CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 26608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di FORLI' bato avviso alle parti;l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Porri, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod.pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu °cui/ dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]