CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 1° luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, pronunciata il 4 dicembre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del delitto contestato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, rispondendo alle medesime censure oggetto di appello, hanno ribadito l'idoneità della testimonianza oculare dell'operante, peraltro corroborata dalla deposizione del collega, a identificare il prevenuto come il responsabile del reato contestato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., è altresì manifestamente infondato, avendo la Corte congruamente rilevato che il valore economico del bene ricettato, trattandosi di un'autovettura, precludeva la configurabilità dell'invocata attenuante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il Cons1),ere estensore [OSCURATO:PERSONA]