CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2023
Cassazione n. 28967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.4769/2023 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] gnotta e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma resa nel procedimento iscritto al n. R.G.18792/2022 e depositata l’11/02/2023. Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10/10/2023; viste le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto il rigetta del ri- corso; lette le memorie depositate da entrambe le parti. Fatti di causa Nel 2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la cliente [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione di compensi profes- sionali per l’attività svolta nel suo interesse in una serie di cinque 2di 5 – 4769/2023 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. processi tra di loro collegati, aventi ad oggetto la separazione dei co- niugi, il divorzio, il giudizio di appello avverso la pronuncia nel giudizio di separazione, l’opposizione a precetto, l’esecuzione immobiliare, tutti svoltisi tra la convenuta e il di lei coniuge. La convenuta eccepiva l’incompetenza del giudice adito, indicando come competente per tutte le cause la Corte di appello, sollevando, in aggiunta, altre eccezioni relativea sopravvenuti pagamenti. L’aditoTribunale ha accolto – con l’ordinanza qui impugnata - l’ec- cezione di incompetenza solo in parte con la seguente motivazione (in sintesi). Viene richiamata Cass. SU 4247/2020 , alla stregua della quale se l’avvocato agisce ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. Applicando tale criterio, il Tribunale ha indicato la Corte di appello come competente per la liquidazione dei compensi in relazione al pro- cedimento di separazione e al correlativo appello, assegnando un ter- mine per la riassunzione di tali procedimenti dinanzi a detta Corte , provvedendo, invece, nel merito sugli altri tre procedimenti con la li- quidazione e la condanna della convenuta al pagamento dei relativi compensi, quantificati in euro 5.465,00 (oltre alla rifusione delle spese giudiziali). Ricorre in cassazione ex art. 360, comma 1,n. 2 c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rica Livicon controricorso, anch’esso illustrato da memoria. Il P.G. ha instato, nelle depositate conclusioni, per il rigetto del ri- corso, con la conferma della statuizione in materia di competenza dell’impugnata ordinanza. 3di 5 – 4769/2023 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. - Il r ic orso denuncia la violazione degli artt. artt. 31, 38, 40, 42, 273 e 274 c.p.c. per non essere stata rimessa alla Corte di appello la cognizione di tutte le cinque controversie, concernenti la liquidazione dei compensi professionali in relazione a tutti i procedimenti indicati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si sostiene che tutti i processide quibussi eranosvolti tra le medesime parti epresentavano elementi di connessione per cui si sarebbe dovuto assicurare il simultaneus processus per ragioni di economia dei giudizi dinanzi alla Corte di appello, dovendosi, così, ri- tenere illegittima la disposta scissione delle domande, aventi ad og- getto la liquidazione di compensi forensi e riferite a giudizi connessi sia oggettivamente che soggettivamente. 2. –In via preliminare è da pronunciare la conversione del ricorso in regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c. (previo accer- tamento del rispetto del termine previsto dall’art. 47 c.p.c.), come ri- levato anche dalP.M. Il regolamento non è fondato. Infatti, i provvedimentidi separazione (o di riunione) delle cause ri- vestono carattereordinatorio (non decisorio). Essi non sono sindacabili in sede di impugnazione, poiché la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa all’apprezza- mentodel giudice innanzi al quale i procedimenti pendono. Inoltre, non sussistono ragioni contrarie all’applicazione nel caso di specie, in relazione alle cause per le quali il Tribunale ha indicat o la competenza della Corte di appello, delprincipio enunciato da Cass. SU 4247/2020(e richiamato dal provvedimento impugnato): se l’avvocato agisce ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per la condanna del cliente al paga- mento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, 4di 5 – 4769/2023 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ul- timo la causa. Nessuna illegittimità è, quindi, riscontrabile nel provvedimento qui impugnato, con il quale il Tribunale di Roma, affermata la propria com- petenza con riferimento solo a tre dei giudizi incardinati dinanzi a sé, ha declinato la sua competenza in favore della Corte di appello di Roma relativamente ad altre due cause(una riferita ai compensi della causa di separazione instaurata dinanzi al Tribunale di Roma e l’altra,conse- guente, riguardante i compensi della causa incardinata avanti alla Corte di appello di Roma con l’appello della sentenza di primo grado della suddetta causa di separazione, da cui la derivante attrazione della competenza per entrambe le domande da parte della Corte di appello, avendo deciso da ultimo nel merito della stessa controversia),provve- dendo alla relativa implicita separazione processuale, non essendo stato rilevato nella specie alcun rapporto di subordinazione fra le cause pur latamente connesse. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con la conferma delle sta- tuizioni sulla competenza come adottate con l’ordinanza impugnata (ovvero per l’appartenenza alla competenza del Tribunale di Roma della cognizione deiprocedimenti nn. 1396/2015, 40461/2016, 40751/2015 e per l’attribuzione alla competenza della Corte di appello di Roma della cognizione dei procedimenti nn. 53295/2011 e 5899/2015). Le spese di questo giudizio,liquidate come in dispositivo , seguono l a soccombenza. Inoltre, ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d. P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo dicontributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 5di 5 – 4769/2023 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza della competenza del Tribunale di Roma per i giudizi iscritti ai nn. R.G. 1396/2015, 40461/2016e 40751/2015 e quell a della Corte di appello di Roma per i giudizi iscritti ai nn. R.G. 53295/2011 e 5899/2015. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.500,00,oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi,e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteri