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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 36783/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 26/01/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di calunnia.

All'imputata, responsabile amministrativa dell'istituto scolastico Giberti di Firenze, è contestato di avere incolpato, con le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 18 ed il 22 settembre 2012, sapendola innocente, [OSCURATO:PERSONA] del reato di abuso d'ufficio; in particolare, l'imputata avrebbe riferito falsamente che la Savino, preside dell'istituto scolastico Ghiberti, le avrebbe chiesto di pagare una fattura di euro 8.150,00 all'associazione musicale Landini per la esecuzione di un progetto musicale e, avendo ricevuto un rifiuto a causa del superamento della soglia di euro 4.000 prevista dalla legge per le spese in autonomia dell'istituto, avrebbe richiesto all'associazione in questione di sdoppiare la fattura per eludere la soglia indicata, così imponendo alla Vaccaro di procedere al pagamento; in tale contesto Vaccaro avrebbe simulato a carico della Savino tracce del reato, chiedendo alla associazione i per il tramite di una collaboratrice di predisporre una fattura unitaria in luogo delle due richieste e già emesse e di retrodatarla.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tema attiene allo sdoppiamento delle fatture; quanto a Gallo, in nessun passaggio delle sue dichiarazioni la teste avrebbe riferito di essere stata comandata dall'imputata di richiedere all'associazione di ritirare la doppia fattura e di sostituirle con una unica.

La Corte avrebbe superato le risposte fornite dalla teste, caratterizzate da tanti "non ricordo", facendo riferimento alla posizione di supremazia della Vaccaro, quasi adombrando una reticenza della teste.

La teste in realtà non sarebbe stata affatto reticente avendo invece ammesso le pressioni subite dall'imputata al fine di farle redigere una dichiarazione scritta in ordine all'accesso che la Savino aveva compiuto in una occasione nella stanza della stessa Vaccaro.

In tal senso anche la valutazione della teste da parte del Tribunale sarebbe viziata Non diversamente, quanto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], segretaria dell'associazione, la Corte avrebbe ritenuto che la teste avrebbe confermato il contenuto delle dichiarazioni della Gallo, che in realtà, si evidenzia, questa non avrebbe mai reso. [OSCURATO:PERSONA], si argomenta, avrebbe solo dichiarato che la Gallo le chiese di predisporre un'unica fattura in luogo delle due precedenti, ma non avrebbe mai fatto riferimento alla imputata.

Non assumerebbe nemmeno rilievo^ n'accertamento dei fatti la deposizione di Vezza li .

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della documentazione acquisita.

La Corte non avrebbe preso in considerazione i motivi con cui l'imputata aveva proceduto ad una ricostruzione alternativa dei fatti di causa; in tal senso viene riprodotto il motivo di appello/ articolato in relazione al quale la Corte avrebbe omesso di motivare

2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione "su talune espresse doglianze difensive" (così il motivo).

Si fa riferimento al fatto che, secondo la ricostruzione dei Giudici, la Vaccaro avrebbe ordinato alla sua sottoposta [OSCURATO:PERSONA] di chiedere all'associazione l'accorpamento delle due fatture, procedendo poi a riferire di un illecito mai commesso dalla Savino, perché da lei simulato.

Tali circostanze sarebbero state riferite dall'imputata alla Polizia giudiziaria a seguito dell'invito a lei rivolto dalla stessa Savino, che aveva notato la mancanza di oggetti nella propria stanza, a denunciare il furto; l'invito, tuttavia, sarebbe stato rivolto dalla Savino nella consapevolezza di essere stata proprio lei ad entrare nella stanza e di aver taciuto detta circostanza all'imputata.

Si assume che proprio tali elementi dovrebbero indurre a dubitare della volontà della imputata di recarsi presso la polizia giudiziaria per accusare la Savino.

2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo.

Il tema attiene alla legittimità della decisione dell'imputata di respingere la fattura di 8.000 euro; la Corte si sarebbe prodigata al fine di dimostrare che il contratto fosse incompleto senza però risolvere il tema relativo a se la Vaccaro potesse essersi davvero rappresentata il dubbio sulla natura e sulla quantità delle prestazioni previste.

La tesi è che la Vaccaro avrebbe riferito alla polizia giudiziaria di un illecito non sussistente, perché tratta in errore da un contratto di prestazione d'opera redatto in maniera infelice e non per accusare ingiustamente la Savino.

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. È stata depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui si ripercorrono ed approfondiscono ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

4. È pervenuta una memoria nell'interesse della parte civile con cui si insiste per l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile..

