CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata unitamente alla nota spese dalla parte civile; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge in ordine all'art. 124 cod. pen. con riferimento al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. non è consentito in questa sede, poiché esso presuppone l'apprezzamento di questioni di fatto che esulano, per principio ordinamentale, dalle competenze di questa Corte; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese del grado sostenute dalla parte civile costituita. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.755,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 17 giugno 2