CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 08612/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 novembre 1961; avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2024 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'istanza, da lui stesso presentata, diretta ad ottenere la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza del Tribunale di Rimini del 29 marzo 2018; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); e ciò anche per l'istanza diretta ad ottenere la rescissione del giudicato (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv. 281991); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]