CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 48478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maxim° [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, relativa al mancato riconoscimento delle generiche, attinge la sentenza impugnata in termini di manifesta infondatezza perché la stessa, sul punto, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (si veda quanto evidenziato alla pagina 4, III° cpv); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.