CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona con sentgnza del 9/09/20,19, ha condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e alla pena di mesi otto di 2- A i \[OSCURATO:PERSONA] reclusione ed euro 2000 di multa per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo hashish per un quantitativo pari a grammi 5,4, rinvenuto occultato all'interno dell'abitazione dagli stessi occupata e ritenuto destinato alla cessione ad altri, tenuto conto delle modalità di presentazione, del possesso di un bilancino di precisione, di un foglio in plastica con i tagli forma circolare di un rotolo di alluminio, di forbici e strumenti utilizzabili per la preparazione di dosi dello stupefacente. 2. Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione con identiche ragioni censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere la Corte di appello ritenuto la penale responsabilità degli imputati desumendo lo scopo commerciale della detenzione del modestissimo quantitativo di sostanza stupefacente in considerazione dell'asserito collegamento tra il materiale per il confezionamento rinvenuto nell'at?itazione ec la detenzione dell'hascisc (poco più di grammi cinque). A parere dekricorrentea Corte avrebbe automaticamente desunto la destinazione ad uso non personale dello stupefacente spostando sulla difesa l'onere di dimostrare che tale quantitativo fosse utilizzato per consumo personale, trascurando invece che compito dell'accusa è quello di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'hascisc rinvenuto nel barattolo fosse destinato allo spaccio. 3. Con un secondo motivo iK-icorrent4, lament azione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione in relazione alla revoca della confisca della somma di euro 1.445 che dalla stessa Corte d'appello è fondata sulla considerazione che la presenza della somma e la ingiustificata provenienza non valgono a supportare la prova della relazione diretta con, il reato giudicato e in questo specifico caso di detenzione illecita dell'hascisc) non potendosi ascrivere la detenzione della somma a profitto, prodotto o strumento del reato. In ragione di tale argomento la difesa deduce che avendo la Corte d'appello fondato la revoca proprio sulla mancanza di collegamento tra il denaro e l'hascisc, si deve desumerne la contraddittorietà degli argomenti spesi in motivazione per sostenere il collegamento tra la detenzione della modesta quantità di stupefacente e la finalità di spaccio che invece avrebbe dovuto essere dimostrata dal ricavato economico della asserita finalità commerciale del possesso dello stupefacente. 4. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria rileva l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 9 „‹, 1. IkricorsR<fondatet In particolare, in ordine al primo motivo si osserva che la Corte di appello ha ritenuto con non condivisibili argomentazioni logiche di intravedere un collegamento tra il fatto per cui si procede - costituito dalla detenzione di poco più di 5 grammi di hascisc - e le condotte di spaccio a più ampio raggio aventi ad oggetto cocaina. Specificamente, il giudice di secondo grado ha evidenziato circostanze del fatto (tra cui il possesso rinvenuto nell'abitazione di materiale idoneo ed utilizzabile per il confezionamento in singole dosi dello stupefacente) che depongono contro la considerazione della destinazione ad uso personale. 2. Circa il punto principale della censura avanzata dai ricorrenti il Collegio ritiene che lo sviluppo argomentativo della Corte di appello in effetti presenta una deduzione pressoché automatica tra il possesso di strumenti e di piccole attrezzature, tipicamente destinate al confezionamento di dosi di stupefacente, e la destinazione della detenzione di hascisc allo spaccio dello stesso. Tale automatismo viene spiegato in modo tautologico dalla Corte d'appello secondo la cui motivazione "logica interpretazione degli atti conduce ad avvisare la diretta relazione tra l'allestimento per la formazione di dosi di stupefacenti da immettere nel mercato e la sostanza detenuta...". 3. La Corte non ritiene che la motivazione sia priva di vizi logici in quanto desume direttamente lo scopo commerciale della detenzione dello stupefacente dal possesso di idonei strumenti al confezionamento di dosi trascurando che tale attrezzatura poteva essere ben utilizzata anche soltanto per il confezionamento di dosi di cocaina (in relazione alla quale si e proceduto alla condanna separatamente). La stessa quantità di hascisc rintracciata, invero, suggerisce più l'uso personale che non l'uso commerciale dello stesso; quale elemento costitutivo del reato non può essere addebitata alla difesa la prova dell'uso personale che invece, proprio nel caso concreto, era possibile ritenere sul piano logico deduttivo sia dal modestissimo quantitativo sia dall'assenza di collegamento immediato e diretto con l'attività commerciale effettivamente svolta dagli imputati ma avente ad oggetto la cessione di cocaina e non di sostanza stupefacente del tipo hascisc. 4. Lo sviluppo argomentativo non lineare offerto dalla sentenza della Corte di appello di Ancona si coglie palesemente anche con l'evidente contraddizione con quanto spiegato per la revoca della confisca del denaro e la finalità di spaccio della detenzione, laddove si dissocia il possesso del denaro, che invero dovrebbe costituire l'indice specifico del profitto ricavato, dall'attività di spaccio; dissociazione che viene considerata dalla Corte di secondo grado argomento idoneo, convincente e sufficiente per revocare la confisca del denaro. 5. In definitiva, queta Corte ritiene che sia mancata una lineare e ragionevole spiegazione argomentativa della finalizzazione di spaccio della detenzione dell'hascisc la cui quantità depone indubbiamente per un uso personale dello stesso. Ne consegue che non sussiste un fatto penalmente rilevante e la sentenza va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 21 aprile 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' r Piccia , , sS Ai I