2. Con una motivazione puntigliosa, coerente e tutt'altro che affetta da illogicità evidenti, la Corte di appello ha ricostruito i fatti, spiegando: a) il senso e la portata del contratto che l'istituto stipulò con l'associazione Landini e, dunque, come fosse legittima l'emissione da parte dell'associazione di due distinte fatture in ragione delle diverse prestazioni e dei diversi progetti; b) che l'imputata non poteva avere dubbi sulla legittimità del pagamento delle due distinte fatture;c) delle insistenze della ricorrente al fine di fare emettere una sola fattura che, in ragione dell'importo, non avrebbe potuto essere pagata; d) perché la deposizione della teste Gallo è attendibile e come questa abbia nel corso del procedimento sempre riferito che la Vaccaro le avesse chiesto di chiamare l'associazione per chiedere che fosse emessa la fattura con l'intero importo accorpato, in sostituzione delle due fatture già emesse; e) come la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata confermata integralmente da quella di [OSCURATO:PERSONA] e del Pro_Vezzali; f) come, dunque, la Vaccaro fosse a conoscenza della emissione delle due fatture e come fu proprio l'imputata a chiedere il ritiro delle due fatture emesse e l'emissione dell'unica fattura con l'importo accorpato; i.,, g) che ií comportamento tenuto dalla Savino fu del tutto legittimo rispetto alle accuse .e che ipotizzavano la commissione di gravi reati come l'abuso d'ufficio e la truffa; h) il movente dalla condotta in concreto tenuta dalla ricorrente, rinvenibile nei suoi rapporti conflittuali con la Savino e con la finalità di strumentalizzare ai danni di questa la situazione creatasi, rifiutandosi di pagare la fatture per l'importo complessivo che lei stessa aveva sollecitato ad emettere; i) la ragione per cui la Savino, davanti al pretestuoso rifiuto della imputata, dispose in prima persona il pagamento della somma; I) il senso della denuncia di furto degli oggetti custoditi in ufficio da parte dell'imputata e delle dichiarazioni con cui la teste Gallo ha spiegato, diversamente dagli assunti difensivi, che Vaccaro, dopo il furto, le aveva chiesto espressamente di redigere una dichiarazione con cui si attestava che fosse stata la Savino a chiedere di entrare nella stanza dell'imputata, in assenza di questa, dove poi fu registrata la sparizione degli oggetti; m) le ragioni per cui, sulla base della compiuta attività investigativa (deposizione ispettore Calabrese), sussista il dolo del reato contestato e non la tesi difensiva secondo cui il comportamento dell'imputata sarebbe spiegabile con una doverosa cautela; n) i motivi della infondatezza della ricostruzione alternativa lecita della ricorrente; o) le ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio e del mandato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rispetto a tale quadro di riferimento ed alla articolata trama argomentativa indicata, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi, come nel caso di specie, con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l'accertamento del fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l'accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso.

La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.

Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Condanna altresì l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in questa fase, che si liquidano in complessivi 3.420,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in quest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 26/01/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di calunnia. All'imputata, responsabile amministrativa dell'istituto scolastico Giberti di Firenze, è contestato di avere incolpato, con le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 18 ed il 22 settembre 2012, sapendola innocente, [OSCURATO:PERSONA] del reato di abuso d'ufficio; in particolare, l'imputata avrebbe riferito falsamente che la Savino, preside dell'istituto scolastico Ghiberti, le avrebbe chiesto di pagare una fattura di euro 8.150,00 all'associazione musicale Landini per la esecuzione di un progetto musicale e, avendo ricevuto un rifiuto a causa del superamento della soglia di euro 4.000 prevista dalla legge per le spese in autonomia dell'istituto, avrebbe richiesto all'associazione in questione di sdoppiare la fattura per eludere la soglia indicata, così imponendo alla Vaccaro di procedere al pagamento; in tale contesto Vaccaro avrebbe simulato a carico della Savino tracce del reato, chiedendo alla associazione i per il tramite di una collaboratrice di predisporre una fattura unitaria in luogo delle due richieste e già emesse e di retrodatarla. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto alla valutazione delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tema attiene allo sdoppiamento delle fatture; quanto a Gallo, in nessun passaggio delle sue dichiarazioni la teste avrebbe riferito di essere stata comandata dall'imputata di richiedere all'associazione di ritirare la doppia fattura e di sostituirle con una unica. La Corte avrebbe superato le risposte fornite dalla teste, caratterizzate da tanti "non ricordo", facendo riferimento alla posizione di supremazia della Vaccaro, quasi adombrando una reticenza della teste. La teste in realtà non sarebbe stata affatto reticente avendo invece ammesso le pressioni subite dall'imputata al fine di farle redigere una dichiarazione scritta in ordine all'accesso che la Savino aveva compiuto in una occasione nella stanza della stessa Vaccaro. In tal senso anche la valutazione della teste da parte del Tribunale sarebbe viziata Non diversamente, quanto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], segretaria dell'associazione, la Corte avrebbe ritenuto che la teste avrebbe confermato il contenuto delle dichiarazioni della Gallo, che in realtà, si evidenzia, questa non avrebbe mai reso. [OSCURATO:PERSONA], si argomenta, avrebbe solo dichiarato che la Gallo le chiese di predisporre un'unica fattura in luogo delle due precedenti, ma non avrebbe mai fatto riferimento alla imputata. Non assumerebbe nemmeno rilievo^ n'accertamento dei fatti la deposizione di Vezza li . 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della documentazione acquisita. La Corte non avrebbe preso in considerazione i motivi con cui l'imputata aveva proceduto ad una ricostruzione alternativa dei fatti di causa; in tal senso viene riprodotto il motivo di appello/ articolato in relazione al quale la Corte avrebbe omesso di motivare 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione "su talune espresse doglianze difensive" (così il motivo). Si fa riferimento al fatto che, secondo la ricostruzione dei Giudici, la Vaccaro avrebbe ordinato alla sua sottoposta [OSCURATO:PERSONA] di chiedere all'associazione l'accorpamento delle due fatture, procedendo poi a riferire di un illecito mai commesso dalla Savino, perché da lei simulato. Tali circostanze sarebbero state riferite dall'imputata alla Polizia giudiziaria a seguito dell'invito a lei rivolto dalla stessa Savino, che aveva notato la mancanza di oggetti nella propria stanza, a denunciare il furto; l'invito, tuttavia, sarebbe stato rivolto dalla Savino nella consapevolezza di essere stata proprio lei ad entrare nella stanza e di aver taciuto detta circostanza all'imputata. Si assume che proprio tali elementi dovrebbero indurre a dubitare della volontà della imputata di recarsi presso la polizia giudiziaria per accusare la Savino. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto elemento soggettivo. Il tema attiene alla legittimità della decisione dell'imputata di respingere la fattura di 8.000 euro; la Corte si sarebbe prodigata al fine di dimostrare che il contratto fosse incompleto senza però risolvere il tema relativo a se la Vaccaro potesse essersi davvero rappresentata il dubbio sulla natura e sulla quantità delle prestazioni previste. La tesi è che la Vaccaro avrebbe riferito alla polizia giudiziaria di un illecito non sussistente, perché tratta in errore da un contratto di prestazione d'opera redatto in maniera infelice e non per accusare ingiustamente la Savino. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. È stata depositata una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui si ripercorrono ed approfondiscono ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso. 4. È pervenuta una memoria nell'interesse della parte civile con cui si insiste per l' inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.. 2. Con una motivazione puntigliosa, coerente e tutt'altro che affetta da illogicità evidenti, la Corte di appello ha ricostruito i fatti, spiegando: a) il senso e la portata del contratto che l'istituto stipulò con l'associazione Landini e, dunque, come fosse legittima l'emissione da parte dell'associazione di due distinte fatture in ragione delle diverse prestazioni e dei diversi progetti; b) che l'imputata non poteva avere dubbi sulla legittimità del pagamento delle due distinte fatture;c) delle insistenze della ricorrente al fine di fare emettere una sola fattura che, in ragione dell'importo, non avrebbe potuto essere pagata; d) perché la deposizione della teste Gallo è attendibile e come questa abbia nel corso del procedimento sempre riferito che la Vaccaro le avesse chiesto di chiamare l'associazione per chiedere che fosse emessa la fattura con l'intero importo accorpato, in sostituzione delle due fatture già emesse; e) come la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] sia stata confermata integralmente da quella di [OSCURATO:PERSONA] e del Pro_Vezzali; f) come, dunque, la Vaccaro fosse a conoscenza della emissione delle due fatture e come fu proprio l'imputata a chiedere il ritiro delle due fatture emesse e l'emissione dell'unica fattura con l'importo accorpato; i.,, g) che ií comportamento tenuto dalla Savino fu del tutto legittimo rispetto alle accuse .e che ipotizzavano la commissione di gravi reati come l'abuso d'ufficio e la truffa; h) il movente dalla condotta in concreto tenuta dalla ricorrente, rinvenibile nei suoi rapporti conflittuali con la Savino e con la finalità di strumentalizzare ai danni di questa la situazione creatasi, rifiutandosi di pagare la fatture per l'importo complessivo che lei stessa aveva sollecitato ad emettere; i) la ragione per cui la Savino, davanti al pretestuoso rifiuto della imputata, dispose in prima persona il pagamento della somma; I) il senso della denuncia di furto degli oggetti custoditi in ufficio da parte dell'imputata e delle dichiarazioni con cui la teste Gallo ha spiegato, diversamente dagli assunti difensivi, che Vaccaro, dopo il furto, le aveva chiesto espressamente di redigere una dichiarazione con cui si attestava che fosse stata la Savino a chiedere di entrare nella stanza dell'imputata, in assenza di questa, dove poi fu registrata la sparizione degli oggetti; m) le ragioni per cui, sulla base della compiuta attività investigativa (deposizione ispettore Calabrese), sussista il dolo del reato contestato e non la tesi difensiva secondo cui il comportamento dell'imputata sarebbe spiegabile con una doverosa cautela; n) i motivi della infondatezza della ricostruzione alternativa lecita della ricorrente; o) le ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio e del mandato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Rispetto a tale quadro di riferimento ed alla articolata trama argomentativa indicata, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi, come nel caso di specie, con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l'accertamento del fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l'accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che "sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento" (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. Condanna altresì l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in questa fase, che si liquidano in complessivi 3.420,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in quest
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