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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 45392/2021

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/06/2020 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 19/12/2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina di un telefono cellulare e di ricettazione di una autovettura provento di furto.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lalal deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte determinato un aumento in continuazione in applicazione della regola di cui all'art. 81, comma quarto, cod.pen. senza tenere conto che, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla recidiva, quest'ultima circostanza aggravante non aveva avuto concreti effetti di aggravamento della pena. [OSCURATO:PERSONA] La presunta violazione di legge indicata in ricorso non aveva formato oggetto dell'atto di appello, sicché il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

In ogni caso, si osserva che la regola di cui all'art. 81, comma quarto, cod.pen. - secondo la quale l'aumento per continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato base quando l'imputato è soggetto al quale è stata riconosciuta la recidiva reiterata - è stata correttamente applicata dai giudici di merito, avuto riguardo al fatto che di tale recidiva si è comunque tenuto conto ai fini del calcolo della sanzione, essendo stata posta in equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, il che basta per far ritenere che essa sia stata "applicata" così come prevede l'art. 81, comma quarto, cod.pen. (in questo senso, Sez.

U., n. 31669 del 2016, Filosofi).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11.2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/06/2020 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 19/12/2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapina di un telefono cellulare e di ricettazione di una autovettura provento di furto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lalal deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte determinato un aumento in continuazione in applicazione della regola di cui all'art. 81, comma quarto, cod.pen. senza tenere conto che, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla recidiva, quest'ultima circostanza aggravante non aveva avuto concreti effetti di aggravamento della pena. [OSCURATO:PERSONA] La presunta violazione di legge indicata in ricorso non aveva formato oggetto dell'atto di appello, sicché il motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. In ogni caso, si osserva che la regola di cui all'art. 81, comma quarto, cod.pen. - secondo la quale l'aumento per continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato base quando l'imputato è soggetto al quale è stata riconosciuta la recidiva reiterata - è stata correttamente applicata dai giudici di merito, avuto riguardo al fatto che di tale recidiva si è comunque tenuto conto ai fini del calcolo della sanzione, essendo stata posta in equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, il che basta per far ritenere che essa sia stata "applicata" così come prevede l'art. 81, comma quarto, cod.pen. (in questo senso, Sez. U., n. 31669 del 2016, Filosofi). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11.2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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