CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17059/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'intervenuta assoluzione con sentenza irrevocabile, aveva chiesto la restituzione di una moneta "di otto aurei raffigurante l'imperatore Claudio II, detto il Gotico", previo sequestro presso il terzo in favore del quale era stato disposto il dissequestro. A ragione osserva che l'istante non ha "legittimazione ad agire" perché avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di dissequestro e restituzione alla Repubblica francese emesso dal Pubblico ministero in data 25 novembre 2013. 2. Con atto originariamente qualificato come appello cautelare, ricorre, Marando, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando più censure per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia travisato il contenuto della sentenza di assoluzione, che non si è affatto limitata ad escludere l'elemento soggettivo ma ha accettato l'insussistenza del fatto - reato, e non abbia tenuto conto che la sua conoscenza del provvedimento di restituzione in favore della Repubblica francese è intervenuta solo con la presentazione dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni esposte nel proseguo. 1. E' principio pacifico che il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis"„ con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (ex multis da ultimo, Sez. 1, n 47750 del 18/11/2022, pieri, Rv. 283858 - 01). La ratio di tale condivisibile principio è che in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione (ex plurimis Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265538 - 01). Se, pertanto, l' "esame" dell'istanza ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. non ha luogo perché il giudice dell'esecuzione adito emette pronuncia di inammissibilità costatando, sul piano meramente processuale, l'assenza di legittimazione ad agire di colui che tale istanza ha proposto, è attivabile da parte dell'interessato lo strumento impugnatorio del ricorso per cassazione al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del provvedimento adottato fuori dei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e l'esame dell'istanza con il modulo procedimentale e le garanzie del doppio giudizio di merito di cui all'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 676 cod. proc. pen.2. Nel caso in verifica la declaratoria di inammissibilità de plano, come evidenziato dal ricorrente, è stata effettivamente pronunziata fuori dai casi previsti dalla legge. L'istanza è stata avanzata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 262, comma 4, 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. da soggetto pienamente legittimato a chiedere la restituzione del bene sottoposto a sequestro. Marando assume, infatti, di essere il proprietario e l'originario detentore della moneta e di essere stato assolto nel procedimento di cognizione per insussistenza del fatto di ricettazione contestatogli e di non essere stato a conoscenza del provvedimento di restituzione in favore del terzo estraneo. In siffatta situazione in cui è cessata la fase cautelare ed intervenuta l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, l'incidente di esecuzione costituisce l'unico strumento azionabile dall'avente diritto alla restituzione. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che, qualora la revoca del sequestro preventivo e la restituzione del bene in favore di un soggetto diverso da quello al quale era stato sequestrato abbia luogo prima della sentenza definitiva, quest'ultimo è legittimato ad impugnare tali decisioni con appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., ed a proporre eventuale ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà (Sez. 2, n. 51753 del 03/12/2013 - dep. 23/12/2013, Casella, Rv. 257358; Sez. 5, n. 34552 del 04/06/2014 - dep. 06/08/2014, Pantano, Rv. 260485). Si tratta di legittimazione che trova la sua fonte normativa nell'art. 322 bis comma 1 cod. proc. pen., che valorizza l'interesse del soggetto al quale i beni sono stati sequestrati: è evidente infatti l'interesse dell'originario detentore del bene al controllo sulla legittimità del provvedimento di restituzione; né l'esecuzione del provvedimento di restituzione (doverosa ai sensi dell'art. 262, comma 4 cod. proc. pen.) elide l'interesse del soggetto che invoca il riconoscimento del suo diritto alla restituzione. Qualora, invece, la causa che legittima ad ottenere la restituzione sia costituita dall'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 262, comma 4, cod. proc. pen. o dell'art. 323, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato assolto che ha subito il sequestro e che non ha potuto attivare lo strumento di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. è legittimato a proporre incidente di esecuzione per conseguire lo stesso risultato, tenuto conto che il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla responsabilità estingue definitivamente la fase cautelare (Sez. 2, n. 47181 del 11/10/2019, Buini, Rv. 278366 - 01; Sez. 1, n. 43541 del 08/10/2013 - dep. 24/10/2013, Poltrone, Rv. 257357;) 3. In definitiva, va dichiarata la nullità del provvedimento impugnato in quanto assunto dal giudice dell'esecuzione fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge ed in particolare fuori dalle ipotesi di inammissibilità di cui all'ari, 666, comma 2, cod. proc. pen. Trattandosi di nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento l'annullamento della decisione impugnata va disposto con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli arti. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso,