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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04963/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13587-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7153/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 13587 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTP di Catania, in veste di giudice dell’ottemperanza, ove il collegio etneo non ha applicato la limitazione di cui all’art. 16 octies del d.l. n. 98/2017, ove novellando l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, ha ancorato ai limiti della capienza il diritto al rimborso dei tributi versati nel periodo e nei territori interessati dal [OSCURATO:PERSONA] 1990.

Segnatamente, il giudice dell’ottemperanza, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte per cui il diritto al rimborso non è compromesso dalla novella, ma può trovare concreta limitazione in sede di ottemperanza in ragione dell’esaurimento della capienza del fondo relativo, ha poi ritenuto non applicabile al caso di specie la procedura di cui alla citata novella del 2017 (cfr. pag. 3, in fine e 4 dell’impugnata sentenza).

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell’adunanza, dove dà attodell’avvenuto integrale pagamento del rimborso.

CONSIDERATO Con l’unico articolato motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come novellato dall’art. 16 octiesd.l. n. 91/2017, convertito con modifiche nella l. n. 123/2017, nonché dell’art.111 Cost.; censura ex art. 360 n. 4, per violazione dell’art. 70, comma decimo, d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza criticando che il collegio di prossimità abbia richiamato gli insegnamenti di questa Corte in materia, laddove ritiene che la novella in esame abbia rilevanza in sede di ottemperanza, ma non vi abbia poi dato seguito, affermando la piena debenza delle somme statuite in sede di merito, senza operare alcuna valutazione di disponibilità.

Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte, affermando che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al Ric. 2021 n. 13587 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 3 - rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (cfr. Cass.

V, n. 16289/2022).

Non di meno, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente dà atto dell’avvenuto integrale pagamento del rimborso.

Pertanto, l’interesse all’azione è venuto meno con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

In relazione alla natura della pronuncia e trattandosi di Amministrazione ricorrente ammessa a prenotazione a debito, non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002.

PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per cessazione della materia del contendere, con compensazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13587-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7153/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 13587 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTP di Catania, in veste di giudice dell’ottemperanza, ove il collegio etneo non ha applicato la limitazione di cui all’art. 16 octies del d.l. n. 98/2017, ove novellando l’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, ha ancorato ai limiti della capienza il diritto al rimborso dei tributi versati nel periodo e nei territori interessati dal [OSCURATO:PERSONA] 1990. Segnatamente, il giudice dell’ottemperanza, pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte per cui il diritto al rimborso non è compromesso dalla novella, ma può trovare concreta limitazione in sede di ottemperanza in ragione dell’esaurimento della capienza del fondo relativo, ha poi ritenuto non applicabile al caso di specie la procedura di cui alla citata novella del 2017 (cfr. pag. 3, in fine e 4 dell’impugnata sentenza). Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell’adunanza, dove dà attodell’avvenuto integrale pagamento del rimborso. CONSIDERATO Con l’unico articolato motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come novellato dall’art. 16 octiesd.l. n. 91/2017, convertito con modifiche nella l. n. 123/2017, nonché dell’art.111 Cost.; censura ex art. 360 n. 4, per violazione dell’art. 70, comma decimo, d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza criticando che il collegio di prossimità abbia richiamato gli insegnamenti di questa Corte in materia, laddove ritiene che la novella in esame abbia rilevanza in sede di ottemperanza, ma non vi abbia poi dato seguito, affermando la piena debenza delle somme statuite in sede di merito, senza operare alcuna valutazione di disponibilità. Sul punto è intervenuta anche di recente questa Corte, affermando che nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al Ric. 2021 n. 13587 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (cfr. Cass. V, n. 16289/2022). Non di meno, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente dà atto dell’avvenuto integrale pagamento del rimborso. Pertanto, l’interesse all’azione è venuto meno con conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. In relazione alla natura della pronuncia e trattandosi di Amministrazione ricorrente ammessa a prenotazione a debito, non ricorrono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002. PQM [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per cessazione della materia del contendere, con compensazione
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