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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2019

Cassazione n. 30904/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1327-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 86,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GARZUGLIA , che l o rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] COLACCI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 667 /1 9 del la Corte d’appello di Perugia , depositata il 26/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 07/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Dedotta esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene oggetto di espropriazione - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità R.G.N.1327/2020 Cron.

Rep.

Ud.07/06/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 667/19, del 26 ottobre 2019, della Corte d’appello di Perugia, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 988/16, del 25 novembre 2016, del Tribunale di Terni –ha confermato l’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare intrapreso dal Liorni, volta alla declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dall’opponente e dalla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], il 9 novembre 2006.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver propostoopposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per far dichiarare “l’inammissibilità, impossibilità, improcedibilità e/o illegittimità” dell’azione esecutiva promossa nei suoi confronti dal Pezza.

Costui, infatti, aveva agito “in executivis” in forza di titolo costituito da sentenza resa dal Tribunale di Terni, che aveva accolto l’azione di rivalsa, esercita dal Pezza verso il Liorni, in ragione dell’avvenuto pagamento, da parte del primo, di obbligazioni – verso l’Amministrazione finanziaria – della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,della quale entrambi erano soci.

Rigettata l’istanza di sospensione dal giudice dell’esecuzione, il medesimo, comunque, dichiarava la parziale impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che esso aveva ad oggetto non la piena proprietà degli stessi, ma soltanto la loro amministrazione.

Nelle more della fase di merito del giudizio di opposizione, nella quale il creditore opposto proponeva la già indicata domanda riconvenzionale ex art. 2901 cod. civ., il collegio – adito con reclamo dal debitore esecutato – dispon eva la sospensione dell’esecuzione.

Autorizzata dal giudice la chiamata in causa della moglie del Liorni, [OSCURATO:PERSONA], l’esito del giudizio di opposizione consisteva nella declaratoria di totale impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ma anche nell’accoglimento dell’esperita “actio pauliana”, decisione poi confermata in appello, che respingeva il gravame esperito, sul punto, dal debitore esecutato, mentre la statuizione relativa all’accoglimento dell’opposizione non veniva appellata dal Pezza. 3.Avverso la sentenza della Corte umbra ha proposto ricorso per cassazione il Liorni, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 36 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 615 e 624, comma 3, cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del Pezza, sebbene il creditore opposto rivesta, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la posizione di attore in senso sostanziale, donde l’impossibilità per lo stesso di agire in riconvenzione.

Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza concernente il giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., i cuiprincipi sarebbero estensibili in via analogica alle opposizioni esecutive.

3.2. Il secondo motivo –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 170 cod. civ., oltre che dell’art. 2909 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “l’impignorabilità del fondo” risulta essersi “indebolita”, e ciò in ragione del fatto che “il debito non poteva dirsi estraneo alle «necessità familiari»”, nozione da intendersi “con un ampio significato riferito non solo ai bisogni essenziali familiari, ma anche al potenziamento della situazione lavorativa”.

Tale conclusione risulta –secondo il ricorrente – errata.

Innanzitutto, perché in primo grado veniva accertata l’impignorabilità dei beni del Liorni, in quanto vincolati dal fondo patrimoniale, “tanto che l’opposizione all’esecuzione dal medesimo proposta veniva accolta”, capo di sentenza, questo, non censurato, sicché “lo stesso passava in giudicato”.

In ogni caso, la “ratio” dell’art. 170 cod. civ. deve essere ravvisata nella finalità di preservare i beni costituenti il fondo patrimoniale dalle esposizioni debitorie contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con la precisazione che, in tale prospettiva, deve aversi soprattutto riguardo al “fatto generatore dell’obbligazione”, con l’avvertenza che “la circostanza secondo cui il debito è sorto nell’esercizio dell’attività di impresa non consente alcun automatismo”, né nel senso di ricondurre lo stesso ai bisogni della famiglia, né nel senso di escluderlo.

Orbene, nel caso in esame il credito del Pezza aveva “carattere societario”, essendo perciò “assolutamente estraneo ai bisogni della famiglia”.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., nonché degli artt. 2740 e 2697 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria.

