CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di dissequestro dei cani di sua proprietà perché, di fatto, detenuti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata emessa pronuncia di condanna per il reato di cui all'art.727 cod. pen., articolando quattro motivi di ricorso, deduce violazione dell'art. 240 cod. pen. (capo 1), contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei suoi confronti (capo 2), violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 2 cod. pen. (capo 3) nonché l'errata applicazione dell'art. 727, comma 2, cod. pen. (capo 4); Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine previsto dall'art.585 cod. proc. pen., in quanto: a) l'ordinanza impugnata, di rigetto dell'istanza di dissequestro, depositata in data 24 gennaio 2025, è stata notificata all'attuale ricorrente il 27 gennaio 2025; b) il termine per impugnare detto provvedimento, siccome provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, è pari a 15 giorni dalla notifica dell'avviso di deposito dello stesso, ex art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen.; c) il presente ricorso è stato presentato a mezzo p.e.c. solo in data 26 febbraio 2025; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.