescrizione del reato, maturata, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, in data 2 giugno 2022, vale a dire dopo cinque anni dalla commissione della contestata contravvenzione, computandosi inoltre 63 giorni di sospensione del corso della prescrizione conseguenti all'inattività processuale dipendente dall'applicazione della legislazione connessa all'emergenza da Covid-19. 3.1. Ed invero, dal verbale dell'udienza di discussione allegato al ricorso, si ricava la specifica richiesta, avanzata in via subordinata dal difensore in sede di conclusioni, di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Ciò nondimeno, la sentenza non reca alcuna motivazione in ordine all'applicazione della invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, né risultano argomentazioni dalle quali sia possibile ricavare un'implicita esclusione dei presupposti richiesti dalla richiamata disposizione di legge. Per contro, trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, i cui limiti edittali certamente rientrano nel campo di operatività della fattispecie, il concreto trattamento sanzionatorio è stato contenuto nella sola specie pecuniaria e all'imputato è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, dandosi atto dell'incensuratezza e del fatto che, nel termine fissato dall'autorità di vigilanza, egli aveva ottemperato alle prescrizioni imposte facendo venire meno le conseguenze pericolose del reato contestato. 3.2. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così d
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