In particolare, la Corte territoriale – sul presupposto che il credito del Pezza sia sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale –ha ritenuto, ai fini della prova della “scientia damni”, di dare rilievo alla circostanza costituita dal “primo accesso ispettivo ad opera degli ispettori dell’Agenzia delle Entrate”, risalente al 16 maggio 2006.

Ad esso aveva, poi, fatto seguito –in data 15 gennaio 2009 – l’autorizzazione conferita dai due soci (il Pezza e il Liorni, appunto) al liquidatore della società, nel frattempo nominato, a sottoscrivere una conciliazione giudiziale, nella quale entrambi si impegnavano ad effettuare i versamenti in conto capitale necessari per far fronte ai relativi oneri conseguenti, salvo poi pattuire che fosse il solo Pezza a provvedere al pagamento nei confronti dell’Erario, salvo diritto di rivalsa nei confronti del Liorni, che si dichiarava momentaneamente in difficoltà, ma che nel frattempo costituiva il fondo patrimoniale e cedendo le quote societarie.

Si tratterebbero, però, di circostanze –secondo il ricorrente – non idonee a provare la “scientia damni”, così come che il terzo conoscesse il pregiudizio e fosse dolosamente partecipe alla preordinazione.

Per un verso, infatti, si sostiene come la “scientia damni” in capo ad esso Liorni si sia avuta solamente nel momento dell’accertamento tributario del giugno 2007 (e non certo in occasione dell’ispezione del maggio 2006), nonché con la sentenza n. 805 del 2010 che ha riconosciuto il diritto di rivalsa del Pezza (prima della quale, dunque, il credito neppure poteva dirsi tale), donde la carenza di prova della stessa ad opera dell’attore in revocatoria.

Errato, dunque, sarebbe il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte perugina, data la carenza di prova, ad opera del creditore, che le parti costituenti il fondo patrimoniale avessero avuto effettiva conoscenza della reale situazione debitoria del Liorni.

Da disattendere, poi, sarebbe il ragionamento della sentenza impugnata circa l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, “posto che ciò appare come irrilevante” e “contra legem”, dato che “il divieto di esecuzione di cui all’art. 170 cod. civ. non è limitato ai soli crediti (estranei alla famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma vale anche per tutti quei crediti nati in tempo anteriore”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Pezza, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata Piekalniete.

6. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.1. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso va rigettato.

8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

8.1.1. Nessun dubbio sussiste in ordine all’ammissibilità dell’azione revocatoria esperita dal Pezza, avendo questa Corte affermato che “nel giudizio di opposizione all’esecuzione in cui sia dedotta l’esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la dichiarazione di inefficacia dell’atto negoziale posto a base dell’opposizione, sussistendo connessione, in relazione all’oggetto e/o al titolo, tra le due domande” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3697, Rv. 656728-01).

D’altra parte, del tutto inconferente è il parallelismo che il ricorrente pretenderebbe di istituire tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizioni esecutive, giacché l’opposto, solo nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., resta attore in senso sostanziale .

Va, infatti, ribadito – anche in questa sede – che “in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato”, mentre “spetta a quest’ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore”, dare, a propria volta, la prova del fatto “che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376, Rv. 664831-01).

8.2. Il secondo motivo è inammissibile.

8.2.1. Invero, l’esito del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è consistito nella declaratoria di totale impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, sicché, in relazione al presente motivo, il Liorni è carente di interesse ad impugnare, ex art. 100 cod. proc. civ.

Difatti, “l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (così, tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 28 giugno 2010, n. 15355, Rv. 613874-01, tra l’altro in tema di opposizione esecutiva in cui si controverteva in ordine alla pignorabilità dei beni staggiti).

8.3. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

8.3.1. Nello scrutinarlo, si deve muovere dalla constatazione di quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo cui “il credito a tutela del quale veniva esperita l’azione revocatoria è indubbio che sia sorto antecedentemente” all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, “come dimostrato per tabulas”.

Il motivo contesta, in primo luogo,tale ricostruzione fattuale , ritenendo che il sorgere del credito debba farsi risalire al 4 ottobre 2010, data della pubblicazione della sentenza resa dal Tribunale di Terni, che aveva accolto l’azione di rivalsa del Pezza verso esso Liorni (in ciò, peraltro, errando il ricorrente , perché persino un’aspettativa creditoria, oltre che un credito litigioso, può giustificare l’esperimento dell’azione revocatoria; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2020, n. 4212, Rv. 657295-01), o, al più, “per mera ipotesi”, alla data del 18 marzo 2009, “qualora si vogliano seguire le argomentazioni dedotte da controparte nel primo grado di giudizio”.

Senonché, il ricorrente – per scalfire l’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale, secondo cui risulta “dimostrato per tabulas” che il credito del Pezza sorse anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale – non prospetta alcun vizio motivazionale.Censura, peraltro, questa, che resta “ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), e dunque prospettando – ciò che però, nella specie, non risulta avvenuto , donde l’inammissibilità della doglianza – l’esistenza di una motivazione meramente apparente, o “perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526 - 01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6 - 5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01).

Di qui, dunque, l’inammissibilità della doglianza che mira a porre in discussione l’accertamento in ordine all’anteriorità del sorgere del credito del Pezza rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale.

Quanto, invece, all’ulteriorecensura del Liorni – svolta a pag. 19 del ricorso – secondo cui “è da disattendere il ragionamento della Corte d’appello di Perugia, circa l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, posto che ciò appare come irrilevante” e “contra legem”, dato che “il divieto di esecuzione di cui all’art. 170 cod. civ. non è limitato ai soli crediti (estranei alla famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma vale anche per tutti quei crediti nati in tempo anteriore”, deve rilevarsi quanto segue.

Posta, infatti, l’incontrovertibilità dell’affermazione della Corte perugina circa l’anteriorità del credito del Pezza rispetto all’atto costitutivo del fondo patrimoniale ( affermazione non attinta , come sopra illustrato, da idonei rilievi ) , da lla stessa deve trarsi una prima conseguenza.

Ovvero, l’irrilevanza (“ id est ” :l’inammissibilità della censura che investa tale profilo) di ogni valutazione circa la conoscenza – del carattere pregiudizievole dell’atto dispositivo, per le ragioni del creditore –in capo alla terza Piekalniete.

Sul punto, infatti, va data continuità a quanto affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della “revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd.

«scientia damni», la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, ord. 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 635807-01).

Il solo tema rilevante, dunque, restaquello della prova della “scientia damni” in capo al debitoreLiorni, che la Corte umbra ha ritenuto raggiunta dando rilievo alla circostanza dell’ispezione tributaria avvenuta ne l maggio 2006, prima ancora che al successivo accertamento tributario dell’anno dopo, compiendo un tipico ragionamento presuntivo, per contestare il quale il ricorrente avrebbe dovuto denunciare – ciò che non ha fatto – violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., donde l’inammissibilità, sotto questo profilo, del presente motivo.

D’altra parte, che il ragionamento presuntivo operato, nella specie, dalla sentenza impugnata sia “congruamente motivato” (come richiede questa Corte; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 16221 del 2019, cit.; nonché Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2016, n. 5618, Rv. 639362-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01), è conclusione che non può essere messa in discussione.

E ciò soprattutto se si considera che il sindacato di legittimitàsulla motivazione è, ormai, circoscritto alla verifica del rispetto del“minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

Ben al di sopra di tale soglia, infatti, si colloca l’inferenza logica con cui la Corte territoriale, muovendo dalla constatazione dell’ispezione condotta dall’Agenzia delle Entrate nel maggio 2006 sulla società di cui erano soci il Liorni e il Pezza, ha tratto la conclusione che la costituzione –nel novembre di quello stesso anno – di un fondo patrimoniale,nel quale erano destinati a confluire beni del primo, costituisse uno strumento per sottrarre gli stessi alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo; dato atto che, in memoria, non è stata reiterata la domanda di attribuzione dal difensore della parte vittoriosa, da intendersi pertanto abbandonata.

