CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 15596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12367/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, viale de lle Milizie n. 1 14 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 3642 /20 18 de lla Corte d’Appello di Roma, depositata il 10.10.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente, già dirigente medico alle dipenden z e dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], convenne in giudizio l’Azienda per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute per lavoro straordinario e dell’indennizzo sostitutivo per ferie non godute nel corso degli anni. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, condannò l’[OSCURATO:PERSONA]Andreaal pagamento dell’importo di € 68.429,67, in linea capitale, a titolo di indennizzo per ferie non godute, respingendo invece la domanda volta a ottenere la condanna al pagamento degli straordinari. L’[OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Roma e anche il lavoratore propose appello incidentale. La Corte territoriale accolse l’appello principale dell’Azienda e rigettò quello incidentale, con conseguente rigetto integrale delle domande del lavoratore, in quanto ritenute generiche «per non avere indicato i presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa». Contro la sentenza della Corte d’Appello, il medico ha proposto ricorso per cassazione articolato insei motivi. L’Azienda si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente censura«violazionee/ o falsa applicazione ex art. 360, comma 1m, n. 3, c.p.c.di norme di diritto in relazione agli artt. 414 e 416 c.p.c.».2.Il secondo motivo è volto a denunciare «violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. di norme di diritto e di contratti collettivi di lavoro in relazione al CCNL 17.10.2008 della [OSCURATO:PERSONA]Veterinaria». 3. Il terzo motivo censura «violazione e/ o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 21, comma 13, delCCNL 1994/1997». 4. Il quarto mezzo di duole della «errata valutazionedi un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.». 5. Con il quinto motivo si denuncia « contraddittorietà e perplessità logica ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. rispetto all’applicazione della richiamata ordinanza della Corte di legittimitàn. 3022 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]». 6. Infine, il sesto motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. d i norme di diritto ex art. 112 c.p.c.». 7.Conviene prendere le mosse dall’esame congiunto del primo e del quarto motivo di ricorso , che sono fondat i e meritano accoglimento, nei termini e nei limiti di seguito precisati, con conseguente assorbimento dei restanti motivi, dal momento che le domande del ricorrente dovranno essere esaminate nel merito, superando l’ostacolo ravvisato dalla Corte territoriale nell’asserita genericità delle allegazioni dei fatti costitutivi. Il dispositivo della sentenza («respinge integralmentela domanda proposta») non è coerente con la premessa (la dichiarata genericità dei fatti allegati ) , perché l’incompleta allegazione dei fatti posti a fondamento dei diritti azionati può determinare la nullità della domanda, qualora sia talmente grave dapotersi dire che «manca» (artt. 164, comma 4 , c.p.c.) «l’esposizione dei fatti … sui quali si fonda la domanda » (art. 414, n. 4, c.p.c.). In tal caso, però, il giudice di primo grado avrebbe dovuto assegnare al ricorrente un termine perentorio per integrare l’atto introduttivo e sanare la nullità (art. 164, comma 5, c.p.c.; disposizione applicabil e anche nel rito del lavoro: v., ex multis, Cass. n. 7705/2018). Evidentemente l’asserita genericità dell’allegazione dei fatti non è stata considerata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello così grave da determinare la nullità della domanda e da impedirne l’esame nel merito. E ciò con buon a ragione , posto che il ricorrenteaveva descritto in modo sufficientemente chiaro e preciso i fatti posti a fondamento delle sue pretese, ovverosia l’avere svolto nel corso degli anni ore di lavoro straordinario non retribuite e non avere potuto god ere di tutte le ferie contrattualmente previste. Ma, allora, l’asserita genericità delle allegazioni – una volta esclusa la nullità della domanda (o, se si preferisce, una volta sanata la nullità in manca nza di fissazione di un termine perentorio da parte del giudiceper l’integrazione e di tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto: v. Cass. S.U. n. 11353/2004) –non può essere ragione che impedisce al giudice del merito di apprezzare le prove dei fatti (pur genericamente) allegati, come invece ha ritenuto la Corte d’Appello di Roma, che si è rifiutata di esaminare il contenuto dei documenti prodotti dal ricorrente sul dichiarato presupposto che «il difetto di articolazione [dei fatti nel ricorso] … non può essere certamente sanato ricorrendo alla documentazione riversata in atti, giacché la stessa può e deve essere utilizzata per provare i fattiche siano stati correttamente e specificamente dedotti negli atti introduttivi del giudizio e non anche per specificarli». L’affermazione dell’impossibilità di integrare le lacune espositive degli atti con il contenuto dei documenti in essi richiamati e con essi prodotti in giudizio sarebbecorretta nella prospettiva – che la stessa Corte d’Appello non ha preso in considerazione –della nullità degli atti medesimi, ma non lo è, invece, ai fini della motivazione del rigetto nel merito di una domanda validamente proposta ; rigetto che può derivare sol o dall’infondatezza delle regioni di diritto o dall a mancanza di prova dei fatticostitutivi. E quest’ultima (la mancanza di prova) non può essere accertata se non all’esito dell’esame del materiale istruttorio disponibile, ivi compresi i documenti tempestivamente prodotti (artt. 115 e 116 c.p.c.) . Proprio ciò che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non poter fare. L’unico limite– che vale nel rito del lavoro , secondo le sue regole peculiari, ma non è estraneo neppure al rito ordinario, anch’esso basato suun regime di preclusioni istruttorie, seppur diversamente regolato – è che la « sanatoria » della genericità , che non sia stata rilevata e trattata come nullità , non vale a rimettere in termini il ricorrente rispetto alla deduzione e produzione dimezzi di prova (Cass. n. 7705/2018). Ma nel caso qui in discussioneil ricorrente non ha preteso alcuna rimessione in termini e si lamenta innanzitutto del mancato esameproprio dei documentiprodotti con il ricorso introduttivo del processo. 8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, in accoglimento del primo e del quarto motivo, per quanto di ragionecome sopra motivato , con assorbimento dei rimanentimotivi. Alla cassazione segue i l rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda all ’esame nel merito– sulla base delle risultanze istruttorie – delle ragioni di fatto e di diritto poste da entrambe le parti a sostegno delle rispettive conclusioni. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese legali relative al presente giudizio di legittimità. 9. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie ilprimo e il quarto motivo ricors o , per quanto di ragione, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’Appello di Roma,