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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00041/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6172/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Corrado, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 , pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti; -ricorrente- contro Comune di Siracusa, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell’avvocatoGiovanni D’Amico , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2218/2017 della CORTE D'APPELLO di Catania, pubblicatail 28/11/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2218/2017, depositata il 28/11/2017, -in giudizio di opposizione proposta, con citazione del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Siracusa, avverso decreto ingiuntivo con il quale si era ingiunto,al primo, il pagamento della somma di € 20.027,00, oltre interessi ed accessori, a titolo di quota dovuta dallo stesso, quale avente causa, in quanto socio assegnatario di alloggio, dalla [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]Oro» (concessionaria,in forza di Convenzione del 1980, integrata nel 1986, del diritto di superficie su area in [OSCURATO:PERSONA], da utilizzare per la costruzione di alloggi di Edilizia economica e Popolare e relative opere di urbanizzazione), di somma corrisposta dal Comune ai proprietari dell’area, rappresentante il costo di acquisizionedelle aree ai sensi dell’art.3 della Convenzione del 1980-1986 (secondo cui: «il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, incrementato dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione…viene determinato in £ 140.615.519, di cui £ 1.162.776, pari al costo di acquisizione delle aree ai sensi e per gli effetti della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni e £ 138.453.734…quale quota parte delle opere di urbanizzazione …il corrispettivo relativo al costo di acquisizione che sarà utilizzato dalla Cooperativa per l’acquisizione in nome e per conto del Comune, dalle stesse deve ritenersi a tutti gli effetti determinato a titolo indicativo in quanto esso sarà pari alla somma effettivamente occorsa per l’esproprio stesso…») - ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto dall’opponente al Comune.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del Comune, hanno: a) respinto il motivo di appello incidentale dell’Alota in ordine al difetto di giurisdizione, ex art.133 lett.b) del c.p.a., per essere la causa rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disatteso dal Tribunale, confermando sul punto la statuizione di primo grado, in quanto il petitum concerneva non la legittimità del rapporto concessorio ma il corrispettivo, pro-quota, del costo di acquisizione dell’area oggetto della concessione del diritto di superficie tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune; b) respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Alota, in quanto questi era avente causa della Cooperativa, avendo acquisito, quale assegnatario di unità immobiliare, la titolarità dei diritti sugli immobili realizzati, in forza della convenzione concessoria, dalla sua dante causa ed anche i correlati obblighi, assunti, ex art.2, dalla società «per sé e per i suoi aventi causa» con la convenzione costitutiva del diritto di superficie, e quindi anche l’obbligo di pagamento del corrispettivo versato per l’acquisizione da parte del Comune concedente del terreno oggetto del programma costruttivo della società cooperativa; c) accolto l’unico motivo di appello del Comune, rilevando che tra il Comune ed i proprietari dell’area oggetto della Convenzione del 1980, insorto un contenzioso avente ad oggetto l’occupazione «usurpativa» dell’area e la pretesa risarcitoria avanzata dai privati, nel corso del giudizio di appello, nel 2006, era stata stipulata una transazione, con la quale le parti (Comune e proprietari del terreno) avevano dichiarato di transigere la lite,con il pagamento, da parte dell’Ente locale, a titolo di indennità di espropriazione, della somma di € 910.760,00, con conseguenziale acquisto in capo al Comune della piena proprietà dell’area, che vi aveva dato seguito con emissione, nel 2008, di un provvedimento di «trasferimento coattivo degli immobili espropriato», e cessazione della condot ta illecita dell’amministrazione pubblica , consistente nell’abusiva occupazione del terreno dei privati, e nuova regolamentazione del rapporto tra le parti, per effetto della quale il Comune, già autore dell’illecito, aveva acquisito ex novol’area in modo legittimo ed alternativo rispetto alla procedura espropriativa; d) la transazione tra l’Ente pubblico ed i proprietari dell’area rappresentava pertanto il titolo di acquisizione della stessa e l’appellante aveva diritto, in forza degli obblighi derivanti dalla convenzione, di pretendere il pagamento pro-quota del corrispettivo di acquisizione dell’area nei confronti dell’appellato, avente causa della cooperativa edilizia, considerato che il riferimento, nell’art.3 della convenzione, alla somma «occorsa perl’esproprio» ed al procedimento espropriativo non era vincolante per l’ente concedente, avendo solo «valenza di modalità ordinaria non certo esclusiva rispetto ad altre pur legittime forme di di acquisizione quali la transazione»; e) alcuna contestazione era stata mossa in ordine all’entità dell’importo richiesto pro-quotae le altre eccezioni, in merito all’insussistenza di vizi dell’originaria delibera consiliare del 1980 e sulla prescrizione del diritto all’indennità di esproprio erano assorbite.