10. A carico del ricorrente, stante il rigettodel ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M .

La Corte rigetta il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1327-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 86,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] GARZUGLIA , che l o rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] COLACCI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 667 /1 9 del la Corte d’appello di Perugia , depositata il 26/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 07/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Dedotta esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene oggetto di espropriazione - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità R.G.N.1327/2020 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 667/19, del 26 ottobre 2019, della Corte d’appello di Perugia, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 988/16, del 25 novembre 2016, del Tribunale di Terni –ha confermato l’accoglimento della domanda ex art. 2901 cod. civ. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare intrapreso dal Liorni, volta alla declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dall’opponente e dalla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], il 9 novembre 2006. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver propostoopposizione ex art. 615 cod. proc. civ., per far dichiarare “l’inammissibilità, impossibilità, improcedibilità e/o illegittimità” dell’azione esecutiva promossa nei suoi confronti dal Pezza. Costui, infatti, aveva agito “in executivis” in forza di titolo costituito da sentenza resa dal Tribunale di Terni, che aveva accolto l’azione di rivalsa, esercita dal Pezza verso il Liorni, in ragione dell’avvenuto pagamento, da parte del primo, di obbligazioni – verso l’Amministrazione finanziaria – della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,della quale entrambi erano soci. Rigettata l’istanza di sospensione dal giudice dell’esecuzione, il medesimo, comunque, dichiarava la parziale impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, dal momento che esso aveva ad oggetto non la piena proprietà degli stessi, ma soltanto la loro amministrazione. Nelle more della fase di merito del giudizio di opposizione, nella quale il creditore opposto proponeva la già indicata domanda riconvenzionale ex art. 2901 cod. civ., il collegio – adito con reclamo dal debitore esecutato – dispon eva la sospensione dell’esecuzione. Autorizzata dal giudice la chiamata in causa della moglie del Liorni, [OSCURATO:PERSONA], l’esito del giudizio di opposizione consisteva nella declaratoria di totale impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, ma anche nell’accoglimento dell’esperita “actio pauliana”, decisione poi confermata in appello, che respingeva il gravame esperito, sul punto, dal debitore esecutato, mentre la statuizione relativa all’accoglimento dell’opposizione non veniva appellata dal Pezza. 3.Avverso la sentenza della Corte umbra ha proposto ricorso per cassazione il Liorni, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 36 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 615 e 624, comma 3, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale del Pezza, sebbene il creditore opposto rivesta, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la posizione di attore in senso sostanziale, donde l’impossibilità per lo stesso di agire in riconvenzione. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza concernente il giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., i cuiprincipi sarebbero estensibili in via analogica alle opposizioni esecutive. 3.2. Il secondo motivo –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 170 cod. civ., oltre che dell’art. 2909 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “l’impignorabilità del fondo” risulta essersi “indebolita”, e ciò in ragione del fatto che “il debito non poteva dirsi estraneo alle «necessità familiari»”, nozione da intendersi “con un ampio significato riferito non solo ai bisogni essenziali familiari, ma anche al potenziamento della situazione lavorativa”. Tale conclusione risulta –secondo il ricorrente – errata. Innanzitutto, perché in primo grado veniva accertata l’impignorabilità dei beni del Liorni, in quanto vincolati dal fondo patrimoniale, “tanto che l’opposizione all’esecuzione dal medesimo proposta veniva accolta”, capo di sentenza, questo, non censurato, sicché “lo stesso passava in giudicato”. In ogni caso, la “ratio” dell’art. 170 cod. civ. deve essere ravvisata nella finalità di preservare i beni costituenti il fondo patrimoniale dalle esposizioni debitorie contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con la precisazione che, in tale prospettiva, deve aversi soprattutto riguardo al “fatto generatore dell’obbligazione”, con l’avvertenza che “la circostanza secondo cui il debito è sorto nell’esercizio dell’attività di impresa non consente alcun automatismo”, né nel senso di ricondurre lo stesso ai bisogni della famiglia, né nel senso di escluderlo. Orbene, nel caso in esame il credito del Pezza aveva “carattere societario”, essendo perciò “assolutamente estraneo ai bisogni della famiglia”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., nonché degli artt. 2740 e 2697 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria. In particolare, la Corte territoriale – sul presupposto che il credito del Pezza sia sorto anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale –ha ritenuto, ai fini della prova della “scientia damni”, di dare rilievo alla circostanza costituita dal “primo accesso ispettivo ad opera degli ispettori dell’Agenzia delle Entrate”, risalente al 16 maggio 2006. Ad esso aveva, poi, fatto seguito –in data 15 gennaio 2009 – l’autorizzazione conferita dai due soci (il Pezza e il Liorni, appunto) al liquidatore della società, nel frattempo nominato, a sottoscrivere una conciliazione giudiziale, nella quale entrambi si impegnavano ad effettuare i versamenti in conto capitale necessari per far fronte ai relativi oneri conseguenti, salvo poi pattuire che fosse il solo Pezza a provvedere al pagamento nei confronti dell’Erario, salvo diritto di rivalsa nei confronti del Liorni, che si dichiarava momentaneamente in difficoltà, ma che nel frattempo costituiva il fondo patrimoniale e cedendo le quote societarie. Si tratterebbero, però, di circostanze –secondo il ricorrente – non idonee a provare la “scientia damni”, così come che il terzo conoscesse il pregiudizio e fosse dolosamente partecipe alla preordinazione. Per un verso, infatti, si sostiene come la “scientia damni” in capo ad esso Liorni si sia avuta solamente nel momento dell’accertamento tributario del giugno 2007 (e non certo in occasione dell’ispezione del maggio 2006), nonché con la sentenza n. 805 del 2010 che ha riconosciuto il diritto di rivalsa del Pezza (prima della quale, dunque, il credito neppure poteva dirsi tale), donde la carenza di prova della stessa ad opera dell’attore in revocatoria. Errato, dunque, sarebbe il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte perugina, data la carenza di prova, ad opera del creditore, che le parti costituenti il fondo patrimoniale avessero avuto effettiva conoscenza della reale situazione debitoria del Liorni. Da disattendere, poi, sarebbe il ragionamento della sentenza impugnata circa l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, “posto che ciò appare come irrilevante” e “contra legem”, dato che “il divieto di esecuzione di cui all’art. 170 cod. civ. non è limitato ai soli crediti (estranei alla famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma vale anche per tutti quei crediti nati in tempo anteriore”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Pezza, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata Piekalniete. 6. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso va rigettato. 8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 8.1.1. Nessun dubbio sussiste in ordine all’ammissibilità dell’azione revocatoria esperita dal Pezza, avendo questa Corte affermato che “nel giudizio di opposizione all’esecuzione in cui sia dedotta l’esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., la dichiarazione di inefficacia dell’atto negoziale posto a base dell’opposizione, sussistendo connessione, in relazione all’oggetto e/o al titolo, tra le due domande” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2020, n. 3697, Rv. 656728-01). D’altra parte, del tutto inconferente è il parallelismo che il ricorrente pretenderebbe di istituire tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizioni esecutive, giacché l’opposto, solo nel giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., resta attore in senso sostanziale . Va, infatti, ribadito – anche in questa sede – che “in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato”, mentre “spetta a quest’ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore”, dare, a propria volta, la prova del fatto “che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 maggio 2022, n. 15376, Rv. 664831-01). 8.2. Il secondo motivo è inammissibile. 8.2.1. Invero, l’esito del giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è consistito nella declaratoria di totale impignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, sicché, in relazione al presente motivo, il Liorni è carente di interesse ad impugnare, ex art. 100 cod. proc. civ. Difatti, “l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (così, tra le molte, Cass. Sez. 3, ord. 28 giugno 2010, n. 15355, Rv. 613874-01, tra l’altro in tema di opposizione esecutiva in cui si controverteva in ordine alla pignorabilità dei beni staggiti). 8.3. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. 8.3.1. Nello scrutinarlo, si deve muovere dalla constatazione di quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo cui “il credito a tutela del quale veniva esperita l’azione revocatoria è indubbio che sia sorto antecedentemente” all’atto di costituzione del fondo patrimoniale, “come dimostrato per tabulas”. Il motivo contesta, in primo luogo,tale ricostruzione fattuale , ritenendo che il sorgere del credito debba farsi risalire al 4 ottobre 2010, data della pubblicazione della sentenza resa dal Tribunale di Terni, che aveva accolto l’azione di rivalsa del Pezza verso esso Liorni (in ciò, peraltro, errando il ricorrente , perché persino un’aspettativa creditoria, oltre che un credito litigioso, può giustificare l’esperimento dell’azione revocatoria; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2020, n. 4212, Rv. 657295-01), o, al più, “per mera ipotesi”, alla data del 18 marzo 2009, “qualora si vogliano seguire le argomentazioni dedotte da controparte nel primo grado di giudizio”. Senonché, il ricorrente – per scalfire l’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale, secondo cui risulta “dimostrato per tabulas” che il credito del Pezza sorse anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale – non prospetta alcun vizio motivazionale.Censura, peraltro, questa, che resta “ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), e dunque prospettando – ciò che però, nella specie, non risulta avvenuto , donde l’inammissibilità della doglianza – l’esistenza di una motivazione meramente apparente, o “perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526 - 01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6 - 5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01). Di qui, dunque, l’inammissibilità della doglianza che mira a porre in discussione l’accertamento in ordine all’anteriorità del sorgere del credito del Pezza rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale. Quanto, invece, all’ulteriorecensura del Liorni – svolta a pag. 19 del ricorso – secondo cui “è da disattendere il ragionamento della Corte d’appello di Perugia, circa l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, posto che ciò appare come irrilevante” e “contra legem”, dato che “il divieto di esecuzione di cui all’art. 170 cod. civ. non è limitato ai soli crediti (estranei alla famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma vale anche per tutti quei crediti nati in tempo anteriore”, deve rilevarsi quanto segue. Posta, infatti, l’incontrovertibilità dell’affermazione della Corte perugina circa l’anteriorità del credito del Pezza rispetto all’atto costitutivo del fondo patrimoniale ( affermazione non attinta , come sopra illustrato, da idonei rilievi ) , da lla stessa deve trarsi una prima conseguenza. Ovvero, l’irrilevanza (“ id est ” :l’inammissibilità della censura che investa tale profilo) di ogni valutazione circa la conoscenza – del carattere pregiudizievole dell’atto dispositivo, per le ragioni del creditore –in capo alla terza Piekalniete. Sul punto, infatti, va data continuità a quanto affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della “revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. «scientia damni», la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, ord. 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 635807-01). Il solo tema rilevante, dunque, restaquello della prova della “scientia damni” in capo al debitoreLiorni, che la Corte umbra ha ritenuto raggiunta dando rilievo alla circostanza dell’ispezione tributaria avvenuta ne l maggio 2006, prima ancora che al successivo accertamento tributario dell’anno dopo, compiendo un tipico ragionamento presuntivo, per contestare il quale il ricorrente avrebbe dovuto denunciare – ciò che non ha fatto – violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., donde l’inammissibilità, sotto questo profilo, del presente motivo. D’altra parte, che il ragionamento presuntivo operato, nella specie, dalla sentenza impugnata sia “congruamente motivato” (come richiede questa Corte; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 16221 del 2019, cit.; nonché Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2016, n. 5618, Rv. 639362-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01), è conclusione che non può essere messa in discussione. E ciò soprattutto se si considera che il sindacato di legittimitàsulla motivazione è, ormai, circoscritto alla verifica del rispetto del“minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Ben al di sopra di tale soglia, infatti, si colloca l’inferenza logica con cui la Corte territoriale, muovendo dalla constatazione dell’ispezione condotta dall’Agenzia delle Entrate nel maggio 2006 sulla società di cui erano soci il Liorni e il Pezza, ha tratto la conclusione che la costituzione –nel novembre di quello stesso anno – di un fondo patrimoniale,nel quale erano destinati a confluire beni del primo, costituisse uno strumento per sottrarre gli stessi alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo; dato atto che, in memoria, non è stata reiterata la domanda di attribuzione dal difensore della parte vittoriosa, da intendersi pertanto abbandonata. 10. A carico del ricorrente, stante il rigettodel ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da pa
Sentenza Cassazione n. 30904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris