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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 20789/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],2109 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2594/2025 del TRIBUNALE di ROMA,depositata il 04/03/2025 R.G.N. 30082/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18730/2025Numero sezionale 2109/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 20789/2026Data pubblicazione 19/06/2026PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Roma n.2594/2025 che, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445 bis,comma 6, cod. proc. civ., ha rigettato il ricorso e lo hacondannato a rifondere le spese di lite in favore di INPS ed apagare le spese di CTU, nonostante la dichiarazione ex art. 152disp. att. cod. proc. civ.Resiste INPS con controricorso, eccependo l’inammissibilità.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel sensodel rigetto del ricorso.In esito alla odierna camera di consiglio, il Collegio ha riservatoil deposito della sentenza nel termine di novanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa parte privata lamenta “Violazione e falsa applicazionedell’art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dall’art. 42, comma11, del D.L. n. 269/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.”.Il ricorso è inammissibile, avendo denunciato un errorerevocatorio.Il Tribunale ha motivato la condanna alle spese «In assenza dirituale dichiarazione ex articolo 152 disp. att. c.p.c., comenovellato dall’art. 42, comma 11, del D.L. n. 269/2003,convertito nella legge n. 326/2003 - risultando in attiNumero registro generale 18730/2025Numero sezionale 2109/2026unicamente la dichiarazione per l’esonero dal pagameNnutmoe rod dei ral ccolta generale 20789/2026Data pubblicazione 19/06/2026contributo unificato».[OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, dichiarato che non era presente tra idocumenti prodotti dall’istante la dichiarazione di esenzione exart. 152 disp. att. cod. proc. civ., essendo, invece, statadepositata la, diversa, dichiarazione necessaria ai finidall’esenzione dal pagamento del contributo unificato.Si legge nel ricorso di legittimità:-che nell’atto introduttivo del giudizio ATPO il ricorrente avevadichiarato “di trovarsi nelle condizioni indicate dall’art. 42,comma 11 del D.L. 269/2003 per l’esenzione dalla condanna alpagamento delle spese in caso di soccombenza, come daallegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e si impegnaa comunicare, sino a che il processo non sia definito le eventualivariazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’annoprecedente”;-che la medesima dichiarazione era contenuta anche nel ricorsoproposto ai sensi dell’art. 445bis, comma 6, cod. proc. civ.;-che quanto dichiarato dal ricorrente in entrambi i giudizi siritrova anche all’interno della dichiarazione sostitutiva di attonotorio sottoscritta dal ricorrente, che è stata depositataunitamente al ricorso introduttivo del giudizio per ATP (doc. n.3 rinvenibile nel fascicolo di parte dell’ATP), in cui dichiaravatestualmente “Rientra art. 42 c. 11 L. 269/03.

Comunicheràvariazioni”;-che detta dichiarazione viene riportata testualmente nel ricorsodi legittimità.Il ricorso, come formulato nell’ambito della violazione di normadi legge, ricade in realtà nell’errore percettivo come, ex multis,Cass. n. 9474/2025 e Cass. n. 9471/2025, in forza della quale«costituisce orientamento consolidato di questa Corte ilNumero registro generale 18730/2025principio secondo cui, qualora il giudice si sia indotto adN umero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 20789/2026affermare l’esistenza o l’inesistenza di una dichiarazione che,Data pubblicazione 19/06/2026invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documentidi causa, si è in presenza di un errore di fatto deducibile comemotivo di revocazione della sentenza, trattandosi di svista dellapercezione concernente la realtà documentale e non già dierrore di giudizio (cfr. Cass. n. 5369 del 2001 e, da ult., Cass.n. 34161 del 2024)».Tale essendo all’evidenza il caso di specie, «il motivo di censuradeve reputarsi inammissibile, non potendo dedursi ex art. 360c.p.c. un vizio della sentenza che potrebbe, se del caso, rilevareex art. 395 c.p.c. e dovendo la revocazione per errore di fattodelle sentenze di primo grado non soggette ad appello essereproposta davanti al medesimo giudice che le ha pronunciate(arg. ex Cass. n. 13433 del 2007 e, da ult.

Cass. n. 34161 del2024)» (Cass. n. 9471/2025).Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nullastatuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152disp. att. cod. proc. civ.In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titoloNumero registro generale 18730/2025Numero sezionale 2109/2026di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricNoumrseroo ,d i ara ccolta generale 20789/2026Data pubblicazione 19/06/2026norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.Il Consigliere estensore La PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2109 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2594/2025 del TRIBUNALE di ROMA,depositata il 04/03/2025 R.G.N. 30082/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 18730/2025Numero sezionale 2109/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraNleum Deroo dtit r.a ccolta generale 20789/2026Data pubblicazione 19/06/2026PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Roma n.2594/2025 che, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445 bis,comma 6, cod. proc. civ., ha rigettato il ricorso e lo hacondannato a rifondere le spese di lite in favore di INPS ed apagare le spese di CTU, nonostante la dichiarazione ex art. 152disp. att. cod. proc. civ.Resiste INPS con controricorso, eccependo l’inammissibilità.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel sensodel rigetto del ricorso.In esito alla odierna camera di consiglio, il Collegio ha riservatoil deposito della sentenza nel termine di novanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa parte privata lamenta “Violazione e falsa applicazionedell’art. 152 disp. att. c.p.c. come sostituito dall’art. 42, comma11, del D.L. n. 269/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.”.Il ricorso è inammissibile, avendo denunciato un errorerevocatorio.Il Tribunale ha motivato la condanna alle spese «In assenza dirituale dichiarazione ex articolo 152 disp. att. c.p.c., comenovellato dall’art. 42, comma 11, del D.L. n. 269/2003,convertito nella legge n. 326/2003 - risultando in attiNumero registro generale 18730/2025Numero sezionale 2109/2026unicamente la dichiarazione per l’esonero dal pagameNnutmoe rod dei ral ccolta generale 20789/2026Data pubblicazione 19/06/2026contributo unificato».[OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, dichiarato che non era presente tra idocumenti prodotti dall’istante la dichiarazione di esenzione exart. 152 disp. att. cod. proc. civ., essendo, invece, statadepositata la, diversa, dichiarazione necessaria ai finidall’esenzione dal pagamento del contributo unificato.Si legge nel ricorso di legittimità:-che nell’atto introduttivo del giudizio ATPO il ricorrente avevadichiarato “di trovarsi nelle condizioni indicate dall’art. 42,comma 11 del D.L. 269/2003 per l’esenzione dalla condanna alpagamento delle spese in caso di soccombenza, come daallegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e si impegnaa comunicare, sino a che il processo non sia definito le eventualivariazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’annoprecedente”;-che la medesima dichiarazione era contenuta anche nel ricorsoproposto ai sensi dell’art. 445bis, comma 6, cod. proc. civ.;-che quanto dichiarato dal ricorrente in entrambi i giudizi siritrova anche all’interno della dichiarazione sostitutiva di attonotorio sottoscritta dal ricorrente, che è stata depositataunitamente al ricorso introduttivo del giudizio per ATP (doc. n.3 rinvenibile nel fascicolo di parte dell’ATP), in cui dichiaravatestualmente “Rientra art. 42 c. 11 L. 269/03. Comunicheràvariazioni”;-che detta dichiarazione viene riportata testualmente nel ricorsodi legittimità.Il ricorso, come formulato nell’ambito della violazione di normadi legge, ricade in realtà nell’errore percettivo come, ex multis,Cass. n. 9474/2025 e Cass. n. 9471/2025, in forza della quale«costituisce orientamento consolidato di questa Corte ilNumero registro generale 18730/2025principio secondo cui, qualora il giudice si sia indotto adN umero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 20789/2026affermare l’esistenza o l’inesistenza di una dichiarazione che,Data pubblicazione 19/06/2026invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documentidi causa, si è in presenza di un errore di fatto deducibile comemotivo di revocazione della sentenza, trattandosi di svista dellapercezione concernente la realtà documentale e non già dierrore di giudizio (cfr. Cass. n. 5369 del 2001 e, da ult., Cass.n. 34161 del 2024)».Tale essendo all’evidenza il caso di specie, «il motivo di censuradeve reputarsi inammissibile, non potendo dedursi ex art. 360c.p.c. un vizio della sentenza che potrebbe, se del caso, rilevareex art. 395 c.p.c. e dovendo la revocazione per errore di fattodelle sentenze di primo grado non soggette ad appello essereproposta davanti al medesimo giudice che le ha pronunciate(arg. ex Cass. n. 13433 del 2007 e, da ult. Cass. n. 34161 del2024)» (Cass. n. 9471/2025).Il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nullastatuendosi sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152disp. att. cod. proc. civ.In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titoloNumero registro generale 18730/2025Numero sezionale 2109/2026di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricNoumrseroo ,d i ara ccolta generale 20789/2026Data pubblicazione 19/06/2026norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.Il Consigliere estensore La PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]
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