Avverso la suddetta pronuncia, che si assume notificata il 21/12/2017, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 15/2/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Comune di Siracusa (che resiste con controricorso, notificato il 15-20/3/2018).

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Comune controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 1 c.p.c., degli artt. 133 lett.b) del d.lgs. 104/2010 e 5, comma 1°, l.1034/2010, in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la decisione della lite implicava comunque «la definizione del perimetro dei diritti e degli obblighi del concessionario e degli aventi causa, nascenti dall’articolo 3 della convenzione di concessione e degli atti amministrativi presupposti»; b) la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1372 c.c. e del principio dell’inefficacia del contratto – di transazione – nei confronti dei terzi estranei, dovendo ritenersi che solo l’acquisto della proprietà del terreno in forza di un decreto di esproprio era l’ipotesi contemplata datall’art.3 della Convenzione ed opponibile alla Cooperativa e suoi aventi causa, non anche una differente modalità di acquisto delle aree, quale quella derivata dalla stipula del contratto di transazione, efficace solo tra le parti; c) la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 35 l.1865/1971, 3 della Convenzione del maggio 1980 e 1362 e ss. c.c. , in quanto non è possibile addossare alla cooperativa edilizia il pagamento della somma pagata aiproprietari a titolo di risarcimento danni.

2. Preliminarmente, il ricorso è improcedibile.

Ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., unitamente con il ricorso, deve essere depositata, a pena di improcedibilità, «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa ̀ avvenuta ».

Secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9005 del 16/4/2009, «la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di depos ito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, ̀ funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestivit à dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, ̀ esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli ̀ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purch́ entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivitàdell'impugnazione».

Questa Corte ha già affermatoche, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve «decorrente dalla data di notificazione della sentenza», ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass. n. 14360/2021; Cass. n. 21386/2017 ).

Si è affermato altresì che « il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1,c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente» (Cass. 19695/2019).

Le Sezioni Unite (Cass. 21349/2022) hanno chiarito che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». [OSCURATO:PERSONA] non intende discostarsi dall’orientamento secondo il quale «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.» (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022) Nel caso di specie, il ricorrente, nonostante abbia espressamente dichiarato nel ricorso di aver ricevuto la notifica dell’ordinanza della Corte di appello in data 21 dicembre 2017, si è limitato a depositare copia autentica dell’ordinanza della Corte catanese senza produrre la prova dell’avvenuta notifica del provvedimento impugnato.

Né risulta che il controricorrente Comune abbia provveduto al relativo deposito o che la relata di notifica sia presente nel fascicolo d’ufficio.

Tale condotta integra, pertanto, la violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. determinando l’improcedibilità del ricorso.

Il ricorso non può ritenersi ugualmente procedibile, avuto riguardo al tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso (Cass. 17066/2013: « Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.»; conf.

Cass. 11386/2019), che nella specie è superiore a sessanta giorni (la sentenza è stata pubblicata il 28/11/2017 e il ricorso è stato notificato il 15/2/2018).3.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ri corrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6172/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Corrado, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 , pressolo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti; -ricorrente- contro Comune di Siracusa, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 109, presso lo studio dell’avvocatoGiovanni D’Amico , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2218/2017 della CORTE D'APPELLO di Catania, pubblicatail 28/11/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 2218/2017, depositata il 28/11/2017, -in giudizio di opposizione proposta, con citazione del 2011, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Siracusa, avverso decreto ingiuntivo con il quale si era ingiunto,al primo, il pagamento della somma di € 20.027,00, oltre interessi ed accessori, a titolo di quota dovuta dallo stesso, quale avente causa, in quanto socio assegnatario di alloggio, dalla [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]Oro» (concessionaria,in forza di Convenzione del 1980, integrata nel 1986, del diritto di superficie su area in [OSCURATO:PERSONA], da utilizzare per la costruzione di alloggi di Edilizia economica e Popolare e relative opere di urbanizzazione), di somma corrisposta dal Comune ai proprietari dell’area, rappresentante il costo di acquisizionedelle aree ai sensi dell’art.3 della Convenzione del 1980-1986 (secondo cui: «il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, incrementato dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione…viene determinato in £ 140.615.519, di cui £ 1.162.776, pari al costo di acquisizione delle aree ai sensi e per gli effetti della legge 865/1971 e successive modifiche ed integrazioni e £ 138.453.734…quale quota parte delle opere di urbanizzazione …il corrispettivo relativo al costo di acquisizione che sarà utilizzato dalla Cooperativa per l’acquisizione in nome e per conto del Comune, dalle stesse deve ritenersi a tutti gli effetti determinato a titolo indicativo in quanto esso sarà pari alla somma effettivamente occorsa per l’esproprio stesso…») - ha riformato la decisione di primo grado, che aveva, in accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando che nulla era dovuto dall’opponente al Comune. In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame del Comune, hanno: a) respinto il motivo di appello incidentale dell’Alota in ordine al difetto di giurisdizione, ex art.133 lett.b) del c.p.a., per essere la causa rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disatteso dal Tribunale, confermando sul punto la statuizione di primo grado, in quanto il petitum concerneva non la legittimità del rapporto concessorio ma il corrispettivo, pro-quota, del costo di acquisizione dell’area oggetto della concessione del diritto di superficie tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune; b) respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Alota, in quanto questi era avente causa della Cooperativa, avendo acquisito, quale assegnatario di unità immobiliare, la titolarità dei diritti sugli immobili realizzati, in forza della convenzione concessoria, dalla sua dante causa ed anche i correlati obblighi, assunti, ex art.2, dalla società «per sé e per i suoi aventi causa» con la convenzione costitutiva del diritto di superficie, e quindi anche l’obbligo di pagamento del corrispettivo versato per l’acquisizione da parte del Comune concedente del terreno oggetto del programma costruttivo della società cooperativa; c) accolto l’unico motivo di appello del Comune, rilevando che tra il Comune ed i proprietari dell’area oggetto della Convenzione del 1980, insorto un contenzioso avente ad oggetto l’occupazione «usurpativa» dell’area e la pretesa risarcitoria avanzata dai privati, nel corso del giudizio di appello, nel 2006, era stata stipulata una transazione, con la quale le parti (Comune e proprietari del terreno) avevano dichiarato di transigere la lite,con il pagamento, da parte dell’Ente locale, a titolo di indennità di espropriazione, della somma di € 910.760,00, con conseguenziale acquisto in capo al Comune della piena proprietà dell’area, che vi aveva dato seguito con emissione, nel 2008, di un provvedimento di «trasferimento coattivo degli immobili espropriato», e cessazione della condot ta illecita dell’amministrazione pubblica , consistente nell’abusiva occupazione del terreno dei privati, e nuova regolamentazione del rapporto tra le parti, per effetto della quale il Comune, già autore dell’illecito, aveva acquisito ex novol’area in modo legittimo ed alternativo rispetto alla procedura espropriativa; d) la transazione tra l’Ente pubblico ed i proprietari dell’area rappresentava pertanto il titolo di acquisizione della stessa e l’appellante aveva diritto, in forza degli obblighi derivanti dalla convenzione, di pretendere il pagamento pro-quota del corrispettivo di acquisizione dell’area nei confronti dell’appellato, avente causa della cooperativa edilizia, considerato che il riferimento, nell’art.3 della convenzione, alla somma «occorsa perl’esproprio» ed al procedimento espropriativo non era vincolante per l’ente concedente, avendo solo «valenza di modalità ordinaria non certo esclusiva rispetto ad altre pur legittime forme di di acquisizione quali la transazione»; e) alcuna contestazione era stata mossa in ordine all’entità dell’importo richiesto pro-quotae le altre eccezioni, in merito all’insussistenza di vizi dell’originaria delibera consiliare del 1980 e sulla prescrizione del diritto all’indennità di esproprio erano assorbite. Avverso la suddetta pronuncia, che si assume notificata il 21/12/2017, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 15/2/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Comune di Siracusa (che resiste con controricorso, notificato il 15-20/3/2018). Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 1 c.p.c., degli artt. 133 lett.b) del d.lgs. 104/2010 e 5, comma 1°, l.1034/2010, in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la decisione della lite implicava comunque «la definizione del perimetro dei diritti e degli obblighi del concessionario e degli aventi causa, nascenti dall’articolo 3 della convenzione di concessione e degli atti amministrativi presupposti»; b) la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1372 c.c. e del principio dell’inefficacia del contratto – di transazione – nei confronti dei terzi estranei, dovendo ritenersi che solo l’acquisto della proprietà del terreno in forza di un decreto di esproprio era l’ipotesi contemplata datall’art.3 della Convenzione ed opponibile alla Cooperativa e suoi aventi causa, non anche una differente modalità di acquisto delle aree, quale quella derivata dalla stipula del contratto di transazione, efficace solo tra le parti; c) la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 35 l.1865/1971, 3 della Convenzione del maggio 1980 e 1362 e ss. c.c. , in quanto non è possibile addossare alla cooperativa edilizia il pagamento della somma pagata aiproprietari a titolo di risarcimento danni. 2. Preliminarmente, il ricorso è improcedibile. Ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., unitamente con il ricorso, deve essere depositata, a pena di improcedibilità, «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa ̀ avvenuta ». Secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 9005 del 16/4/2009, «la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di depos ito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, ̀ funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestivit à dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, ̀ esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli ̀ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purch́ entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivitàdell'impugnazione». Questa Corte ha già affermatoche, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve «decorrente dalla data di notificazione della sentenza», ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Cass. n. 14360/2021; Cass. n. 21386/2017 ). Si è affermato altresì che « il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1,c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente» (Cass. 19695/2019). Le Sezioni Unite (Cass. 21349/2022) hanno chiarito che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». [OSCURATO:PERSONA] non intende discostarsi dall’orientamento secondo il quale «la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022) Nel caso di specie, il ricorrente, nonostante abbia espressamente dichiarato nel ricorso di aver ricevuto la notifica dell’ordinanza della Corte di appello in data 21 dicembre 2017, si è limitato a depositare copia autentica dell’ordinanza della Corte catanese senza produrre la prova dell’avvenuta notifica del provvedimento impugnato. Né risulta che il controricorrente Comune abbia provveduto al relativo deposito o che la relata di notifica sia presente nel fascicolo d’ufficio. Tale condotta integra, pertanto, la violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. determinando l’improcedibilità del ricorso. Il ricorso non può ritenersi ugualmente procedibile, avuto riguardo al tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso (Cass. 17066/2013: « Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.»; conf. Cass. 11386/2019), che nella specie è superiore a sessanta giorni (la sentenza è stata pubblicata il 28/11/2017 e il ricorso è stato notificato il 15/2/2018).3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ri corrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento
Decreto Cassazione n. 00041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris